§ 93.16.95 - D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144.
Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.16 trasporto su strada
Data:04/08/2008
Numero:144


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e ambito di applicazione).
Art. 1 bis.  (Definizioni).
Art. 2.  (Organismo di coordinamento intracomunitario).
Art. 2 bis.  (Tavolo tecnico permanente).
Art. 3.  (Sistemi di controllo).
Art. 4.  Determinazione del numero dei controlli
Art. 5.  Comunicazione dei dati relativi ai controlli
Art. 6.  Controlli su strada
Art. 7.  (Controlli nei locali delle imprese).
Art. 8.  Controlli concertati
Art. 9.  (Registrazione periodi di altre mansioni).
Art. 10.  Scambio di informazioni
Art. 11.  (Sistema nazionale di classificazione del rischio).
Art. 12.  Migliori prassi
Art. 13.  Norma finanziaria
Art. 14.  Disposizioni finali


§ 93.16.95 - D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144.

Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio [1].

(G.U. 17 settembre 2008, n. 218)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2007 - ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

     Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

     Vista la direttiva n. 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga e sostituisce la direttiva n. 88/599/CEE del Consiglio;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2008;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione). [2]

     1. Il presente decreto disciplina i controlli sulle imprese, sui conducenti, sui veicoli e sui lavoratori mobili che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

 

     Art. 1 bis. (Definizioni). [3]

     1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014 e di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/15/CE.

 

     Art. 2. (Organismo di coordinamento intracomunitario). [4]

     1. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge le funzioni di Organismo di coordinamento intracomunitario ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, di seguito denominato «Organismo di coordinamento». La Direzione generale:

     a) concerta con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri i controlli che devono essere realizzati su strada almeno sei volte l'anno nei confronti dei conducenti e dei veicoli rientranti nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014, da svolgere contemporaneamente alle competenti autorità di due o più Stati membri ciascuna sul proprio territorio;

     b) si rapporta con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri per concertare l'effettuazione di controlli anche nei locali delle imprese;

     c) trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006, utilizzando il formulario approvato con decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione del 30 marzo 2017, e quelle di cui all'articolo 13 della direttiva 2002/15/CE, necessarie per l'elaborazione da parte della Commissione europea di una relazione biennale sull'attuazione del regolamento (CE) n. 561/2006, del regolamento (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE;

     d) trasmette ogni due anni alla Commissione europea le informazioni statistiche relative all'attività di controllo realizzata su strada e nei locali delle imprese;

     e) presta assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri, fornendo i dati da queste ritenuti necessari in caso di infrazioni commesse in uno Stato membro con un veicolo immatricolato in Italia, non verificabili durante il controllo;

     f) invia, avvalendosi del sistema di informazione del mercato interno, di seguito denominato «IMI», almeno una volta ogni sei mesi, agli organismi intracomunitari degli altri Stati membri che sono stati notificati alla Commissione, le informazioni sull'interpretazione e l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 2002/15/CE, nonchè del presente decreto;

     g) coordina lo scambio di informazioni, avvalendosi del sistema di informazione del mercato interno IMI, sull'interpretazione e l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, a seguito di richieste motivate di uno Stato membro nei termini e con le modalità indicate dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/22/CE;

     h) promuove la formazione periodica degli addetti ai controlli sulla funzione di controllo e sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014;

     i) applica una coerente strategia di controllo in conformità alle linee strategiche nazionali di controllo su strada e presso i locali delle imprese;

     l) impartisce agli organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, le direttive per assicurare l'omogenea applicazione sul territorio nazionale del sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11.

     2. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali forniscono all'Organismo di coordinamento le informazioni e i dati pertinenti alle funzioni di cui al comma 1, dalla lettera c) alla lettera g).

 

     Art. 2 bis. (Tavolo tecnico permanente). [5]

     1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di coordinamento si avvale della consulenza e del contributo specialistico del tavolo tecnico permanente, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composto da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti del Ministero dell'interno e due rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o indennità, comunque denominati.

     2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono designati i rappresentanti del tavolo tecnico permanente e sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attribuzioni, i compiti e il funzionamento dello stesso. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità e i termini delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

 

     Art. 3. (Sistemi di controllo). [6]

     1. L'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE viene assicurata da sistemi di controllo adeguati e regolari nei confronti dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1.

