§ 94.1.303 - Legge 9 marzo 1961, n. 436.
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:09/03/1961
Numero:436


Sommario
Art. 1.      1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini ed alle società dell'altra Parte, al loro patrimonio, alle loro imprese e a tutti gli altri loro interessi un [...]
Art. 2.      1. I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare, soggiornare, stabilirsi, viaggiare e transitare nel territorio dell'altra Parte, con l'osservanza delle [...]
Art. 3.      1. E' garantita ai cittadini di ciascuna Parte contraente, nel territorio dell'altra Parte, piena libertà di pensiero, di coscienza, di culto, di riunione e di [...]
Art. 4.      1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte. L'ordinamento giuridico dell'altra Parte contraente non deve [...]
Art. 5.      1. I cittadini di ciascuna Parte contraente non hanno obblighi di servizio militare nei confronti dell'altra Parte, né possono venire costretti ad entrare a far parte di [...]
Art. 6.      1. I beni dei cittadini e delle società di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte
Art. 7.      I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento riservato ai nazionali per quanto riguarda [...]
Art. 8.      1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte contraente, del trattamento nazionale per quanto concerne l'ammissione ad attività [...]
Art. 9.      1. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1 ed al paragrafo 4, secondo periodo, dall'art. 8, l'ammissione di cittadini di ciascuna Parte contraente ad esercitare una [...]
Art. 10.      1. I cittadini e le società di una Parte contraente, che esercitano una attività economica nel proprio territorio, nonché i loro commessi viaggiatori, hanno diritto di [...]
Art. 11.      1. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente possono, nel territorio dell'altra Parte, servirsi liberamente delle prestazioni dei lavoratori autonomi e [...]
Art. 12.      1. Ai cittadini ed alle società di ciascuna Parte contraente è accordato nel territorio dell'altra Parte il trattamento dei nazionali, per la conclusione di negozi [...]
Art. 13.      Le Parti contraenti si impegnano a collaborare all'incremento dello scambio e dell'impiego di conoscenze scientifiche e tecniche, allo scopo, soprattutto, di aumentare [...]
Art. 14.      I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente non saranno assoggettati, nel territorio dell'altra Parte, per la loro persona, i loro beni, diritti ed interessi, [...]
Art. 15.      1. I rapporti di pagamento verranno regolati secondo i diritti e gli obblighi risultanti, per entrambe le Parti contraenti, dalla loro qualità di membri di [...]
Art. 16.      1. Gli scambi commerciali saranno regolati in base ai diritti ed agli obblighi che risultano per ambedue le Parti contraenti dagli Accordi multilaterali in materia, cui [...]
Art. 17.      Ciascuna Parte contraente concede immediatamente e senza condizioni, ai prodotti originari o a destinazione dell'altra Parte, tutti i vantaggi, favori, privilegi ed [...]
Art. 18.      1. All'importazione dei prodotti di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte non saranno, di regola, richiesti certificati di origine
Art. 19.      1. Le leggi, i regolamenti e le decisioni di applicazione generale, che si riferiscono alla classificazione delle merci ai fini doganali, agli oneri daziari, tasse od [...]
Art. 20.      Sotto condizione della riesportazione o della reimportazione entro un termine stabilito e dalla prova di identità, nonché con riserva delle garanzie e delle misure di [...]
Art. 21.      1. Quando una delle due Parti contraenti fa dipendere il trattamento di una merce all'importazione da speciali condizioni relative alla composizione, al grado di [...]
Art. 22.      1. Le imposte, tasse o altri diritti interni, percepiti dallo Stato, dalle Autorità regionali e locali, o per loro conto, nel territorio di una delle due Parti [...]
Art. 23.      Nessuna impresa di ciascuna Parte contraente di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico, qualora svolga attività commerciali, industriali, di trasporto od altre [...]
Art. 24.      1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, che recano i documenti prescritti a prova della loro nazionalità in base alla propria legge nazionale, sono [...]
Art. 25.      1. Ciascuna parte contraente accorda alle navi dell'altra Parte lo stesso trattamento previsto per le proprie navi e per quelle di qualsiasi altro Stato nei porti [...]
Art. 26.      Le merci viaggianti sotto bandiera di una Parte contraente a destinazione del territorio dell'altra Parte o provenienti da esso, godono delle stesse facilitazioni [...]
Art. 27.      Qualora una nave di una Parte contraente arenasse lungo le coste dell'altra Parte o subisse naufragio o fosse costretta a ricercare rifugio in un porto dell'altra Parte [...]
Art. 28.      1. I capitani delle navi battenti bandiera di una delle due Parti contraenti, l'equipaggio delle quali non sia completo in seguito a malattia o per altri motivi, possono [...]
Art. 29.      Le disposizioni del presente Trattato relative al trattamento nazionale in materia di navigazione non si applicano
Art. 30.      Le due Parti contraenti non adotteranno misure discriminatorie che possono pregiudicare la navigazione marittima dell'altra Parte contraente e compromettere, in [...]
Art. 31.      Le disposizioni del presente Trattato in materia di navigazione non si applicano alle navi da guerra
Art. 32.      1. Le Parti contraenti si concedono reciprocamente la libertà di transito attraverso il loro territorio per le merci, ivi compresi i bagagli, e per i mezzi di trasporto [...]
Art. 33.      1. L'espressione "società" comprende ai fini del presente Trattato tutte le persone giuridiche, società commerciali, nonché tutte le altre società ed associazioni, anche [...]
Art. 34.      1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte contraente di adottare o mantenere misure
Art. 35.      Le disposizioni del presente Trattato, che prevedono il trattamento della nazione più favorita, non si estendono
Art. 36.      Ciascuna Parte contraente accorda, nell'ambito del presente Trattato, il trattamento nazionale, in base al fatto che il trattamento nazionale è accordato anche [...]
Art. 37.      1. Salvo quanto stabilito dall'art. 16, le disposizioni degli Accordi multilaterali ai quali le Parti contraenti aderiscano prevarranno sulle disposizioni del presente [...]
Art. 38.      In tutti i casi in cui il presente Trattato accorda simultaneamente il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita si applica il trattamento più favorevole
Art. 39.      1. Qualora sorga tra le due Parti contraenti una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, esse si impegnano a consultarsi con [...]
Art. 40.      1. Il presente Trattato sarà ratificato e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Bonn al più presto possibile


§ 94.1.303 - Legge 9 marzo 1961, n. 436.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, con Protocollo e scambi di Note, concluso a Roma il 21 novembre 1957.

(G.U. 3 giugno 1961, n. 134, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, con Protocollo e scambi di Note, concluso a Roma il 21 novembre 1957.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data al Trattato con Protocollo e scambi di Note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 40, comma 2°, del Trattato stesso.

 

Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania (Roma, 21 novembre 1957)

 

     Art. 1.

     1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini ed alle società dell'altra Parte, al loro patrimonio, alle loro imprese e a tutti gli altri loro interessi un trattamento giusto ed equo in qualsiasi momento.

     2. Nei limiti delle disposizioni del presente Trattato è accordata libertà di commercio e di navigazione fra il territorio delle due Parti contraenti.

 

          Art. 2.

     1. I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare, soggiornare, stabilirsi, viaggiare e transitare nel territorio dell'altra Parte, con l'osservanza delle norme di legge in materia, salvo nel caso in cui motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di sanità pubblica o di moralità vi si oppongano. I cittadini medesimi possono altresì lasciare in ogni momento il territorio dall'altra Parte, ove non ostino motivi di carattere penale.

