§ 94.1.239 - Legge 19 febbraio 1957, n. 119.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Grecia concluso ad Atene l'11 settembre 1954.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:19/02/1957
Numero:119


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene l'11 settembre 1954
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dall'art. 20 dell'Accordo [...]


§ 94.1.239 - Legge 19 febbraio 1957, n. 119.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Grecia concluso ad Atene l'11 settembre 1954.

(G.U. 29 marzo 1957, n. 82)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene l'11 settembre 1954.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dall'art. 20 dell'Accordo stesso.