§ 93.15.2 - Legge 22 ottobre 1973, n. 958.
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.15 trasporto marittimo
Data:22/10/1973
Numero:958


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 17 della [...]
Articolo 1.  Obbligo generale derivante dalla convenzione.
Articolo 2.  Definizioni.
Articolo 3.  Campo di applicazione.
Articolo 4.  Eccezioni.
Articolo 5.  Cause di forza maggiore.
Articolo 6.  Determinazione della stazza.
Articolo 7.  Rilascio del certificato.
Articolo 8.  Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo.
Articolo 9.  Forma del certificato.
Articolo 10.  Abrogazione del certificato.
Articolo 11.  Riconoscimento del certificato.
Articolo 12.  Ispezione.
Articolo 13.  Benefici derivanti dalla convenzione.
Articolo 14.  Trattati, convenzioni e accordi anteriori.
Articolo 15.  Comunicazione di dati.
Articolo 16.  Firma, ratifica e adesione.
Articolo 17.  Entrata in vigore.
Articolo 18.  Emendamenti.
Articolo 19.  Denuncia.
Articolo 20.  Territori.
Articolo 21.  Deposito e registrazione.
Articolo 22.  Lingue.


§ 93.15.2 - Legge 22 ottobre 1973, n. 958.

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.

(G.U. 28 gennaio 1974, n. 26, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 17 della convenzione stessa.

 

 

Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 [1]

 

          Articolo 1. Obbligo generale derivante dalla convenzione.

     I Governi contraenti si impegnano ad applicare le disposizioni di cui alla presente convenzione e di cui gli allegati che sono parte integrante della stessa. Ogni riferimento alla presente convenzione costituisce riferimento anche agli allegati.

 

          Articolo 2. Definizioni.

     Ai fini della presente convenzione, salvo diversamente espresso:

     1) per "norme" si intendono le norme che figurano in allegato alla presente convenzione;

     2) per "amministrazione" si intende il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera;

     3) per "viaggio internazionale" si intende un viaggio via mare fra un Paese nei confronti del quale la presente convenzione si applica e un porto sito fuori da tale Paese, o inversamente. Al riguardo, ogni territorio i cui rapporti internazionali siano assicurati da uno dei Governi contraenti, o la cui amministrazione sia curata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, va considerato come Paese a se stante;

     4) per "stazza lorda" si intendono le dimensioni, fuori tutto, di una nave, determinate in base alle disposizioni della presente convenzione;

     5) per "stazza netta" si intende la capienza utile di una nave, determinata in base alle disposizioni della presente convenzione;

     6) per "nuova nave" si intende una nave la cui chiglia risulti montata, od i cui lavori di costruzione siano ad uno stadio di avanzamento equipollente, alla data o successivamente alla data di entrata in vigore della presente convenzione;

     7) per "esistente nave" si intende una nave non nuova;

     8) per "lunghezza" si intende una lunghezza pari al 96% della lunghezza complessiva al galleggiamento, ad una distanza dalla parte superiore della chiglia pari all'85% del puntale minimo dello scafo, o pari alla distanza intercorrente fra la parte anteriore della prua e l'asse del timone al galleggiamento, là ove questo valore risulti superiore. Nelle navi costruite per navigare con chiglia inclinata, il galleggiamento in base al quale è calcolata la lunghezza deve corrispondere al galleggiamento a carico previsto;

     9) per "Organizzazione" si intende l'Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.

 

          Articolo 3. Campo di applicazione.

     1. La presente convenzione si applica alle seguenti navi effettuanti viaggi internazionali:

     a) navi immatricolate in Paesi il cui Governo figura tra i Governi contraenti;

     b) navi immatricolate in territori cui la presente convenzione è estesa in virtù dell'art. 20;

     c) navi non immatricolate battenti bandiera di un Paese il cui Governo figura tra i Governi contraenti.

     2. La presente convenzione si applica:

     a) alle nuove navi;

     b) alle esistenti navi che subiscano trasformazioni o modifiche ritenute dall'amministrazione tali da alterare notevolmente la loro stazza lorda;

     c) alle esistenti navi, su richiesta del proprietario;

     d) a tutte le esistenti navi, allo scadere di dodici anni dall'entrata in vigore della convenzione.

     Dette navi, ad eccezione di quelle di cui ai capoversi b) e c) del presente paragrafo, continueranno tuttavia a mantenere la loro stazza primitiva ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni di altre convenzioni internazionali operanti.

