§ 93.17.338 - D.L. 19 febbraio 2007, n. 14.
Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:19/02/2007
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 93.17.338 - D.L. 19 febbraio 2007, n. 14. [1]

Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti.

(G.U. 20 febbraio 2007, n. 42)

 

Art. 1.

     1. Il comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

     «2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonchè classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 aprile 2007.».

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 23 aprile 2007, n. 94).