     2. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto qualora ciò sia necessario per motivi di sicurezza dello Stato, sicurezza pubblica, ordine pubblico o moralità. Dopo un soggiorno legittimo di almeno cinque anni l'espulsione è lecita soltanto per motivi di sicurezza dello Stato o se gli altri motivi di cui sopra sono particolarmente gravi.

     3. Il provvedimento di denegato ingresso o soggiorno nel territorio di una delle Parti contraenti è soggetto ai ricorsi previsti dalle leggi di tale Parte. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto dopo essere stati ammessi a far valere le ragioni che possono invocare contro la loro espulsione, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo effetto davanti un'Autorità competente.

     4. Le due Parti contraenti accordano ogni possibile agevolazione per i viaggi dei turisti e di altri visitatori per quanto si riferisce al loro ingresso, soggiorno e uscita, nonché per la distribuzione del materiale di informazione turistica.

 

          Art. 3.

     1. E' garantita ai cittadini di ciascuna Parte contraente, nel territorio dell'altra Parte, piena libertà di pensiero, di coscienza, di culto, di riunione e di associazione, nonché di esercizio anche pubblico del culto, in conformità alle norme della Costituzione di tale Parte.

     Con l'osservanza delle leggi generali, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono dedicarsi liberamente - anche in forma di società - a qualsiasi attività religiosa, scientifica, assistenziale, educativa, culturale, ricreativa, sportiva o sociale, e sono autorizzati, come anche le dette società, a concludere, ai fini delle attività di cui sopra nonché in materia funeraria, negozi giuridici con ogni persona fisica e società che abbia residenza, sede o dimora nel territorio dell'altra Parte contraente. Questo vale, in particolare, per il diritto di stipulare contratti, di assumere obbligazioni, di essere titolari di beni mobili ed immobili, di diritti ed interessi di ogni specie, di acquistarli tra vivi o per causa di morte e di alienarli o comunque disporne.

     Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata nel senso che essa accordi o conceda tacitamente un diritto a svolgere attività politica nel territorio dell'altra Parte contraente.

     2. Le due Parti contraenti riconoscono i princìpi della libertà di stampa e del libero scambio di informazioni.

     Con l'osservanza delle leggi generali, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono raccogliere informazioni nel territorio dell'altra Parte per la pubblica diffusione; possono trasmettere liberamente tale materiale destinato ad essere pubblicato all'estero mediante la stampa, la radio, la televisione, il film ed altri mezzi di diffusione; possono utilizzare liberamente i pubblici servizi di trasmissione delle informazioni per lo scambio di informazioni con altre persone, all'interno e fuori di tale territorio.

     3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le norme di legge delle due Parti contraenti sul mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico né quelle concernenti la protezione della moralità e della sanità pubblica.

 

          Art. 4.

     1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte. L'ordinamento giuridico dell'altra Parte contraente non deve metterli in una situazione meno favorevole riguardo alla tutela della loro persona di quella esistente in casi simili per i nazionali dell'altra Parte contraente. In applicazione di questo principio le due Parti contraenti si impegnano a non emanare norme che contengano limitazioni, gravami o oneri particolari per i cittadini dell'altra Parte. In nessun caso il loro trattamento può essere meno favorevole di quello corrispondente ai princìpi del diritto internazionale vigenti in materia.

     2. In caso di provvedimenti delle Autorità di una delle Parti contraenti che limitino la libertà personale di un cittadino dell'altra Parte, il cittadino in questione deve entro 48 ore essere posto a disposizione del giudice, il quale deve interrogarlo prontamente contestandogli i fatti che gli sono addebitati. Il cittadino arrestato ha il diritto di chiedere che il giudice competente prenda senza indugio una decisione relativa alla legittimità ed alla continuazione dell'arresto. Inoltre ha il diritto di richiedere che il suo caso sia deciso entro un termine adeguato in cui gli deve essere concesso tempo sufficiente per preparare debitamente la sua difesa, e di avere l'assistenza di un difensore di fiducia, o di ufficio qualora egli non provveda a detta nomina, ma la legge richieda ugualmente la presenza di un difensore. Ogni attività processuale deve svolgersi con l'intervento di un interprete, qualora ciò risulti necessario. Comunque un interprete dovrà sempre intervenire se l'imputato lo richieda, e ciò anche per gli interrogatori davanti l'Autorità di polizia.

     3. Appena un cittadino di una delle Parti contraenti è stato arrestato da Autorità dell'altra Parte contraente, il prossimo Rappresentante consolare del Paese di cui l'arrestato è cittadino deve essere informato senza indugio dell'arresto. Il Rappresentante consolare ha il diritto di visitare l'arrestato ogni qualvolta lo ritenga necessario, e di mantenersi in contatto con lui per via epistolare. Tali visite e tali rapporti epistolari debbono aver luogo nel quadro dei regolamenti in vigore per lo stabilimento in cui il suddetto cittadino è detenuto. Le due Parti contraenti sono però d'accordo che tali regolamenti debbono accordare al Rappresentante consolare possibilità adeguate di accesso e di consultazione con l'arrestato.

 

          Art. 5.

     1. I cittadini di ciascuna Parte contraente non hanno obblighi di servizio militare nei confronti dell'altra Parte, né possono venire costretti ad entrare a far parte di formazioni armate o militarizzate organizzate dalla Parte stessa entro o fuori del suo territorio.

     2. I cittadini di ciascuna Parte contraente sono esenti, nel territorio dell'altra Parte, da qualsiasi obbligo relativo a prestazioni personali pubbliche, semprechè non si tratti di prestazioni civili generali previste per la protezione della popolazione civile, ivi compresa la protezione dalle catastrofi naturali. La esenzione si estende anche ai contributi obbligatori che sono richiesti in luogo di prestazioni personali di servizio.

     3. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente si applica, nel territorio dell'altra Parte, lo stesso trattamento fatto ai nazionali per quanto riguarda i doveri di prestazioni pubbliche di cose, come requisizioni, occupazioni temporanee e vincoli simili. Ad essi spettano tutte le garanzie e facoltà di ricorso che spettano ai nazionali, nonché i diritti alle indennità previste dalla legge.

     4. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente spettano, nel territorio dell'altra Parte, tutte le provvidenze provenienti da fondi pubblici messi a tal fine a disposizione, che in occasione di catastrofi naturali e simili vengano concesse ai nazionali.

     5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 trovano corrispondente applicazione alle società.

 

          Art. 6.

     1. I beni dei cittadini e delle società di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte.

     2. Detti beni godono di una tutela non inferiore a quella che le leggi dell'altra Parte contraente concedono ai beni dei nazionali. Ciò vale anche per quanto riguarda atti della pubblica Autorità, perquisizioni, controlli e qualsiasi altro intervento; tali atti, inoltre, dovranno venire eseguiti nel modo meno gravoso per gli interessati.

     3. Le due Parti contraenti si impegnano a non emanare norme né a prendere provvedimenti particolari ai cittadini ed alle società dell'altra Parte, che ne rendano peggiore il trattamento in ordine alla loro partecipazione ad altre imprese economiche sia mediante conferimento in danaro, sia mediante ogni altro conferimento consentito dalla legge.