     2. Gli organi preposti ai controlli sono gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'Ispettorato nazionale del lavoro.

     3. L'attività di controllo è organizzata in modo che ogni anno siano effettuati almeno un numero di controlli su strada e nei locali delle imprese non inferiori al 3 per cento dei giorni di lavoro dei conducenti di veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.

     4. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 3, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.

     5. Le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1 sono pianificate e coordinate, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, conformemente alle indicazioni contenute nelle linee strategiche nazionali di controllo definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.

     6. Sono, in ogni caso, fatte salve le specifiche competenze e attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.

     7. I controlli su strada relativi all'osservanza della direttiva 2002/15/CE sono limitati agli aspetti che possono essere efficacemente controllati tramite il tachigrafo e il relativo apparecchio di controllo. Un controllo approfondito dell'osservanza della direttiva 2002/15/CE può essere effettuato solo presso i locali dell'impresa.

     8. La percentuale minima di controlli di cui al comma 3 può essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni della Commissione europea, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

 

     Art. 4. Determinazione del numero dei controlli [7]

     [1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all'Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.

     2. L'individuazione dei veicoli soggetti ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 è effettuata, al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati nel sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.

     3. In relazione ai dati di cui al presente articolo, l'Ufficio di coordinamento determina il numero minimo dei controlli da garantire ai sensi dell'articolo 3.]

 

     Art. 5. Comunicazione dei dati relativi ai controlli [8]

     [1. Il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano all'Ufficio di coordinamento i dati e le informazioni di loro competenza, riferiti all'anno precedente, utilizzando il formulario approvato con decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993.

     2. L'Ufficio di coordinamento, sulla base dei suddetti dati, comunica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione ivi prevista.]

 

     Art. 6. Controlli su strada

     1. I controlli su strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche nazionali di controllo definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che siano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo può essere concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I [9].

     2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione può essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.

     3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio; quando è necessario a tutelare l'incolumità delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle loro vicinanze.

     4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se analogico, digitale o intelligente [10].

     5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

     6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis [11].

     6-bis. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti raccoglie, con modalità telematiche, le informazioni relative alle infrazioni di cui all'Allegato III al presente decreto accertate dagli organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, su strada e presso le sedi delle imprese, nei confronti delle imprese di trasporto, al fine della loro registrazione nella sezione "Sanzioni" del Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 [12].

     6-ter. Le informazioni relative alle infrazioni di cui al comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [13].

 

     Art. 7. (Controlli nei locali delle imprese). [14]

     1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti secondo le linee strategiche definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.

     2. I controlli nei locali delle imprese si effettuano quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (UE) n. 165/2014, nonchè in base al fattore di rischio che è attribuito a un'impresa dal sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11.

     3. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati i punti elencati nella parte A e B dell'Allegato I.

     4. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa e al tipo di tachigrafo se analogico, digitale o intelligente.

     5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

     6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 2-bis.

 

     Art. 8. Controlli concertati [15]

     [1. L'Ufficio di coordinamento, sulla base di appositi accordi con le autorità competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, e di concerto con le competenti strutture del Ministero dell'interno, organizza almeno sei volte l'anno, operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.]

 

     Art. 9. (Registrazione periodi di altre mansioni). [16]

     1. La registrazione dei periodi di "altre mansioni", quali definiti all'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 561/2006, nonchè la registrazione dei periodi di almeno una settimana durante i quali il conducente non si trova sul veicolo e non è in grado di svolgere alcuna attività con tale veicolo, avviene secondo le modalità stabilite dagli atti di esecuzione previsti dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il conducente che non provvede alla registrazione dei periodi di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini stabiliti negli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.

     3. Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva le registrazioni di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dagli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     4. Fino all'adozione degli atti di esecuzione di cui al comma 1, la registrazione dell'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 da parte del conducente deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile, allegato alla decisione 2007/230/CE.

 

     Art. 10. Scambio di informazioni [17]

     [1. Il Ministero dell'interno comunica due volte all'anno, entro il mese di settembre ed entro il mese di marzo all'Ufficio di coordinamento, i dati semestrali relativi alle infrazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 commesse da vettori non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni.

     2. Sulla base di tali dati, l'Ufficio di coordinamento, con cadenza semestrale, provvede a comunicare le informazioni previste dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 561/2006 e dall'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 alle autorità competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.

