§ 94.1.321 - Legge 8 dicembre 1961, n. 1658.
Adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua e alla Convenzione sull'alto mare, adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 e loro [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:08/12/1961
Numero:1658


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli [...]


§ 94.1.321 - Legge 8 dicembre 1961, n. 1658.

Adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua e alla Convenzione sull'alto mare, adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 e loro esecuzione.

(G.U. 22 marzo 1962, n. 75)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare:

     a) Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua;

     b) Convenzione sull'alto mare.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 29 e 34 delle Convenzioni stesse.