     4. I beni dei cittadini e delle società di ciascuna Parte contraente possono essere espropriati nel territorio dell'altra Parte solo per pubblica utilità e contro un indennizzo adeguato. L'indennizzo deve corrispondere al valore del bene espropriato, essere effettivamente realizzabile ed essere versato senza non necessari ritardi. Al più tardi al momento dell'esproprio, si deve prevedere in modo idoneo la fissazione e il versamento dell'indennizzo. La legalità dell'esproprio e l'ammontare dell'indennizzo devono poter essere esaminati in un normale processo legale. Possono pretendere gli stessi diritti i cittadini e le società di ciascuna Parte contraente in occasione dell'esproprio di beni che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente, cui partecipino direttamente o indirettamente.

     5. Per quanto riguarda le questioni disciplinate ai paragrafi 2 e 4, i cittadini di ciascuna Parte contraente godono nel territorio dell'altra Parte contraente del trattamento della nazione più favorita.

 

          Art. 7.

     I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento riservato ai nazionali per quanto riguarda l'accesso a tutti gli organi giurisdizionali, ordinari e amministrativi, ed a tutti i pubblici uffici per la tutela dei loro diritti e interessi.

 

          Art. 8.

     1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte contraente, del trattamento nazionale per quanto concerne l'ammissione ad attività economiche o professionali di qualsiasi genere e l'esercizio di tali attività. Ciò vale analogamente per le società.

     2. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di fondare società nel territorio dell'altra Parte contraente, di partecipare alla loro fondazione o di acquistare partecipazioni a società dell'altra Parte contraente, in conformità delle leggi vigenti per i cittadini e le società dell'altra Parte. I cittadini stessi hanno il diritto di esercitare attività nella direzione e nell'amministrazione di tali società, in particolare come membri del Consiglio direttivo o del Consiglio di amministrazione.

     3. Nel territorio di una Parte contraente le imprese non possono essere trattate in modo meno favorevole di altre imprese perché sono di proprietà o sotto il controllo di cittadini o società dell'altra Parte contraente.

     4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle professioni od attività al cui esercizio i cittadini stranieri o le società straniere non sono ammessi o ammessi solo con limitazioni. Tuttavia i cittadini di una delle due Parti contraenti sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente all'esercizio delle professioni o attività di cui al punto 8 del Protocollo secondo le disposizioni vigenti per i nazionali.

     5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non escludono:

     a) di sottoporre le società, la cui forma giuridica differisce dalle forme di società ammesse dalle leggi nazionali, al trattamento previsto da queste ultime per quanto riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese, la responsabilità degli amministratori e la pubblicità dei bilanci;

     b) di chiedere che in materia di capitale sociale e di contabilità le società adempiano alle esigenze corrispondenti a quelle richieste per le società nazionali della stessa forma giuridica; se le società rispondono a queste condizioni, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sociale, eventualmente necessaria per le società estere, deve essere rilasciata.

     6. Le restrizioni legali che potranno essere introdotte in futuro per i cittadini stranieri e le società straniere non si applicheranno ad una attività già legittimamente esercitata al momento dell'entrata in vigore di queste restrizioni.

     7. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente nonché le imprese di loro proprietà o controllate da essi godono nel territorio dell'altra Parte contraente il trattamento della nazione più favorita per tutte le materie trattate nel presente articolo.

 

          Art. 9.

     1. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1 ed al paragrafo 4, secondo periodo, dall'art. 8, l'ammissione di cittadini di ciascuna Parte contraente ad esercitare una attività come prestatori d'opera nel territorio dell'altra Parte è regolata, fatte salve le disposizioni seguenti, dalle norme legislative e regolamentari di ciascuna Parte contraente in materia di prestatori d'opera stranieri.

     2. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte contraente ed ivi siano occupati regolarmente come prestatori d'opera almeno per cinque anni con prestazioni continue o periodiche con intervalli non superiori a nove mesi, o che siano in grado di provare un regolare soggiorno ininterrotto di almeno dieci anni, verrà rilasciato, su richiesta, un documento in base al quale non sono soggetti per una durata illimitata ad alcuna restrizione territoriale e, fatte salve le disposizioni dall'art. 8, paragrafo 4, ad alcuna limitazione professionale per quanto concerne l'esercizio di un lavoro dipendente. Le due Parti contraenti si adopereranno a ridurre ulteriormente i termini di cui sopra.

     3. Su richiesta, il documento può rilasciarsi anche prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 2, qualora l'applicazione dalle norme legislative e regolamentari del Paese di soggiorno in materia di prestatori d'opera stranieri e l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 determinino un particolare disagio per il prestatore d'opera.

     4. Ai dirigenti di una impresa, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte contraente, verrà rilasciato, su richiesta, il permesso di esercitare un'attività di dirigente senza alcuna restrizione territoriale, temporale o professionale, fatte salve le disposizioni dall'art. 8, paragrafo 4. Ai sensi del presente Trattato sono considerati dirigenti di una impresa:

     a) coloro che sono autorizzati a rappresentare legalmente l'impresa;

     b) le persone cui sia stata rilasciata procura speciale o generale;

     c) gli impiegati delegati ad agire per l'intero campo di attività di una filiale dipendente.

     5. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte e che inizino o esercitino una attività dipendente presso le Società operanti nell'ambito previsto dall'art. 3, paragrafo 1, verrà rilasciato, su richiesta, fatto salvo il maggior diritto ai sensi del paragrafo 2 del presente art. 9, il permesso di esercitare tale attività.

     6. Per il coniuge ed i figli di un prestatore d'opera in possesso del documento di cui al paragrafo 2, la durata minima del soggiorno richiesta per il rilascio di un documento analogo si riduce da dieci anni a cinque anni, a meno che il documento non possa essere rilasciato già prima della scadenza di tale termine in base alle disposizioni del paragrafo 3. Le due Parti contraenti assicurano che esamineranno con particolare benevolenza le domande dei suddetti familiari che chiedano l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3.

     7. Il soggiorno ai sensi delle disposizioni che precedono non è considerato interrotto quando le persone indicate al paragrafo 2 ed al paragrafo 6 abbiano abbandonato il Paese di residenza soltanto per vacanze, malattia od altre ragioni di carattere temporaneo.

     8. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente regolarmente chiamati nel territorio dell'altra Parte in qualità di insegnanti, aiuti o assistenti presso Università o Istituti superiori, sarà rilasciato il permesso di esercitarvi tale attività.

 

          Art. 10.

     1. I cittadini e le società di una Parte contraente, che esercitano una attività economica nel proprio territorio, nonché i loro commessi viaggiatori, hanno diritto di fare, nel territorio dell'altra Parte contraente, gli acquisti per il loro commercio, industria od altra attività e di ricercarvi delle ordinazioni di merci presso i cittadini e le società, nell'esercizio dell'attività economica di questi ultimi. Essi potranno recare seco dei campioni e modelli, ma non delle merci.

     2. L'esercizio dei diritti disciplinati al paragrafo 1 può essere fatto dipendere dalla detenzione, da parte degli esercenti le attività, della Carta di legittimazione rilasciata dalle Autorità patrie, conforme alla Carta "tipo", istituita dalla Convenzione internazionale, firmata a Ginevra il 3 novembre 1923, per la semplificazione delle formalità doganali. Questa Carta di legittimazione non richiederà un visto consolare o d'altro genere.

     3. Sono fatti salvi, tuttavia, gli eventuali maggiori vantaggi derivanti dal trattamento della nazione più favorita che le due Parti contraenti qui convengono di accordarsi per tutto quanto concerne la materia di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

          Art. 11.

     1. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente possono, nel territorio dell'altra Parte, servirsi liberamente delle prestazioni dei lavoratori autonomi e assumere lavoratori dipendenti, alla pari dei nazionali.