     3. L'Ufficio di coordinamento, a seguito di richiesta specifica da parte della autorità competente di un Paese membro, comunica le informazioni di cui al comma 2, anche in relazione a singoli casi.]

 

     Art. 11. (Sistema nazionale di classificazione del rischio). [18]

    1. Alle imprese di trasporto si applica il sistema nazionale di classificazione del rischio determinato sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni di cui all'Allegato III al presente decreto, commesse dalle singole imprese per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014 oppure alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE registrate nella sezione "Sanzioni" del Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

     2. Il sistema nazionale di classificazione del rischio calcola il fattore di rischio di un'impresa secondo i criteri e le modalità di cui alla formula comune contenuta nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione.

     3. Le imprese che, nel sistema nazionale di classificazione del rischio, presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.

     4. Al fine di agevolare controlli su strada mirati, i dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio sono accessibili a tutte le autorità competenti ad effettuare i controlli.

     5. Le informazioni contenute nel sistema nazionale di classificazione del rischio sono direttamente accessibili alle competenti autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, entro il termine ed in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6, secondo comma, del medesimo articolo 16.

 

     Art. 12. Migliori prassi [19]

     1. L'Organismo di coordinamento, elabora ogni due anni, un programma di formazione, destinato agli operatori addetti al controllo, tenuto conto degli orientamenti pubblicati nella relazione biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate nell'ambito dell'Unione europea.

     2. L'Organismo di coordinamento organizza, almeno una volta all'anno, scambi formativi e scambi del personale con gli organismi di collegamento intracomunitario di altri Stati membri.

     3. L'Organismo di coordinamento promuove, inoltre, anche mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, la formazione periodica degli addetti ai controlli, in generale sulla funzione di controllo e, in particolare, sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.

 

     Art. 13. Norma finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nè minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

 

     Art. 14. Disposizioni finali

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1995.

 

 

     Allegato I

     (previsto dall'art. 6, comma 1)

 

     PARTE A

     Controlli su strada.

     Nei controlli su strada occorre verificare, almeno i seguenti punti:

     1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, ovvero i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente ovvero nella memoria dell'apparecchio di controllo in conformità dell'Allegato II e sui tabulati [20];

     2) per il periodo di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3 definite nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [21];

     3) all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;

     4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.

     5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura [22];

     5-bis) la durata massima della settimana lavorativa estesa a sessanta ore di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2002/15/CE; altri orari lavorativi settimanali di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2002/15/CE, solo laddove la tecnologia consenta di effettuare controlli efficaci [23].

     PARTE B

     Controlli nei locali delle imprese.

     Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a quanto stabilito nella Parte A:

     1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;

     2) l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;

     3) i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente;

     3-bis) l'osservanza della durata massima media settimanale della prestazione di lavoro, dei riposi intermedi e degli obblighi riguardanti il lavoro notturno di cui agli articoli 4, 5 e 7 della direttiva 2002/15/CE [24];

     3-ter) l'osservanza degli obblighi delle imprese per quanto riguarda il pagamento dell'alloggio dei conducenti e l'organizzazione del loro lavoro, a norma dell'articolo 8, paragrafi 8 e 8-bis, del regolamento (CE) n. 561/2006 [25].

     Nel caso sia accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio speditori, spedizionieri o contraenti, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 [26].

 

 

     Allegato II [27]

     Strumentazione standard da fornire alle unità di controllo.  Le unità di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I, dispongono della seguente strumentazione standard:  1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unità di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale;  2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo;  3) apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo.

 

 

     Allegato III [28]

     Infrazioni

     Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento (CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro gravità.

     1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006

 

.

Base giuridica

Tipo di infrazione

Grado di gravità (*)

 

 

 

 

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IG

IM

A

Equipaggio

 

 

 

 

 

A1

Art. 5, paragrafo 1

Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti

 

 

X

 

B

Periodi di guida

 

 

 

 

 

B1

Art. 6, paragrafo 1

Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 h in mancanza dell'autorizzazione a una sua estensione a 10 h

9 h<...<10 h

 

 

X

B2

 

 

10 h<...<11 h

 

X

 

B3

 

 

11 h<...

X

 

 

B4

 

Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 h in caso di concessione dell'estensione

10 h<...<11 h

 

 

X

B5

 

 

11 h<...<12 h

 

X

 

B6

 

 

12 h<...