     3. Per le esistenti navi, nei cui confronti la presente convenzione trova applicazione in virtù delle disposizioni contemplate al capoverso c), paragrafo 2 del presente articolo, la stazza non potrà essere determinata in base alle disposizioni che l'amministrazione applicava alle navi effettuanti viaggi internazionali prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

 

          Articolo 4. Eccezioni.

     1. La presente convenzione non si applica:

     a) a navi da guerra;

     b) a navi di lunghezza inferiore ai 24 metri (79 piedi).

     2. Nessuna delle disposizioni della presente convenzione si applica a navi esclusivamente adibite alla navigazione:

     a) sui Grandi Laghi dell'America del Nord e sul Saint-Laurent, ad ovest di una lossodromia tracciata fra il Cap des Rosiers e la punta occidentale dell'isola di Anticosti, e prolungata, a nord dell'isola di Anticosti, dal 63° meridiano ovest;

     b) sul mar Caspio;

     c) sul Rio della Plata, sul Paranà e sull'Uruguay, ad ovest di una lossodromia tracciata fra la Punta Rasa (Cabo San Antonio), Argentina, e la Punta del Este, Uruguay.

 

          Articolo 5. Cause di forza maggiore.

     1. Alle navi che, in partenza per un qualsiasi viaggio, non risultino soggette alle disposizioni della presente convenzione, non sarà fatto obbligo di ottemperarvi in considerazione di una qualsiasi deviazione dalla rotta prevista, se la deviazione è da ascriversi a cattive condizioni atmosferiche o ad altra causa di forza maggiore.

     2. Nell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, i Governi contraenti dovranno tener conto di qualsiasi deviazione di rotta o ritardo subìto da una nave in considerazione di cattive condizioni atmosferiche o di qualsiasi altra causa di forza maggiore.

 

          Articolo 6. Determinazione della stazza.

     La determinazione della stazza lorda e netta di una nave sarà compito dell'amministrazione, che potrà tuttavia demandare tale incombenza a persone o organismi da essa abilitati.

     In ogni caso, l'amministrazione interessata si porterà interamente garante della stazza lorda e netta così determinata.

 

          Articolo 7. Rilascio del certificato.

     1. Un certificato internazionale di stazzatura (1969) sarà rilasciato alle navi cui la stazza lorda e netta sia stata determinata conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

     2. Tale certificato sarà rilasciato dall'amministrazione, o da persona o organismo debitamente abilitato. In ogni caso, l'amministrazione si assumerà l'intera responsabilità di detto certificato.

 

          Articolo 8. Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo.

     1. Un Governo contraente potrà, su richiesta di un altro Governo contraente, provvedere a determinare la stazza lorda e netta di una nave, e rilasciare o autorizzare il rilascio alla stessa di un certificato internazionale di stazzatura (1969), conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

     2. Al Governo richiedente dovrà esser quanto prima rimessa copia del certificato e dei calcoli effettuati per la determinazione della stazza.

     3. Il certificato così rilasciato comporterà una dichiarazione che ne attesti il rilascio su richiesta del Governo dello Stato di cui la nave batte o si accinge a battere bandiera; tale certificato avrà lo stesso valore di un certificato rilasciato in applicazione dell'art. 7, e sarà riconosciuto negli stessi termini.

     4. Non potrà esser rilasciato alcun certificato internazionale di stazzatura (1969) ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo non figuri tra i Governi contraenti.

 

          Articolo 9. Forma del certificato.

     1. Il certificato sarà redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Qualora la lingua usata non sia nè l'inglese, nè il francese, il testo dovrà comprendere una traduzione in una di queste due lingue.

     2. Tale certificato dovrà esser conforme al modello di cui all'allegato II.

 

          Articolo 10. Abrogazione del certificato.

     1. Fatte salve le eccezioni contemplate dalle Norme, il certificato internazionale di stazzatura (1969) sarà invalidato e abrogato dall'amministrazione, qualora la sistemazione, la costruzione, la capienza della nave, lo sfruttamento degli spazi, il numero complessivo dei passeggeri che è abilitata a trasportare secondo le indicazioni del certificato di portata (passeggeri), il bordo libero regolamentare o il pescaggio autorizzato abbiano subìto modifiche tali da implicare un aumento della stazza lorda o netta.