     2. Per scopi interni alle loro imprese e alle imprese cui partecipano, in particolare per l'effettuazione di controlli, verifiche di conti e accertamenti tecnici, essi possono servirsi delle prestazioni di esperti economici e tecnici del proprio Paese, ancorché detti esperti non posseggano i requisiti prescritti nel territorio dell'altra Parte contraente per l'inizio e l'esercizio di tali attività. Si deve però trattare, in ogni singolo caso, di un incarico di durata limitata e il cui compito sia chiaramente definito.

 

          Art. 12.

     1. Ai cittadini ed alle società di ciascuna Parte contraente è accordato nel territorio dell'altra Parte il trattamento dei nazionali, per la conclusione di negozi giuridici di ogni tipo con ogni persona fisica e società che abbia residenza, sede o dimora nel territorio dell'altra Parte contraente.

     2. Questo vale in particolare per il diritto di stipulare contratti, di assumere obbligazioni, di essere titolare di beni mobili ed immobili, di diritti ed interessi di ogni specie, di acquistarli per atti tra vivi o per causa di morte e di alienarli o comunque disporne.

 

          Art. 13.

     Le Parti contraenti si impegnano a collaborare all'incremento dello scambio e dell'impiego di conoscenze scientifiche e tecniche, allo scopo, soprattutto, di aumentare la produttività e di migliorare il tenore di vita nei propri territori.

 

          Art. 14.

     I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente non saranno assoggettati, nel territorio dell'altra Parte, per la loro persona, i loro beni, diritti ed interessi, a tasse, imposte, contributi o ad ogni altro gravame fiscale, percepiti dallo Stato, dalle Autorità regionali e locali, o per loro conto, diversi o più elevati di quelli che, in situazioni identiche, saranno percepiti sui cittadini e sulle società nazionali, o sui cittadini e sulle società di qualsiasi terzo Paese.

 

          Art. 15.

     1. I rapporti di pagamento verranno regolati secondo i diritti e gli obblighi risultanti, per entrambe le Parti contraenti, dalla loro qualità di membri di Organizzazioni economiche internazionali e dagli accordi multilaterali per il regolamento dei rapporti di pagamento conclusi nell'ambito di queste Organizzazioni.

     2. Gli altri articoli del presente Trattato non impediscono a ciascuna Parte contraente di applicare le limitazioni previste dalla rispettiva legislazione, rientranti nell'ambito delle disposizioni di cui al paragrafo 1. Ciascuna delle Parti contraenti applicherà tali limitazioni nel modo più liberale e si sforzerà di abolire o di attenuare queste limitazioni nella misura in cui la sua situazione economica, finanziaria e valutaria lo permetta.

     3. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini e alle società dell'altra Parte possibilità adeguate per il trasferimento del capitale investito e dei suoi redditi. Lo stesso principio vale per gli indennizzi di cui all'art. 5, paragrafo 3, e all'art. 6, paragrafo 4, che saranno corrisposti dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.

 

          Art. 16.

     1. Gli scambi commerciali saranno regolati in base ai diritti ed agli obblighi che risultano per ambedue le Parti contraenti dagli Accordi multilaterali in materia, cui le Parti stesse aderiscano, sempre che essi non siano disciplinati dal presente Trattato o da altri Accordi bilaterali tra le Parti medesime.

     2. Le disposizioni contenute nel presente Trattato, che hanno per oggetto materie regolate anche negli Accordi multilaterali di cui sopra, saranno valide alle stesse condizioni stabilite per l'applicazione di detti accordi multilaterali.

 

          Art. 17.

     Ciascuna Parte contraente concede immediatamente e senza condizioni, ai prodotti originari o a destinazione dell'altra Parte, tutti i vantaggi, favori, privilegi ed immunità da essa accordati o che accorderà in avvenire ai prodotti similari originari o a destinazione di qualsiasi altro Paese. Ciò si riferisce a tutto quanto concerne l'ammontare, la garanzia e la riscossione dei dazi e diritti di ogni specie dovuti in occasione od a causa dell'importazione o dell'esportazione, come pure i diritti dovuti per il trasferimento di fondi eseguito in pagamento delle importazioni o delle esportazioni, l'insieme della regolamentazione doganale e delle formalità doganali afferenti l'importazione, l'esportazione, il transito, il deposito, l'importazione o esportazione temporanee, la riesportazione o reimportazione delle merci, senza che sia fatta distinzione alcuna in rapporto alla via ed al mezzo di trasporto impiegati.

 

          Art. 18.

     1. All'importazione dei prodotti di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte non saranno, di regola, richiesti certificati di origine.

     2. Nei casi in cui la presentazione di tali certificati fosse ritenuta strettamente indispensabile, le due Parti contraenti non sottoporranno il rilascio dei certificati medesimi a formalità superflue che siano di ostacolo al commercio. Salvo i casi di sospetto d'abuso, detti certificati saranno dispensati dal visto consolare.

     3. Qualora prodotti di terzi Paesi vengano importati attraverso il territorio di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte, le Autorità doganali di questa accetteranno anche i certificati di origine emessi dalle Autorità doganali dell'altra Parte, purché dagli stessi certificati risulti che i prodotti sono rimasti, durante il transito, sempre sotto sorveglianza doganale.

     4. Per la determinazione dell'origine dei prodotti importati, sono applicabili le disposizioni del Paese importatore.

 

          Art. 19.

     1. Le leggi, i regolamenti e le decisioni di applicazione generale, che si riferiscono alla classificazione delle merci ai fini doganali, agli oneri daziari, tasse od altri tributi, alle restrizioni o proibizioni relative alla importazione o all'esportazione od ai trasferimenti dei relativi pagamenti, ovvero che riguardano la vendita, la distribuzione, il trasporto, l'assicurazione, il deposito, l'ispezione, l'esposizione, la trasformazione, la miscela ed ogni altro utilizzo dei prodotti, saranno pubblicati da ciascuna Parte contraente nei più brevi termini, in modo da permettere all'altra Parte ed ai commercianti di prenderne conoscenza. Nuove più gravose misure di ordine generale non saranno comunque applicate prima della loro pubblicazione ufficiale. Le leggi, i regolamenti e le decisioni di cui al presente paragrafo saranno applicati in maniera uniforme, imparziale ed equa.

     2. Ciascuna Parte contraente renderà possibile agli importatori dei prodotti dell'altra Parte un esame sollecito ed imparziale mediante giudizio di impugnazione delle misure amministrative relative a questioni doganali, ai fini della loro eventuale revisione e rettifica. Ciò vale soprattutto per le decisioni delle Autorità doganali in materia di classificazione delle merci e di determinazione del valore imponibile.

     3. Non saranno imposte penalità severe per lievi infrazioni alla legislazione o alla procedura doganale, in particolare allorquando si tratti di omissioni o di errori di buona fede commessi nella documentazione presentata alla dogana.

     4. Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a prendere tutte le misure necessarie per garantire in modo effettivo le denominazioni geografiche di origine e le denominazioni di certi prodotti indicanti direttamente o indirettamente la origine da uno dei Paesi contraenti contro la concorrenza sleale nelle operazioni commerciali. Le due Parti contraenti concluderanno inoltre un accordo su tale materia.

 

          Art. 20.

