§ 94.1.272 - Legge 13 marzo 1958, n. 239.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:13/03/1958
Numero:239


Sommario
Art. I.      Le persone che posseggono ugualmente la cittadinanza italiana e cilena, saranno considerate come se avessero adempiuto gli obblighi militari loro imposti dalle leggi dei [...]
Art. II.      I cittadini dei due Paesi esenti dal servizio militare per incapacità fisica, in conformità alle leggi sul servizio militare obbligatorio di uno dei due Paesi, saranno [...]
Art. III.      I cittadini dei due Paesi che volontariamente prestino servizio nelle forze armate di uno dei due Paesi, saranno considerati come se avessero adempiuto gli obblighi [...]
Art. IV.      I cittadini dei due Paesi che abbiano attenuto una sospensione o un rinvio della chiamata alle armi da parte dalle competenti autorità di uno dei due Paesi, non saranno [...]
Art. V.      Le richieste inoltrate dai cittadini dei due Paesi in base alla presente Convenzione, dovranno contenere i seguenti dati personali: cognome e nome, data e luogo di [...]
Art. VI.      I certificati rilasciati agli interessati, in base alla presente Convenzione, dalle competenti autorità di una della Parti Contraenti, dovranno precisare il tempo e la [...]
Art. VII.      La presente Convenzione, non sarà di ostacolo, in caso di emergenza, a che le competenti autorità richiamino in servizio le persone di cui si tratta nella Convenzione [...]
Art. VIII.      Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in nessun modo la condizione giuridica delle persone interessate in materia di cittadinanza
Art. IX.      Qualsiasi controversia relativa all'applicazione e alla interpretazione della presente Convenzione è risolta per via diplomatica o mediante quelle procedure che saranno [...]
Art. X.      La presente Convenzione sarà applicata ai cittadini dalle Parti Contraenti i quali, in qualsiasi epoca, abbiano prestato servizio nelle forze armate dell'altro Paese
Art. XI.      La presente Convenzione sarà ratificata dalle Parti Contraenti in conformità alle rispettive norme costituzionali ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle [...]


§ 94.1.272 - Legge 13 marzo 1958, n. 239.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956.

(G.U. 3 aprile 1958, n. 81)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

 

Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sul servizio militare

 

     Art. I.

     Le persone che posseggono ugualmente la cittadinanza italiana e cilena, saranno considerate come se avessero adempiuto gli obblighi militari loro imposti dalle leggi dei due Paesi, allorché abbiano adempiuto tali obblighi nelle forze armate italiane o cilene e presentino come prova un certificato rilasciato dalle autorità italiane o cilene competenti.

 

          Art. II.

     I cittadini dei due Paesi esenti dal servizio militare per incapacità fisica, in conformità alle leggi sul servizio militare obbligatorio di uno dei due Paesi, saranno considerati, agli effetti della presente Convenzione, come se avessero adempiuto gli obblighi militari, quando presentino, come prova dell'esenzione, un certificato rilasciato dalle autorità competenti di detto Paese.

     Le altre esenzioni dal servizio militare possono essere riconosciute soltanto nella misura in cui tali disposizioni esistono nelle leggi dei due Paesi.

 

          Art. III.

     I cittadini dei due Paesi che volontariamente prestino servizio nelle forze armate di uno dei due Paesi, saranno considerati come se avessero adempiuto gli obblighi militari, purché il servizio prestato non sia inferiore al periodo del servizio militare obbligatorio previsto dalle leggi vigenti nel Paese stesso al momento dell'arruolamento.

 

          Art. IV.

     I cittadini dei due Paesi che abbiano attenuto una sospensione o un rinvio della chiamata alle armi da parte dalle competenti autorità di uno dei due Paesi, non saranno chiamati a prestar servizio nelle forze armate dell'altro Paese fino a quando il periodo di sospensione o di rinvio sia giunto al termine. Un certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese che abbia concesso la sospensione o il rinvio, sarà accettato come prova della stessa sospensione o del rinvio.

 

          Art. V.

     Le richieste inoltrate dai cittadini dei due Paesi in base alla presente Convenzione, dovranno contenere i seguenti dati personali: cognome e nome, data e luogo di nascita, nome dei genitori, stato civile, numero e data della carta d'identità e indicazione dell'autorità che l'ha rilasciata, professione e domicilio.

     Tali richieste saranno inoltrate in conformità alla presente Convenzione senza che siano necessari ulteriori formalità e requisiti, oltre a quelli espressamente stabiliti dalla presente Convenzione.

 

          Art. VI.

     I certificati rilasciati agli interessati, in base alla presente Convenzione, dalle competenti autorità di una della Parti Contraenti, dovranno precisare il tempo e la natura degli obblighi militari adempiuti e saranno rilasciati agli interessati in conformità agli articoli precedenti.

 

          Art. VII.

     La presente Convenzione, non sarà di ostacolo, in caso di emergenza, a che le competenti autorità richiamino in servizio le persone di cui si tratta nella Convenzione stessa e le collochino nel quadri della riserva.

 

          Art. VIII.

     Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in nessun modo la condizione giuridica delle persone interessate in materia di cittadinanza.

 

          Art. IX.

     Qualsiasi controversia relativa all'applicazione e alla interpretazione della presente Convenzione è risolta per via diplomatica o mediante quelle procedure che saranno stabilite delle Parti Contraenti.

 

          Art. X.

     La presente Convenzione sarà applicata ai cittadini dalle Parti Contraenti i quali, in qualsiasi epoca, abbiano prestato servizio nelle forze armate dell'altro Paese.

 

          Art. XI.

     La presente Convenzione sarà ratificata dalle Parti Contraenti in conformità alle rispettive norme costituzionali ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche che sarà effettuato il più presto possibile.

     La presente Convenzione rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo che una delle Parti Contraenti abbia notificato all'altra l'intenzione di farla cessare.

     Fatta in Roma il 4 giugno 1956 in doppio esemplare in italiano e in spagnolo, ambedue i testi facendo ugualmente fede.