§ 94.1.42 - Legge 27 novembre 1947, n. 1491.
Approvazione del Trattato di amicizia e relazioni generali fra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine, firmato a Roma il 9 luglio 1947.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:27/11/1947
Numero:1491


Sommario
Art. I.      Tra l'Italia e le Filippine vi sarà pace costante e perpetua amicizia
Art. II.      Ciascuna delle Alte Parti contraenti consente di ricevere i Rappresentanti diplomatici dell'Altra Parte, i quali, graditi e debitamente accreditati, godranno nel [...]
Art. III.      Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facoltà di nominare Rappresentanti consolari graditi all'Altra Parte per risiedere nel territorio di questa, nelle località [...]
Art. IV.      In attesa della conclusione di un Trattato di stabilimento, navigazione e commercio, ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà ai cittadini dell'Altra Parte, nei [...]
Art. V.      Qualunque controversia che sorgesse tra le Alte Parti contraenti sarà regolata con mezzi pacifici, e, qualora non fosse possibile regolarla per mezzo di negoziati, le [...]
Art. VI.      Il presente Trattato sarà ratificato secondo le norme previste nella Costituzione di ciascuna delle Alte Parti contraenti e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a [...]


§ 94.1.42 - Legge 27 novembre 1947, n. 1491.

Approvazione del Trattato di amicizia e relazioni generali fra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine, firmato a Roma il 9 luglio 1947.

(G.U. 9 gennaio 1948, n. 6)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia e relazioni generali concluso a Roma il 9 luglio 1947 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore conformemente all'art. 6 del Trattato suddetto.

 

Trattato di amicizia e relazioni generali fra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine.

 

     Art. I.

     Tra l'Italia e le Filippine vi sarà pace costante e perpetua amicizia.

 

          Art. II.

     Ciascuna delle Alte Parti contraenti consente di ricevere i Rappresentanti diplomatici dell'Altra Parte, i quali, graditi e debitamente accreditati, godranno nel territorio dell'Altra Parte i diritti, i privilegi e le immunità generalmente riconosciuti secondo il diritto e le consuetudini internazionali.

 

          Art. III.

     Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facoltà di nominare Rappresentanti consolari graditi all'Altra Parte per risiedere nel territorio di questa, nelle località designate di comune accordo. Tali Rappresentanti consolari saranno debitamente muniti di exequatur, o di altra autorizzazione equipollente, prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni. Essi godranno a condizioni di reciprocità, nel territorio dell'Altra Parte contraente, i diritti, i privilegi e le immunità che sono o saranno accordati ai Rappresentanti consolari della nazione più favorita.

     Le Alte Parti contraenti convengono di negoziare, al più presto possibile, una Convenzione relativa ad una più estesa regolamentazione delle immunità e delle funzioni dei rispettivi Ufficiali consolari.

 

          Art. IV.

     In attesa della conclusione di un Trattato di stabilimento, navigazione e commercio, ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà ai cittadini dell'Altra Parte, nei limiti consentiti dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, il diritto di acquistare, possedere e disporre qualunque genere di beni mobili od immobili come pure la libertà di risiedere, viaggiare ed esercitare il commercio o l'industria.

 

          Art. V.

     Qualunque controversia che sorgesse tra le Alte Parti contraenti sarà regolata con mezzi pacifici, e, qualora non fosse possibile regolarla per mezzo di negoziati, le Alte Parti contraenti convengono di riconoscere come obbligatoria, ipso facto e senza una speciale convenzione, la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia in conformità dell'art. 36, paragrafo 2 dello Statuto della Corte. Questa disposizione non si applicherà alle controversie per le quali le Parti converranno di ricorrere ad un'altra forma di regolamento pacifico.

 

          Art. VI.

     Il presente Trattato sarà ratificato secondo le norme previste nella Costituzione di ciascuna delle Alte Parti contraenti e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Manila appena possibile.

     Esso entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e resterà in vigore fino allo spirare di un anno dalla data in cui una delle Alte Parti contraenti avrà notificato all'altra la sua intenzione di denunciarlo.

     In attesa della definitiva ratifica del presente Trattato, le Alte Parti contraenti convengono di applicare le disposizioni di esso come modus vivendi, per il regolamento delle loro relazioni dalla data della sua firma.

     In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

     Fatto a Roma il 9 luglio millenovecentoquarantasette, in doppio esemplare nelle lingue italiana e inglese, ambedue facenti fede.