§ 93.17.88 - D.M. 8 luglio 1998, n. 223.
Regolamento recante norme per la determinazione delle tariffe da applicare agli atti di natura traslativa e dichiarativa relativi ai veicoli a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:08/07/1998
Numero:223


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle [...]
Art. 2.      1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle formalità di trascrizione e iscrizione relative agli atti pubblici stipulati, alle scritture private con sottoscrizione [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 93.17.88 - D.M. 8 luglio 1998, n. 223.

Regolamento recante norme per la determinazione delle tariffe da applicare agli atti di natura traslativa e dichiarativa relativi ai veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(G.U. 11 luglio 1998, n. 160)

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt (KW) nella misura indicata nell'articolo 2.

 

          Art. 2.

     1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono sostituite dalle seguenti:

 

a)

motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole

L. 150.000

b)

veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:

 

1)

autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 KW

L. 150.000

2)

autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW

L. 3.500

3)

autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW

L. 1.750

 

     2. Le lettere a) e b) dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono sostituite dalle seguenti:

 

a)

motocarrozzette e trattrici agricole

L. 150.000

b)

veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:

 

1)

autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 KW

L. 150.000

2)

autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW

L. 3.500

3)

autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW

L. 1.750

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle formalità di trascrizione e iscrizione relative agli atti pubblici stipulati, alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dal 1° luglio 1998 nonché agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successione apertasi a decorrere da tale data. Le stesse disposizioni si applicano per determinare l'ammontare dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.