X

 

 

B7

Art. 6, paragrafo 2

Superamento del periodo di guida settimanale

56 h<...<60 h

 

 

X

B8

 

 

60 h<...<70 h

 

X

 

B9

 

 

70 h<...

X

 

 

B10

Art. 6, paragrafo 3

Superamento del periodo di guida accumulato in 2 settimane consecutive

90 h<...<100 h

 

 

X

B11

 

 

100 h<...<112 h 30

 

X

 

B12

 

 

112 h 30<...

X

 

 

C

Interruzioni

 

 

 

 

 

C1

Art. 7

Superamento del periodo di guida ininterrotto

4 h 30<...<5 h

 

 

X

C2

 

 

5 h<...<6 h

 

X

 

C3

 

 

6 h<...

X

 

 

D

Periodi di riposo

 

 

 

 

 

D1

Art. 8, paragrafo 2

Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 11 h in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero Ridotto

10 h<...<11 h

 

 

X

D2

 

 

8 h 30<...<10 h

 

X

 

D3

 

 

...<8 h 30

X

 

 

D4

 

Periodo di riposo gionaliero insufficiente inferiore a 9 h in caso di riduzione concessa

8 h<...<9 h

 

 

X

D5

 

 

7 h<...<8 h

 

X

 

D6

 

 

...<7 h

X

 

 

D7

 

Periodo di riposo giornaliero insufficiente suddiviso inferiore a 3 h+9 h

3 h+(8 h<...<9 h)

 

 

X

D8

 

 

3 h+(7 h<...<8 h)

 

X

 

D9

 

 

3 h+(...<7 h)

X

 

 

D10

Art. 8, paragrafo 5

Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 9 h in caso di multipresenza

8 h<...<9 h

 

 

X

D11

 

 

7 h<...<8 h

 

X

 

D12

 

 

...<7 h

X

 

 

D13

Art. 8, paragrafo 6

Periodo di riposo settimanale insufficiente ridotto inferiore a 24 h

22 h<...<24 h

 

 

X

D14

 

 

20 h<...<22 h

 

X

 

D15

 

 

...<20 h

X

 

 

D16

 

Periodo di riposo settimanale insufficiente inferiore a 45 h in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale Ridotto

42 h<...<45 h

 

 

X

D17

 

 

36 h<...<42 h

 

X

 

D18

 

 

...<36 h

X

 

 

E

Tipi di pagamento

 

 

 

 

 

E1

Art. 10, paragrafo 1

Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci Trasportate

 

X

 

 

 

2. Gruppi di infrazioni al regolamento (CEE) n. 3821/1985

 

N.

Base giuridica

Tipo di infrazione

Grado di gravità (*)

 

 

 

IMG

IG

IM

F

Montaggio dell'apparecchio di controllo

 

 

 

 

F1

Art. 3, paragrafo 1

Nessun apparecchio di controllo omologato montato né utilizzato

X

 

 

G

Utilizzo dell'apparecchio di controllo, della carta del conducente o del foglio di registrazione

 

 

 

 

G1

Art. 13

Apparecchio di controllo non funzionante correttamente (ad esempio: apparecchio di controllo non correttamente sottoposto a controllo, regolato e sigillato)

X

 

 

G2

 

Apparecchio di controllo utilizzato in modo improprio (mancato utilizzo di una valida carta del conducente, abuso volontario, ecc.)

X

 

 

G3

Art. 14, paragrafo 1

Numero insufficiente di fogli di registrazione a bordo

 

X

 

G4

 

Modello di foglio di registrazione non omologato

 

X

 

G5

 

Carta insufficiente per i tabulati a bordo

 

 

X

G6

Art. 14, paragrafo 2

L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati trasferiti

X

 

 

G7

Art. 14, paragrafo 4

Il conducente detiene più di una carta del conducente valida

X

 

 

G8

Art. 14, paragrafo 4

Uso di una carta del conducente diversa da quella valida

X

 

 

G9

Art. 14, paragrafo 4

Uso di una carta del conducente difettosa o scaduta

X

 

 

G10

Art. 14, paragrafo 5

Dati registrati e memorizzati non disponibili per almeno 365 giorni

X

 

 

G11

Art. 15, paragrafo 1

Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati leggibili

 

 

X

G12

 

Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati non leggibili

X

 

 

G13

 

Mancata richiesta della sostituzione di una carta del conducente danneggiata, mal funzionante, smarrita o rubata entro 7 giorni di calendario

