§ 94.1.14 - R.D.L. 23 ottobre 1930, n. 1572.
Approvazione dell'accordo italo-svizzero del 26 luglio 1930, che proroga di altri cinque anni, a partire dal 1° maggio 1930, l'intesa che [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:23/10/1930
Numero:1572


Sommario
Art. 1.      Piena ed intera esecuzione è data all'accordo fra l'Italia e la Svizzera, firmato in Roma il 26 luglio 1930, relativo alla proroga per altri cinque anni, a partire dal [...]
Art. 2.      Il presente decreto sarà presentato al parlamento nazionale per la sua conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di [...]


§ 94.1.14 - R.D.L. 23 ottobre 1930, n. 1572.

Approvazione dell'accordo italo-svizzero del 26 luglio 1930, che proroga di altri cinque anni, a partire dal 1° maggio 1930, l'intesa che sospende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della convenzione principale del Gottardo.

(G.U. 13 dicembre 1930, n. 289)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo fra l'Italia e la Svizzera, firmato in Roma il 26 luglio 1930, relativo alla proroga per altri cinque anni, a partire dal 1° maggio 1930, dell'intesa che sospende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della convenzione principale del Gottardo.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento nazionale per la sua conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge ed a sostenere la discussione.

 

Accordo fra l'Italia e la Svizzera riguardante la ferrovia del Gottardo.

 

     A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'art. 10 della predetta convenzione principale concernente le tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, il regio governo italiano consente che l'applicazione delle tasse e sovratasse svizzere, già prorogata al 1° maggio 1930, sia ulteriormente prorogata fino al 1° maggio 1935, e, dal canto suo, il governo federale svizzero s'impegna a non aumentare i prezzi di trasporto attualmente esistenti e a ridurli gradualmente secondo le riduzioni che venissero fatte in tale periodo sui prezzi della rimanente rete svizzera.

     Le disposizioni di cui sopra hanno carattere eccezionale, restando inteso che alla scadenza del termine sopraindicato, 1° maggio 1935, le disposizioni della convenzione principale riprenderanno pieno vigore.