     Sotto condizione della riesportazione o della reimportazione entro un termine stabilito e dalla prova di identità, nonché con riserva delle garanzie e delle misure di controllo necessarie, saranno ammessi reciprocamente da ciascuna Parte contraente all'importazione ed alla esportazione temporanee, in esenzione da qualsiasi diritto di entrata o di uscita:

     a) gli oggetti che vengono importati dal territorio di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte per essere ivi riparati e riesportati dopo l'avvenuta riparazione;

     b) i recipienti esterni od interni normalmente usati in commercio che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, e semprechè non siano fatturati per cessione definitiva, siano importati vuoti per essere riempiti e riesportati od importati pieni per essere vuotati e riesportati vuoti o riempiti;

     c) gli utensili, gli strumenti e gli attrezzi meccanici importati da una ditta di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte, allo scopo di farvi eseguire dal proprio personale lavori di montaggio, di prova, di riparazione od altri simili, sia che detti oggetti vengano spediti, sia che vengano introdotti dal personale stesso;

     d) le macchine, gli apparecchi e relative parti, spediti dal territorio di una delle Parti contraenti, per essere sperimentati nel territorio dell'altra Parte alle condizioni da questa stabilite;

     e) i prodotti di ogni specie destinati ad esposizioni e fiere internazionali riconosciute dal Governo del Paese nel quale hanno luogo.

 

          Art. 21.

     1. Quando una delle due Parti contraenti fa dipendere il trattamento di una merce all'importazione da speciali condizioni relative alla composizione, al grado di purezza, alla qualità, allo stato sanitario, alla zona di produzione o da altre simili condizioni, le due Parti contraenti si sforzeranno di concludere specifici accordi al fine di semplificare le formalità di controllo all'importazione mediante la presentazione di certificati rilasciati dalle Autorità del Paese esportatore.

     2. Gli accordi considerati al paragrafo 1 regoleranno la procedura per il rilascio dei certificati e le condizioni cui devono rispondere le merci affinché i certificati stessi vengano riconosciuti nel Paese importatore.

     3. Le Autorità del Paese importatore avranno il diritto di verificare la esattezza dei detti certificati e di assicurarsi della identità della merce.

 

          Art. 22.

     1. Le imposte, tasse o altri diritti interni, percepiti dallo Stato, dalle Autorità regionali e locali, o per loro conto, nel territorio di una delle due Parti contraenti, che gravano attualmente o graveranno in avvenire sulla produzione, sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione, sulla vendita o sul consumo di un prodotto qualsiasi, non saranno dovuti od applicati per i prodotti originari dell'altra Parte contraente in misura più elevata od in modo più oneroso che per i similari prodotti nazionali.

     2. I prodotti originari di una Parte contraente importati nel territorio dell'altra Parte non saranno assoggettati ad un trattamento meno favorevole di quello accordato ai similari prodotti nazionali, per tutto quanto concerne le leggi, i regolamenti e le prescrizioni relativi alla vendita, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzo di questi prodotti sul mercato interno.

     3. Sono fatti salvi gli eventuali maggiori vantaggi derivanti dal trattamento della nazione più favorita che le due Parti contraenti qui convengono di accordarsi per tutto quanto concerne le materie di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

          Art. 23.

     Nessuna impresa di ciascuna Parte contraente di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico, qualora svolga attività commerciali, industriali, di trasporto od altre attività economiche entro il territorio dell'altra Parte contraente, potrà pretendere o godere nel territorio stesso, né per sè né per i propri beni, esenzioni da tributi, da azioni legali, da atti esecutivi o da qualsiasi altro obbligo ai quali sia ivi soggetta una impresa privata.

 

          Art. 24.

     1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, che recano i documenti prescritti a prova della loro nazionalità in base alla propria legge nazionale, sono considerate navi di tale Parte contraente.

     2. I certificati di stazza rilasciati dalle competenti Autorità sono riconosciuti reciprocamente. Il calcolo ed il pagamento delle tasse e dei diritti di navigazione avviene in base a detti certificati e senza un nuovo calcolo, sulla base delle disposizioni dell'altra Parte contraente ed a condizioni uguali a quelle vigenti per le proprie navi. Il riconoscimento anzidetto si basa sulla sostanziale equivalenza esistente tra gli attuali sistemi di stazzatura delle due Parti; qualora i medesimi dovessero in seguito essere variati, la Parte che ne disponga la modifica dovrà darne notizia all'altra Parte contraente, affinché possano essere di comune accordo stabiliti dei coefficienti da applicare ai nuovi certificati di stazza ed atti a ristabilire l'equivalenza.

     3. Le navi di una delle Parti contraenti non potranno essere iscritte nei registri marittimi dell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera rilasciata dalle Autorità dello Stato di cui battono la bandiera.

 

          Art. 25.

     1. Ciascuna parte contraente accorda alle navi dell'altra Parte lo stesso trattamento previsto per le proprie navi e per quelle di qualsiasi altro Stato nei porti sottoposti alla propria sovranità o autorità, per quanto riguarda il libero accesso al porto, la sua utilizzazione ed il pieno godimento degli impianti esistenti per la navigazione e per le operazioni commerciali che essa pone a disposizione delle navi, delle loro merci e dei loro passeggeri. L'eguaglianza di trattamento così stabilita si estende alle facilitazioni di ogni specie quali assegnazione di posti di ormeggio, di installazioni di carico e scarico, come pure a diritti e tasse di ogni genere percepiti in nome o per conto dello Stato, di Autorità pubbliche, concessionari o enti di ogni genere.

     2. Il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita saranno accordati alle navi di ciascuna Parte contraente per quanto concerne il diritto di trasportare carichi di ogni genere che possano essere imbarcati a destinazione o in provenienza dal territorio dell'altra Parte.

     3. Le navi di ciascuna Parte contraente alla pari delle navi dell'altra Parte possono scaricare parte del loro carico e dei loro passeggeri provenienti dall'estero in tutti i porti dell'altra Parte aperti alla navigazione ed al commercio estero e conservare a bordo il resto del loro carico ed i rimanenti passeggeri destinati ad altri porti aperti alla navigazione ed al commercio estero sia dello stesso Paese che di altri; dette navi possono pure imbarcare durante lo stesso viaggio, nei vari porti aperti alla navigazione ed al commercio estero, carico e passeggeri purché diretti all'estero.

 

          Art. 26.

     Le merci viaggianti sotto bandiera di una Parte contraente a destinazione del territorio dell'altra Parte o provenienti da esso, godono delle stesse facilitazioni accordate alle merci spedite sotto bandiera dell'altra Parte. Ciò vale, in particolare, per i diritti doganali, gli altri tributi e diritti, i premi, i rimborsi, ed altre facilitazioni del genere, nonché per la applicazione delle disposizioni doganali, il carico e lo scarico per ferrovia o altri mezzi di trasporto.

 

          Art. 27.

     Qualora una nave di una Parte contraente arenasse lungo le coste dell'altra Parte o subisse naufragio o fosse costretta a ricercare rifugio in un porto dell'altra Parte contraente, questa assicurerà alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri, ai beni personali dell'equipaggio e dei passeggeri, nonché al carico della nave, la stessa protezione ed assistenza che assicurerebbe in situazioni analoghe ad una nave battente bandiera nazionale. Gli oggetti recuperati dalla nave sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione che non vengano passati al consumo interno. Tali oggetti, anche se non passati al consumo interno, possono essere soggetti a misure di sorveglianza doganale per tutto il periodo della loro permanenza in tale Stato.

 

          Art. 28.

     1. I capitani delle navi battenti bandiera di una delle due Parti contraenti, l'equipaggio delle quali non sia completo in seguito a malattia o per altri motivi, possono ingaggiare, in tutti i porti dell'altra Parte contraente, i marittimi necessari per la continuazione del viaggio, restando inteso che l'ingaggio sarà concluso in conformità alla legge della bandiera della nave.