     2. Il certificato rilasciato ad una nave da un'amministrazione perderà la sua validità qualora la nave issi la bandiera di un altro Stato, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

     3. Qualora una nave issi la bandiera di un altro Stato il cui Governo figura tra i Governi contraenti, il suo certificato internazionale di stazzatura (1969) perdurerà valido fino a non oltre tre mesi, o fino alla data in cui la nuova amministrazione non rilascerà un altro certificato in sostituzione del primo, ove tale data sia a più breve scadenza. Il Governo dello Stato di cui precedentemente la nave batteva bandiera sarà tenuto ad inoltrare quanto prima all'amministrazione, a seguito dell'avvenuto cambiamento di nazionalità, copia del certificato di cui la nave era munita all'epoca del cambiamento, come pure copia dei calcoli delle rispettive stazze.

 

          Articolo 11. Riconoscimento del certificato.

     Il certificato rilasciato sotto la responsabilità di un Governo contraente, in conformità delle disposizioni della presente convenzione, sarà riconosciuto dagli altri Governi contraenti e considerato altrettanto valido dei certificati da essi rilasciati, subordinatamente agli obiettivi della presente convenzione.

 

          Articolo 12. Ispezione.

     1. Qualsiasi nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo figura tra i Governi contraenti potrà esser oggetto di ispezione nei porti dipendenti da altri Governi contraenti da parte di ufficiali a ciò abilitati dai Governi suddetti. Tale ispezione dovrà unicamente tendere a verificare:

     a) che la nave sia munita di un regolare certificato internazionale di stazzatura (1969) ancor valido;

     b) che le principali caratteristiche della nave corrispondano ai dati indicati sul certificato.

     2. Tale ispezione non dovrà in alcun modo causare ritardi alla nave.

     3. Ove l'ispezione riveli che le principali caratteristiche della nave contrastano con i dati indicati sul certificato internazionale di stazzatura (1969) tanto da implicare un aumento della stazza lorda o netta, il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera dovrà esserne immediatamente informato.

 

          Articolo 13. Benefici derivanti dalla convenzione.

     I benefici derivanti dalla presente convenzione non potranno esser invocati da una nave che non sia titolare di un certificato ancor valido, rilasciato in applicazione della presente convenzione.

 

          Articolo 14. Trattati, convenzioni e accordi anteriori.

     1. Qualsiasi altro trattato, convenzione o accordo vigente in materia di stazzatura tra i vari Governi, parti contraenti della presente convenzione, manterrà immutata la sua validità per la durata ad esso conferita nei riguardi di:

     a) navi cui la presente convenzione non si applica;

     b) navi cui la presente convenzione si applica, subordinatamente ai punti da questa non espressamente regolati.

     2. Tuttavia, nella misura in cui tale trattato, convenzione o accordo sarà in conflitto con le disposizioni della presente convenzione, le disposizioni di quest'ultima prevarranno.

 

          Articolo 15. Comunicazione di dati.

     I Governi contraenti si impegnano a trasmettere all'Organizzazione e a depositare presso di essa:

     a) un numero sufficiente di copie dei certificati da essi rilasciati in applicazione della presente convenzione, affinchè siano trasmesse agli altri Governi contraenti;

     b) il testo di leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti entrati in vigore e concernenti problemi attinenti al campo di applicazione della presente convenzione;

     c) l'elenco degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome in materia di stazzatura, affinchè ne sia data comunicazione agli altri Governi contraenti.

 

          Articolo 16. Firma, ratifica e adesione.

     1. La presente convenzione resterà aperta alla firma per sei mesi a partire dal 23 giugno 1969, e resterà in seguito aperta alle adesioni. I Governi dei Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad una delle sue istituzioni specializzate, o all'Agenzia internazionale per l'energia atomica, o firmatari dello statuto della Core internazionale di giustizia, potranno divenire parti contraenti della presente convenzione attraverso:

     a) firma senza riserva di ratifica;

     b) firma con riserva di ratifica, seguita da ratifica; ovvero

     c) adesione.

     2. La ratifica o l'adesione avrà luogo attraverso il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso l'Organizzazione, la quale sarà tenuta ad informare tutti i Governi firmatari della presente convenzione, o aderenti alla stessa, di ogni nuova ratifica o adesione, nonchè della data di deposito del relativo strumento. L'Organizzazione avrà inoltre cura di informare tutti i Governi aventi già sottoscritto la presente convenzione, di ogni nuova firma appostavi nei sei mesi successivi al 23 giugno 1969.

 

          Articolo 17. Entrata in vigore.

