§ 93.17.79 - D.M. 20 novembre 1997, n. 487.
Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:20/11/1997
Numero:487


Sommario
Art. 1.  Definizione delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali
Art. 2.  Rispondenza a norme generali
Art. 3.  Caratteristiche costruttive


§ 93.17.79 - D.M. 20 novembre 1997, n. 487.

Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali.

(G.U. 19 gennaio 1998, n. 14)

 

     Art. 1. Definizione delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali

     1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli, denominati autoambulanze di soccorso per emergenze speciali (tipo A1), adibiti al trasporto, al trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'articolo 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada, quali autoveicoli per uso speciale, distinti da particolari attrezzature.

     2. [Ai sensi dell'articolo 82 del citato codice sono da considerarsi destinati ad uso proprio le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali in proprietà o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera] [1].

 

          Art. 2. Rispondenza a norme generali

     1. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali, in relazione alla loro massa, debbono essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M1 , di cui all'articolo 47 del nuovo codice della strada.

 

          Art. 3. Caratteristiche costruttive

     1. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono rispondere alle caratteristiche costruttive previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

 

 

Allegato tecnico

 

     1. Definizioni.

     1.1. Ambulanza di soccorso per emergenze speciali: autoveicolo che trasporta almeno due persone addestrate in campo medico per la cura ed il trasporto di un paziente barellato al quale è riservato il trattamento medico di base e l'eventuale monitoraggio. L'autoveicolo, per le sue contenute caratteristiche dimensionali, è destinato ad operare nei centri storici ed in altre circostanze definite dal competente Ministero della sanità.

 

     2. Massa.

     2.1. La tara delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche la barella di dotazione, ma non comprende necessariamente le attrezzature previste per lo svolgimento delle specifiche funzioni.

     2.2. La massa convenzionale dei passeggeri trasportati è di 75 kg, nell'ipotesi di occupazione di tutti i sedili e della barella. Per le specifiche attrezzature deve essere previsto un carico uniformemente ripartito sul pavimento del compartimento sanitario pari ad almeno 150 kg.

 

     3. Dimensioni.

     3.1. Nel vano guida non debbono esserci più di due posti a sedere frontali singoli.

     3.2. Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con l'esclusione di attrezzature ed arredi, sono:

     lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,20 m;

     larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,30 m;

     altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,80 m e lunga almeno 2,00 m): 1,70 m.

     3.3. Il compartimento sanitario deve essere separato dalla cabina di guida mediante un divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tali porte o sportelli è ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza.

     3.4. Nel compartimento sanitario deve trovare alloggiamento una barella a norma UNI in posizione longitudinale stabilmente ed adeguatamente ancorabile al veicolo sia longitudinalmente che trasversalmente e verticalmente avente dimensioni non inferiori a 1,85 x 0,56 m.

     3.5. L'altezza di lavoro della superfice della barella, materasso escluso, deve trovarsi tra i 0,40 m e i 0,65 m dal piano di calpestio.

     3.6. Nel compartimento sanitario debbono trovarsi almeno due sedili dei quali uno situato in posizione contromarcia in prossimità della testa della barella. I sedili debbono comunque essere ancorati alla struttura del veicolo, avere una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 0,40 m. Sono ritenuti ammissibili i sedili pieghevoli, girevoli o a scomparsa.

     3.7. Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante della massima larghezza possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque non inferiore a 1,05 m e di altezza non inferiore all'80% di quella del compartimento sanitario. Deve inoltre essere prevista nel compartimento almeno una porta scorrevole sulla fiancata destra con vano libero di larghezza non inferiore a 0,80 m.

     Tutte le porte devono essere apribili sia dall'interno che dall'esterno.

     Inoltre su ogni porta del compartimento sanitario deve essere installato un sistema di sicurezza che permetta:

     di chiuderla ed aprirla dall'interno senza l'utilizzo di una chiave;

     di chiuderla ed aprirla dall'esterno con l'utilizzo di una chiave.

     Le porte del compartimento sanitario dovranno poter essere bloccate con sicurezza nella posizione aperta.

     3.8. Nel compartimento sanitario deve essere prevista almeno una finestra, apribile solo dall'interno, su ogni fiancata. Almeno una delle finestre deve essere facilmente accessibile dall'interno e presentare in posizione di apertura un'area minima libera di 0,24 m2 con dimensione assiale non inferiore a 0,45 m.

 

     4. Servizi accessori.

     4.1. Sistema di ventilazione.

     Il sistema di ventilazione dovrà essere in grado di garantire un ricambio completo d'aria ogni tre minuti primi, a veicolo fermo.

     4.2. Sistema di riscaldamento.

     In aggiunta al sistema di riscaldamento del vano guida deve esserci un sistema di condizionamento dell'aria almeno del compartimento sanitario.

     4.3. Sistema di illuminazione interna.

     Il compartimento sanitario deve risultare convenientemente illuminato. L'illuminazione, di colore naturale, deve garantire un livello di intensità luminosa minima di:

     300 lux, nell'area del paziente;

     50 lux, nell'area circostante,

     con possibilità di abbassare il livello nell'area del paziente ad almeno 150 lux.

     4.4. Insonorizzazione.

     Il compartimento sanitario deve essere insonorizzato in modo tale da garantire un livello di pressione acustica interna compatibile con lo svolgimento delle specifiche funzioni.

     4.5. Sistemi di trattenuta.

     I sedili del vano guida ed i relativi sistemi di trattenuta degli occupanti debbono rispondere a tutte le norme in vigore per l'omologazione degli autoveicoli della categoria M1.

     I sedili alloggiati nel compartimento sanitario e la barella debbono essere solidamente ancorati al pianale del veicolo. Gli ancoraggi dei sedili, della barella e dei sistemi di trattenuta degli occupanti debbono poter resistere almeno a forze conseguenti ad accelerazioni di 20 g con direzione longitudinale al veicolo (nei due versi) e di 10 g con direzione trasversale (nei due versi). L'accertamento potrà essere effettuato sperimentalmente o la resistenza verificata con opportune calcolazioni.

     4.6. Rivestimenti interni.

     I materiali di rivestimento del compartimento sanitario debbono essere ignifughi o autoestinguenti ed avere caratteristiche tali da non essere intaccati, se sottoposti a disinfezione. Non sono ammesse soluzioni che utilizzino lamiere o profilati metallici.

     Debbono essere ridotte al minimo le soluzioni di continuità tra i vari componenti del rivestimento.

     4.7. Estintori.

     Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono essere munite di almeno due estintori dei quali uno alloggiato nel vano guida ed un altro nel compartimento sanitario.

 

     5. Segni distintivi.

     5.1. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono essere dotate di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'articolo 177 del codice della strada.

     5.2. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata, nonché anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.

     5.3. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es: fascia aziendale), purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.

     5.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali deve essere riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 5.3, la scritta AMBULANZA diritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm.

     5.5. Sono ammesse altre indicazioni purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti e che non abbiano nessun loro punto ad una distanza dal simbolo di cui al punto 5.2 inferiore a 50 cm. In particolare, sulle due fiancate deve essere riportata la denominazione dell'ente che ha la proprietà, l'usufrutto del veicolo o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato con facoltà di compera.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 5 del D.M. 1 settembre 2009, n. 137.