     2. Ai marittimi che siano cittadini di una delle due Parti contraenti ed abbiano con sè il libretto di navigazione rilasciato in sostituzione del passaporto, è consentito di viaggiare attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, per raggiungere la loro nave o per ritornare in patria.

 

          Art. 29.

     Le disposizioni del presente Trattato relative al trattamento nazionale in materia di navigazione non si applicano:

     a) alla disciplina stabilita da leggi speciali per quanto concerne gli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione marittima;

     b) ai privilegi concessi alle società per lo sport nautico;

     c) all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;

     d) al cabotaggio e alla navigazione interna;

     e) all'esercizio della pesca nelle acque territoriali;

     f) all'emigrazione e al trasporto degli emigranti.

 

          Art. 30.

     Le due Parti contraenti non adotteranno misure discriminatorie che possono pregiudicare la navigazione marittima dell'altra Parte contraente e compromettere, in contrasto con i princìpi della libera concorrenza, la scelta della bandiera.

 

          Art. 31.

     Le disposizioni del presente Trattato in materia di navigazione non si applicano alle navi da guerra.

 

          Art. 32.

     1. Le Parti contraenti si concedono reciprocamente la libertà di transito attraverso il loro territorio per le merci, ivi compresi i bagagli, e per i mezzi di trasporto di ogni genere, qualunque sia la via impiegata per il trasporto: stradale, ferroviaria, aerea, marittima o di navigazione interna.

     2. Ciascuna Parte contraente potrà esigere che il traffico di transito attraverso il suo territorio, a destinazione o in provenienza dal territorio dell'altra Parte, faccia oggetto di una dichiarazione alla dogana competente; tuttavia, salvo il caso di non osservanza delle disposizioni doganali, tale traffico non sarà soggetto a ritardi o limitazioni inutili. Questo traffico è inoltre esente da dazi, da altre tasse di transito e carichi di transito, eccezion fatta per le spese di trasporto od altri carichi corrispondenti alle spese amministrative dovute al transito e per le spese dei servizi resi.

     3. Le merci di qualsiasi specie originarie di una Parte contraente che saranno importate nel territorio dell'altra Parte attraverso il territorio di terzi Paesi, come pure le merci di qualunque provenienza che saranno importate da una Parte contraente attraverso il territorio dell'altra Parte, non saranno sottoposte, alla loro importazione, a dazi o diritti diversi o più elevati di quelli che sarebbero percepiti se le merci fossero importate direttamente dal Paese di origine. Questa disposizione si applica tanto alle merci in transito diretto quanto a quelle che durante il transito siano state, sotto sorveglianza doganale, trasbordate, reimballate o depositate.

 

          Art. 33.

     1. L'espressione "società" comprende ai fini del presente Trattato tutte le persone giuridiche, società commerciali, nonché tutte le altre società ed associazioni, anche se sprovviste di personalità giuridica, aventi la loro sede nel territorio di una delle Parti contraenti e legalmente costituite in base alle leggi di tale Parte, indipendentemente dal fatto che la loro attività persegua fini lucrativi o meno e che la responsabilità dei soci e dei membri sia o meno limitata.

     2. Lo stato giuridico delle società di una delle Parti contraenti è riconosciuto nel territorio dell'altra Parte.

 

          Art. 34.

     1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte contraente di adottare o mantenere misure:

     a) necessarie in adempimento degli obblighi assunti dalla Parte contraente per il mantenimento ed il ripristino della pace e della sicurezza internazionali, o che sono indispensabili per la protezione dei suoi essenziali interessi di sicurezza interna od esterna, ivi compreso il mantenimento della neutralità;

     b) relative alla produzione e al traffico di armi, munizioni e materiale da guerra e al loro trasporto, e al commercio di altre merci destinate direttamente o indirettamente all'approvvigionamento delle forze armate;

     c) relative a materiali fissili o alle materie che servono alla loro fabbricazione, nonché ai sottoprodotti radioattivi risultanti dall'impiego o dalla lavorazione dei predetti materiali;

     d) necessarie per la polizia sanitaria e la protezione degli animali e delle piante contro le malattie, gli insetti ed i parassiti nocivi, e soprattutto nell'interesse della salute pubblica, conformemente ai princìpi ed alle intese internazionali in materia;

     e) relative all'esercizio dei monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;

     f) per l'applicazione alle merci straniere di proibizioni o restrizioni stabilite dalla legislazione interna per la produzione, la vendita, il trasporto o il consumo, all'interno, delle merci similari nazionali, alla condizione che dette proibizioni o restrizioni non siano applicate in modo da proteggere la produzione nazionale;

     g) che disciplinino l'importazione e l'esportazione dell'oro, dell'argento, del platino, e delle loro leghe;

     h) necessarie ad impedire le pratiche ingannevoli e sleali in materia commerciale;

     i) necessarie per la difesa del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico;

     k) che prevedano vantaggi per i prodotti della pesca e della caccia marina nazionali.

     2. Le due Parti contraenti applicheranno le misure previste al paragrafo 1 in modo tale che esse non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei loro reciproci rapporti rispetto a quanto praticato nei confronti di qualsiasi altro Paese che si trovi nelle stesse condizioni. Le predette misure non potranno altresì costituire una restrizione camuffata al reciproco commercio.

     3. Nell'adozione delle misure previste al paragrafo 1 le due Parti contraenti si sforzeranno di fare in modo che, per quanto possibile, ne derivi la minore deviazione dalle disposizioni del presente Trattato.

 

          Art. 35.

     Le disposizioni del presente Trattato, che prevedono il trattamento della nazione più favorita, non si estendono:

     a) ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi a Paesi limitrofi, allo scopo di facilitare i rapporti di frontiera;

     b) ai vantaggi derivanti da una unione doganale o da una zona di libero scambio ovvero da accordi provvisori tendenti alla costituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio;

     c) ai vantaggi che una delle due Parti contraenti accordi a dei territori conferiti a detta Parte in amministrazione fiduciaria;

     d) ai vantaggi che l'Italia accordi al Regno Unito di Libia, alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano;

     e) ai privilegi e vantaggi che una delle Parti contraenti accordi in ragione della sua partecipazione ad una comunità istituita tra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione, del commercio o di servizi, ovvero per garantire la loro sicurezza;

     f) ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi a terzi Stati, in sede di convenzioni dirette ad evitare le doppie imposizioni;

     g) ai vantaggi che una o entrambe le Parti contraenti concedano ad uno o più Paesi terzi nel campo dell'aviazione civile.

 

          Art. 36.

     Ciascuna Parte contraente accorda, nell'ambito del presente Trattato, il trattamento nazionale, in base al fatto che il trattamento nazionale è accordato anche dall'altra Parte nelle stesse materie.

 

          Art. 37.

     1. Salvo quanto stabilito dall'art. 16, le disposizioni degli Accordi multilaterali ai quali le Parti contraenti aderiscano prevarranno sulle disposizioni del presente Trattato, semprechè quest'ultimo non preveda un trattamento più favorevole.

     2. Qualora le disposizioni del presente Trattato e quelle contenute negli atti istitutivi ed applicativi di Comunità alle quali le due Parti contraenti aderiscano, istituite fra più Stati per promuovere in comune il loro sviluppo economico, regolino la stessa materia, prevalgono le norme più favorevoli contenute in tali atti.