     1. La presente convenzione entrerà in vigore 24 mesi dopo che almeno 25 Governi di Paesi la cui flotta mercantile rappresenta il 65% del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale avranno sottoscritto la convenzione senza riserve di ratifica, o avranno provveduto a depositare uno strumento di ratifica o di adesione, conformemente all'articolo 16. L'Organizzazione avrà cura di informare tutti i governi firmatari o aderenti alla convenzione della data della sua entrata in vigore.

     2. Per i Governi che depositeranno uno strumento di ratifica della presente convenzione, o di adesione alla stessa, nel termine di 24 mesi previsto al paragrafo 1 del presente articolo, la ratifica o l'adesione diverrà operante a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, o tre mesi dopo l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica o di adesione, ove quest'ultima data sia posteriore.

     3. Per i Governi che depositeranno uno strumento di ratifica della presente convenzione, o di adesione alla stessa, successivamente alla sua entrata in vigore, la convenzione diverrà operante tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento.

     4. Gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dopo la data in cui siano state prese tutte le misure necessarie perchè un emendamento della presente convenzione diventi operante, o dopo la data in cui, in virtù dell'articolo 18, paragrafo 2, capoverso b), si sia provveduto a raccogliere le necessarie adesioni per un emendamento all'unanimità della stessa, saranno considerati come riferentesi al testo emendato della convenzione.

 

          Articolo 18. Emendamenti.

     1. La presente convenzione potrà esser emendata su proposta di un Governo contraente, secondo una delle procedure qui di seguito enunciate:

     2. Emendamento per approvazione unanime:

     a) Su richiesta di un Governo contraente, il testo dell'emendamento proposto sarà trasmesso dall'Organizzazione a tutti i Governi contraenti, affinchè lo esaminino in vista della sua unanime approvazione.

     b) L'emendamento così adottato entrerà in vigore dodici mesi dopo la data della sua approvazione da parte di tutti i Governi contraenti, salvo che una data più ravvicinata non sia da questi convenuta. Il Governo contraente che non abbia provveduto a notificare all'Organizzazione il suo assenso o il suo dissenso nei riguardi dell'emendamento proposto entro 24 mesi dalla data in cui l'Organizzazione gliene avrà dato, comunicazione, sarà considerato come avente approvato il detto emendamento.

     3. Emendamento previo esame in seno all'Organizzazione:

     a) Su richiesta di un Governo contraente, l'Organizzazione potrà esaminare qualsiasi emendamento alla presente convenzione presentato da quel Governo. Se adottato alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti del Comitato per la sicurezza marittima in seno all'organizzazione, l'emendamento sarà reso noto a tutti i membri dell'Organizzazione nonchè a tutti i Governi contraenti almeno sei mesi prima che venga sottoposto all'esame dell'Assemblea dell'Organizzazione.

     b) Se adottato alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell'Assemblea, l'emendamento sarà trasmesso dall'Organizzazione a tutti i Governi contraenti perchè lo approvino.

     c) Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti, l'emendamento diverrà operante per tutti i Governi contraenti, salvo che per quelli che si saranno dichiarati contrari prima della sua entrata in vigore.

     d) Nell'adottare un emendamento, l'Assemblea potrà, alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, e dei due terzi dei Governi rappresentati nel Comitato per la sicurezza marittima, presenti e votanti in seno ad essa, proporre che si sancisca che tale emendamento riveste una particolare importanza, per cui qualsiasi Governo contraente che in virtù del capoverso c) si dichiari contrario, e non approvi tale emendamento entro il termine di dodici mesi dalla sua entrata in vigore, cessa di essere parte contraente della presente convenzione, allo scadere del suddetto termine. Tale decisione dovrà preliminarmente raccogliere i voti favorevoli dei due terzi dei Governi contraenti.

     e) Nessuna delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo osta a che il Governo contraente che sia ricorso per un emendamento alla procedura fissata da questo paragrafo opti in qualsiasi momento per un'altra procedura che gli sembri più consona, in applicazione del paragrafo 2 o 4 del presente articolo.

     4. Emendamento previa conferenza:

     a) Su richiesta formulata da un Governo contraente, ed appoggiata da un terzo almeno dei Governi contraenti, l'Organizzazione potrà convocare una conferenza dei governi, onde esaminare gli emendamenti proposti alla presente convenzione.

     b) Ogni emendamento adottato dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti dovrà esser trasmesso dall'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'approvazione.

     c) Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti, l'emendamento diverrà operante per tutti i Governi contraenti, salvo che per quelli che si saranno dichiarati contrari prima della sua entrata in vigore.

     d) Nell'adottare un emendamento, la conferenza indetta in virtù del capoverso a) di cui sopra potrà sancire, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, che questo riveste una particolare importanza per cui qualsiasi Governo contraente che, in virtù del capoverso c), si dichiari contrario, e non approvi l'emendamento entro il termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, cessa di essere parte contraente della presente convenzione allo scadere del suddetto termine.