 

X

 

G14

Art. 15, paragrafo 2

Uso scorretto del foglio di registrazione o della carta del conducente

X

 

 

G15

 

Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti

X

 

 

G16

 

Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente privo di conseguenze sui dati registrati

 

 

X

G17

 

Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, ma senza perdita di dati

 

 

X

G18

 

Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, con perdita di dati

X

 

 

G19

 

Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto

X

 

 

G20

 

Mancato utilizzo corretto dei fogli di registrazione o della carta del conducente nella fessura giusta (multipresenza)

X

 

 

G21

Art. 15, paragrafo 3

L'ora registrata sul foglio non corrisponde a quella legale nel Paese di immatricolazione del veicolo

 

X

 

G22

 

Uso scorretto del dispositivo di commutazione

X

 

 

H

Indicazioni da inserire

 

 

 

 

H1

Art. 15, paragrafo 5

Cognome mancante sul foglio di registrazione

X

 

 

H2

 

Nome mancante sul foglio di registrazione

X

 

 

H3

 

Mancanza della data di inizio o di fine utilizzazione del foglio

 

X

 

H4

 

Mancanza del luogo di inizio o di fine utilizzazione del foglio

 

 

X

H5

 

Numero della targa mancante sul foglio di registrazione

 

 

X

H6

 

Lettura del contachilometri (inizio) mancante sul foglio di registrazione

 

X

 

H7

 

Lettura del contachilometri (fine) mancante sul foglio di registrazione

 

 

X

H8

 

Tempo di cambio del veicolo mancante sul foglio di registrazione

 

 

X

H9

Art. 15, paragrafo 5, lettera a)

Simbolo del Paese non inserito nell'apparecchio di controllo

 

 

X

I

Presentazione dei documenti

 

 

 

 

I1

Art. 15, paragrafo 7

Rifiuto di essere controllato

X

 

 

I2

 

Non in grado di presentare registrazioni della giornata in corso

X

 

 

I3

 

Non in grado di presentare registrazioni dei precedenti 28 giorni

X

 

 

I4

 

Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne è titolare

X

 

 

I5

 

Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni (**)

X

 

 

I6

 

Non in grado di presentare la carta del conducente

X

 

 

I7

 

Non in grado di presentare tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni (**)

X

 

 

J

Frodi

 

 

 

 

J1

Art. 15, paragrafo 8

Falsificazione, cancellazione, distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione, memorizzati nell'apparecchio di controllo o sulla carta del conducente o sui tabulati prodotti dall'apparecchio di controllo

X

 

 

J2

 

Manomissione dell'apparecchio di controllo, del foglio di registrazione o della carta del conducente che può dare origine a dati e/o a tabulati Falsificati

X

 

 

J3

 

Manomissione del dispositivo che potrebbe essere utilizzato per falsificare dati e/o informazioni stampate presente sul veicolo (dispositivo di commutazione/cavo, ecc.)

X

 

 

K

Guasto

 

 

 

 

K1

Art. 16, paragrafo 1

Non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati

X

 

 

K2

 

Non riparato durante il percorso

 

X

 

L

Inserimento manuale dei dati sui tabulati

 

 

 

 

L1

Art. 16, paragrafo 2

Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai gruppi di tempi che non sono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllo

X

 

 

L2

 

Il numero della carta del conducente e/o il nome e/o il numero della patente di guida sono mancanti sul foglio ad hoc

X

 

 

L3

 

Firma mancante sul foglio ad hoc

 

X

 

L4

Art. 16, paragrafo 3

Smarrimento, furto della carta del conducente non dichiarato formalmente alle autorità competenti dello Stato membro in cui il furto ha avuto luogo

X

 

 

 

(*) IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave / IM = Infrazione minore.

(**) Testo modificato sulla base della Rettifica della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/1985 e (CEE) n. 3821/1985 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 29 del 31 gennaio 2009)


[1] Titolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[5] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[7] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[8] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[11] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[12] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[13] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[15] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[17] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[19] Articolo così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[20] Punto così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[21] Punto così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[22] Punto aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 23 dicembre 2010, n. 245.

[23] Punto aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[24] Punto aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[25] Punto aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[26] Capoverso così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[27] Allegato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 23 dicembre 2010, n. 245.

[28] Allegato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 23 dicembre 2010, n. 245.