     3. Qualora uno degli Accordi multilaterali cui si fa riferimento negli articoli 15 e 16 cessasse di avere vigore nei riguardi di una o di entrambe le Parti contraenti, queste entreranno in consultazione per stabilire quali disposizioni previste dagli Accordi medesimi possano continuare ad avere applicazione in via bilaterale.

 

          Art. 38.

     In tutti i casi in cui il presente Trattato accorda simultaneamente il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita si applica il trattamento più favorevole.

 

          Art. 39.

     1. Qualora sorga tra le due Parti contraenti una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, esse si impegnano a consultarsi con spirito amichevole allo scopo di trovare una soluzione.

     2. In caso di mancata soluzione, la divergenza sarà sottoposta:

     a) se le due Parti contraenti concordano, alla Corte Internazionale di Giustizia;

     b) nel caso contrario, e su domanda di una Parte contraente, ad un tribunale arbitrale.

     3. a) Il tribunale arbitrale viene costituito di volta in volta e si compone di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente nomina un arbitro; i due arbitri così designati nominano un Presidente che deve essere cittadino di un terzo Stato.

     b) Ciascuna Parte contraente deve nominare il suo arbitro entro il termine di due mesi dopo la presentazione di una relativa domanda da parte dell'altra Parte contraente; se non adempie questo obbligo, l'arbitro verrà nominato, su domanda dell'altra Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

     c) Qualora gli arbitri non si mettessero d'accordo, entro un mese dalla loro nomina, sulla scelta del Presidente del tribunale arbitrale, questo verrà nominato, su domanda di una Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

     d) Se il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito a provvedere sulle domande di cui ai commi b) e c) del presente paragrafo o se è cittadino di una delle due Parti contraenti, la nomina sarà effettuata dal Vicepresidente della Corte. Se anche il Vicepresidente della Corte è impedito a provvedere o se è cittadino di una delle due Parti contraenti, la nomina sarà effettuata dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una delle due Parti contraenti.

     e) Salvo diversa concorde decisione delle due Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura.

     f) Il tribunale arbitrale delibera a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti per le due Parti contraenti, le quali vi debbono dare esecuzione.

 

          Art. 40.

     1. Il presente Trattato sarà ratificato e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Bonn al più presto possibile.

     2. Il presente Trattato entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni e, nel caso che una delle due Parti contraenti non l'abbia denunciato per iscritto un anno prima della data della sua scadenza, esso sarà prorogato a tempo indeterminato. Trascorso detto periodo di dieci anni il Trattato potrà essere denunciato in qualsiasi momento, restando tuttavia in vigore durante un anno a datare dalla sua denuncia.

     In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

     Fatto a Roma, il 21 novembre 1957, in doppio originale nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

 

     Protocollo

     All'atto della firma del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni che saranno considerate come parte integrante del Trattato predetto:

     1. L'espressione "sanità pubblica" di cui all'art. 2, paragrafo 1 e all'art. 3, paragrafo 3, comprende la protezione della vita e della salute delle persone, degli animali e delle piante.

     2. Le persone che sono cittadini di entrambe le Parti contraenti e che abbiano la loro residenza permanente nonché la base della loro esistenza nel territorio di una delle due Parti contraenti, possono essere chiamate solo da questa ultima Parte ad adempiere un qualsiasi obbligo legale di servizio militare (ad art. 5, paragrafo 1).

     3. Nell'espressione "catastrofi naturali e simili" di cui all'art. 5 paragrafo 4, non sono comprese le guerre e le situazioni simili alle guerre.

     4. Le navi e gli aeromobili battenti la bandiera di una delle due Parti contraenti non possono essere sottoposti, nel territorio dell'altra Parte, ai provvedimenti di cui all'art. 5, paragrafo 3, ed all'art. 6, paragrafo 4.

     5. Le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 4 e 5, si applicano anche nel caso in cui una impresa privata diventi di proprietà pubblica o venga sottoposta al controllo pubblico o ad interventi simili da parte dei pubblici poteri.

     6. Le due Parti contraenti concordano nel ritenere desiderabile, nell'interesse dei loro rapporti economici, che i cittadini d'una Parte contraente possano assumere funzioni arbitrali nel territorio dell'altra Parte allo stesso modo dei nazionali, nel caso di procedimenti arbitrali per i quali la scelta degli arbitri è rimessa esclusivamente alle parti interessate. In relazione a ciò le due Parti contraenti faranno quanto possibile per assicurare una siffatta regolamentazione (ad art. 7).

     7. Il trattamento nazionale di cui all'art. 7 non si estende alla concessione del gratuito patrocinio e alla esenzione dalla cautio iudicatum solvi, poiché a questo riguardo continua ad applicarsi la Convenzione internazionale sulla Procedura Civile conclusa all'Aja il 17 luglio 1905.

     8. La disposizione di cui al secondo periodo dell'art. 8, paragrafo 4, vale per le seguenti professioni od attività:

     a) commercialisti;

     b) ingegneri;

     c) architetti;

     d) chimici (esclusi i farmacisti);

     e) attuari;

     f) agronomi;

     g) geometri;

     h) periti industriali;

     i) periti forestali ed agrari.

     9. La disposizione di cui all'art. 8, paragrafo 7, non si applica nei confronti dei prestatori d'opera di una delle due Parti contraenti occupati nel territorio dell'altra Parte.

     10. Le disposizioni di cui all'art. 12 non impediscono ad uno Stato contraente di prescrivere come condizione, per l'immatricolazione nel registro nazionale, che le navi o gli aeromobili non debbano essere di proprietà di cittadini o società di uno Stato straniero.

     11. Il trattamento nazionale stabilito dall'art. 14 non fa ostacolo alla eventuale percezione di tasse di soggiorno. Sono fatte altresì salve le norme vigenti nei due Paesi per quel che concerne l'applicazione alle società estere dell'imposta sulle società.

     12. Ciascuna Parte contraente può far dipendere l'importazione di capitali da una autorizzazione (ad art. 15).

     13. a) Ciascuna Parte contraente si impegna a non invocare dall'altra Parte l'applicazione delle disposizioni dell'art. 22 in misura diversa o più onerosa di quella in cui detta altra Parte applichi disposizioni analoghe previste in Accordi multilaterali ai quali entrambe le Parti contraenti aderiscano. Sono fatti tuttavia salvi gli eventuali maggiori vantaggi derivanti dal trattamento della nazione più favorita.

     b) Qualora gli Accordi multilaterali di cui alla lettera a) cessassero di avere vigore nei riguardi di una o di entrambe le Parti contraenti, queste si consulteranno al più presto possibile al fine di stabilire a quali condizioni le disposizioni dell'art. 22 potranno continuare ad avere applicazione. Fino a quando tali condizioni non saranno state convenute, ciascuna Parte contraente potrà applicare le dette disposizioni con le limitazioni previste dalla propria legislazione. Restano salvi in ogni caso gli eventuali maggiori vantaggi derivanti dal trattamento della nazione più favorita.

     14. La disposizione dell'art. 25, paragrafo 2, non si applica alle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni delle due Parti contraenti.

     15. Le disposizioni dell'art. 32, paragrafo 1, non pregiudicano le norme esistenti nei due Paesi in materia di disciplina degli autotrasporti e del traffico aereo.

     16. Le disposizioni dell'art. 32, paragrafo 2, non faranno ostacolo alla percezione sul traffico di transito di tasse o altri tributi dovuti per il trasporto o la circolazione dei mezzi di trasporto, semprechè tali tasse e tributi siano percepiti conformemente al trattamento nazionale e della nazione più favorita.