     5. L'Organizzazione dovrà informare i Governi contraenti di ogni emendamento che divenga operante in virtù del presente articolo, come pure della data della sua entrata in vigore.

     6. Qualsiasi ratifica o dichiarazione fatta in virtù del presente articolo comporterà il deposito del relativo strumento presso l'Organizzazione, la quale ne informerà tutti i Governi contraenti.

 

          Articolo 19. Denuncia.

     1. Qualsiasi Governo contraente potrà sempre denunciare la presente convenzione allo scadere di cinque anni dalla data in cui essa diviene operante nei suoi confronti.

     2. La denuncia dovrà effettuarsi con il deposito di uno strumento presso l'Organizzazione, la quale dovrà renderla nota e comunicarne la data di arrivo a tutti gli altri Governi contraenti.

     3. La denuncia sortirà effetto a un anno dalla data in cui sarà stata notificata all'Organizzazione, o al termine di qualsiasi altro periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.

 

          Articolo 20. Territori.

     1.

     a) Le Nazioni Unite, se responsabili dell'amministrazione di un territorio, o qualsiasi Governo contraente incaricato di assicurare le relazioni internazionali di un territorio, dovranno consultare quanto prima le autorità del territorio suddetto o prendere le misure del caso, onde cercare di estendere ad esso l'applicazione della presente convenzione, e potranno, in qualsiasi momento, notificare per iscritto all'Organizzazione che la presente convenzione è da ritenersi estesa a quel territorio.

     b) L'applicazione della presente convenzione si estenderà al territorio oggetto della notifica a partire dal giorno di arrivo della stessa, o di altra data in essa specificata.

     2.

     a) Le Nazioni Unite, o qualsiasi Governo contraente, che abbiano effettuato la notifica di cui al paragrafo 1, capoverso a) del presente articolo allo scadere di 5 anni dalla data di estensione della convenzione al territorio, potranno notificare per iscritto all'Organizzazione che la presente convenzione cessa di applicarsi al territorio oggetto della notifica.

     b) La convenzione cesserà di applicarsi al territorio oggetto della notifica un anno dopo la data di arrivo della stessa all'Organizzazione, o allo scadere di qualsiasi altro periodo più lungo in essa specificato.

     3. L'Organizzazione dovrà informare tutti i Governi contraenti dell'estensione della convenzione a uno o più territori in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, e della cessazione di tale estensione in virtù del paragrafo 2, specificando, in ciascun caso, a partire da quale data la presente convenzione sarà o cesserà di essere applicata.

 

          Articolo 21. Deposito e registrazione.

     1. La presente convenzione sarà depositata presso l'Organizzazione, il cui Segretario Generale provvederà ad inoltrarne copia autenticata a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi aderenti.

     2. All'entrata in vigore della presente convenzione, il suo testo sarà trasmesso dal Segretario Generale della Organizzazione al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinchè lo registri e lo pubblichi in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

 

          Articolo 22. Lingue.

     La presente convenzione è stipulata in unico esemplare in lingua francese e inglese, ed i due testi che la compongono fanno egualmente fede. Altrettanto dicasi per le traduzioni ufficiali in lingua russa e spagnola, che saranno depositate unitamente all'originale, recante in calce le rispettive firme.

     In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma in calce alla presente convenzione.

     Fatto a Londra, il ventitrè giugno millenovecentosessantanove.

 

ALLEGATO I

Norme per il calcolo della stazza lorda e della stazza netta delle navi

 

Norma 1 - Generalità

     1) La stazza di una nave consta della stazza lorda e della stazza netta.

     2) La stazza lorda e la stazza netta saranno calcolate in base alle disposizioni delle presenti norme.

     3) Sarà compito dell'amministrazione determinare la stazza lorda e la stazza netta dei nuovi tipi di mezzi navali le cui caratteristiche di costruzione sono tali per cui l'applicazione delle presenti norme sarebbe difficoltosa o darebbe adito a risultati errati. In tal caso, quest'ultima dovrà specificare all'Organizzazione il metodo seguito, che verrà diffuso a titolo indicativo a tutti i Governi contraenti.