     17. Le persone fisiche possono comprovare la loro cittadinanza ai sensi del presente Trattato:

     a) se si tratta di Italiani: mediante presentazione di un passaporto nazionale o di un certificato di cittadinanza rilasciato dalle Autorità della Repubblica Italiana, o di un libretto di navigazione rilasciato dalle Autorità della Repubblica Italiana a condizione che vi figuri la menzione che il titolare è cittadino italiano;

     b) se si tratta di Tedeschi: mediante presentazione di un passaporto nazionale o di un certificato rilasciato dalle Autorità della Repubblica Federale di Germania, attestante che il titolare è cittadino tedesco o Tedesco, o mediante un libretto di navigazione rilasciato dalle Autorità della Repubblica Federale di Germania, a condizione che vi figuri la menzione che il titolare è Tedesco.

     In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

     Fatto a Roma, il 21 novembre 1957, in doppio originale nelle lingue italiana e tedesca, i due testi facendo ugualmente fede.

 

     Scambio di Note

     Testo della lettera tedesca

     (Omissis).

     Testo della lettera italiana

     IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

     Roma, 21 novembre 1957

     Eccellenza,

     ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna che ha il seguente tenore:

     "Con riferimento al Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione firmato oggi tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana, ho l'onore di comunicarLe quanto segue:

     D'accordo con il Senato di Berlino, il Governo della Repubblica Federale di Germania ha il desiderio di estendere al Land Berlin il Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana e propone alla Repubblica Italiana la conclusione dell'accordo seguente:

     "Il presente Trattato si applica anche al "Land Berlin", qualora il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia al riguardo una comunicazione in contrario al Governo italiano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Trattato stesso".

     Se il Governo italiano concorda su quanto precede, mi permetto di proporre che la presente nota e la Sua risposta rappresentino la conferma ufficiale dell'accordo tra i nostri due Governi, il quale forma parte integrante del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione firmato oggi".

     Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che la proposta del Governo della Repubblica Federale di Germania ha incontrato l'approvazione del Governo italiano. La Sua nota e la presente risposta costituiscono pertanto la conferma ufficiale dell'accordo tra i nostri due Governi, il quale forma parte integrante del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione firmato oggi.

     Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

     IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

     Roma, 21 novembre 1957

     Eccellenza,

     ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna, che ha il seguente tenore:

     "Con riferimento al Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione firmato oggi tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana, ho l'onore di comunicarLe quanto segue:

     Il Governo della Repubblica Federale di Germania ritiene che le disposizioni particolari contenute nel capitolo II del Trattato del 27 ottobre 1956 tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Francese per il regolamento della questione sarrese non saranno pregiudicate dal Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana. Il capitolo II del Trattato per il regolamento della questione sarrese stabilisce che durante un periodo transitorio di tre anni al massimo, a partire dalla data della sua entrata in vigore, la Sarre non farà parte della zona doganale e monetaria della Repubblica Federale di Germania.

     Gradirei la Sua conferma che il Governo della Repubblica Italiana ha preso atto del contenuto della presente nota.

     Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana ha preso atto del contenuto della Sua nota”.

     Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

     Testo della lettera tedesca

     (Omissis).

     Testo della lettera italiana

     IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

     Roma, 21 novembre 1957

     Eccellenza,

     ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna che ha il seguente tenore:

     "Riferendomi al Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana, firmato oggi, ho l'onore di constatare la seguente ulteriore intesa:

     Date le particolari circostanze che hanno condotto alla conclusione del Trattato per regolare i rapporti tra la Repubblica Federale di Germania e le Tre Potenze nonché degli Accordi aggiuntivi nel testo risultante dal Protocollo relativo alla cessazione del regime di occupazione della Repubblica Federale di Germania, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, e date le circostanze che hanno dato luogo a facilitazioni in favore di cittadini e di società di altri paesi per quanto riguarda le leggi in materia di aiuto immediato e di perequazione degli oneri e che hanno condotto alla conclusione di particolari accordi interstatali in materia di perequazione degli oneri, le disposizioni del presente Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione non pregiudicano la situazione giuridica e la situazione di fatto esistenti per i cittadini, le società e i beni italiani nei confronti dei detti Accordi come pure della applicazione della relativa legislazione germanica.

     Tuttavia, il Governo della Repubblica Federale di Germania ed il Governo della Repubblica Italiana procederanno a trattative e si sforzeranno di risolvere quelle questioni, le quali, agli effetti degli Accordi e delle facilitazioni di cui al capoverso precedente, sono di interesse per i rapporti tra le due Parti contraenti.

     Le sarai grato se volesse confermare il contenuto dell'intesa di cui sopra che forma parte integrante del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione concluso oggi".

     Ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza il contenuto dell'intesa di cui sopra che forma parte integrante del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione concluso oggi.

     Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

     Testo della lettera tedesca

     (Omissis).

     Testo della lettera italiana

     IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

     Roma, 21 novembre 1957

     Signor Presidente,

     ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, il cui testo è del seguente tenore:

     "In occasione dei negoziati per il Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana, firmato oggi, è stata discussa una disposizione in materia di informazioni doganali impegnative, da inserirsi nel Trattato.

     A tale riguardo, da parte della Delegazione germanica si è proposto il ripristino della disposizione che, in materia, figurava già nel Trattato di Commercio e Navigazione tra l'Italia e la Germania del 31 ottobre 1925. Secondo tale disposizione, le due Parti contraenti si impegnavano ad emanare le norme necessarie affinché gli esportatori dei due Paesi potessero preventivamente ottenere dalle Autorità doganali del paese di importazione informazioni impegnative sulla classifica di merci esattamente determinate sui dazi ad esse applicabili.

     La Delegazione italiana ha fatto presente che il proprio Governo non è in grado nel momento attuale di assumere un impegno di tale genere.

     La Delegazione germanica ha sottolineato che la regolamentazione vigente nel suo paese consente già il predetto rilascio di informazioni e che, pertanto, il Governo federale sarebbe lieto se un regolamento analogo potesse venire adottato anche da parte italiana, al fine di promuovere ulteriormente i rapporti commerciali tra i due Paesi.

     Le sarai grato, signor Presidente, se il Suo Governo si volesse dichiarare disposto a riprendere appena possibile le trattative in merito a tale questione." Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano prende atto di quanto precede e si dichiara disposto a riesaminare la questione appena possibile.

     Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

     Testo della lettera tedesca

     (Omissis).

     Testo della lettera italiana

     IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

     Roma, 21 novembre 1957

     Signor Presidente,

     ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, il cui testo è del seguente tenore:

     "Ho l'onore di comunicarLe che nella Repubblica Federale di Germania i diritti di entrata relativi a merci già nazionalizzate possono, fra l'altro - sotto determinate condizioni - venir condonati o rimborsati, se è accertato che dette merci sono difettose o comunque non conformi al contratto di compravendita e se sono rispedite al fornitore estero con il consenso di quest'ultimo.

     Questo regolamento ha considerevolmente contribuito a facilitare lo scambio di merci con la Repubblica Federale di Germania. Il Governo federale sarebbe lieto se un regolamento similare potesse venire adottato anche dal Governo italiano al fine di promuovere ulteriormente i rapporti commerciali fra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania".

     Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano prende atto di quanto precede e che la possibilità della adozione, nella regolamentazione doganale italiana, di apposite norme nel senso indicato trovasi già all'esame delle competenti Amministrazioni italiane.

     Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.