 

Norma 2 - Definizione delle espressioni usate negli allegati

     1) Ponte superiore

     Per ponte superiore, si intende l'intero ponte più elevato, esposto alle intemperie ed al mare, le cui aperture, situate nelle parti esposte alle intemperie, sono tutte dotate di dispositivi permanenti di chiusura stagna alle intemperie, e sotto al quale tutte le aperture praticate nelle murate della nave sono munite di dispositivi permanenti di chiusura stagna alle intemperie. Ove il ponte superiore presenti degli stacchi, esso sarà delimitato dalla linea della parte inferiore del ponte esposto alle intemperie e dal suo prolungamento, parallelamente alla parte superiore del ponte.

     2) Puntale dello scafo

     a) Per puntale dello scafo si intende la distanza calcolata in verticale tra la parte superiore della chiglia e il piano inferiore del ponte superiore, al punto di intersezione tra il ponte e la murata della nave. Nelle navi in legno o di costruzione mista, tale distanza sarà calcolata partendo dallo spigolo inferiore della battuta di chiglia. Ove le forme della parte inferiore dell'ordinata maestra siano cave, o esistano spesso garbi, tale distanza sarà calcolata partendo dal punto in cui il prolungamento in direzione dell'asse della linea della parte piatta del fondo interseca i lati della chiglia.

     b) Nelle navi con trincarino arrotondato, il puntale dello scafo sarà calcolato fino all'intersezione delle linee, fuori ossatura, del ponte e del fasciame, prolungate come se il trincarino avesse una forma angolare.

     c) Ove il ponte superiore presenti degli stacchi, e la sua sovrastruttura si trovi al disopra del punto adottato per determinare il puntale di chiglia, questo ultimo sarà calcolato fino in corrispondenza di una linea di riferimento, prolungante la linea della parte inferiore del ponte parallelamente alla sua sovrastruttura.

     3) Larghezza

     Per larghezza di una nave, si intende la larghezza massima al centro della nave, calcolata fuori ossatura per le navi a scafo metallico, e fuori fasciame per le navi a scafo non metallico.

     4) Spazi chiusi

     Per spazi chiusi si intendono tutti gli spazi delimitati dallo scafo della nave, da paratie fisse o mobili, da ponti o strutture di riparo, che non siano teloni fissi o amovibili. Nessuna discontinuità del ponte, e nessuna apertura praticata nello scafo della nave, in un ponte, in una struttura di riparo o nelle pareti divisorie delimitanti uno spazio, né l'assenza di pareti divisorie, ostano a considerare uno spazio come spazio chiuso.

     5) Spazi esclusi

     Indipendentemente dalle disposizioni del paragrafo 4 della presente norma, gli spazi contemplati ai capoversi a)-e) del presente paragrafo sono da definirsi spazi esclusi, e non rientrano nel volume degli spazi chiusi. Nondimeno, gli spazi così definiti che rispondano ad almeno uno dei tre seguenti requisiti debbono considerarsi spazi chiusi:

     - spazi dotati di dormienti o di altri dispositivi che consentano di stivare un carico o delle provviste;

     - spazi muniti di dispositivi di chiusura delle aperture;

     - costruzione che consenta una qualsiasi forma di chiusura.

     a) i) Gli spazi situati all'interno di una costruzione davanti ad un'apertura di estremità da ponte a ponte, fatta eccezione per una fascia che non superi di oltre 25 mm (un pollice) l'altezza dei bagli continui del ponte, e la cui larghezza sia pari o superiore al 90% della larghezza del ponte al traverso dell'apertura. Tale disposizione sarà attuata in modo da escludere dagli spazi chiusi unicamente lo spazio compreso tra l'apertura vera e propria e una linea parallela alla linea o al frontone dell'apertura, tracciata ad una distanza da questa pari a metà della larghezza del ponte per il traverso dell'apertura (appendice 1, fig. 1).

     a) ii) Se, in base ad una qualsivoglia disposizione, fatta eccezione per la convergenza del fasciame esterno, la larghezza dello spazio considerato corrisponde a meno del 90% della larghezza del ponte, dal volume degli spazi chiusi verrà unicamente escluso lo spazio compreso tra il piano dell'apertura ed una linea parallela che passi per il punto in cui la larghezza dello spazio è pari o inferiore al 90% della larghezza del ponte (appendice 1, figg. 2, 3, 4).

     a) iii) Ove un intervallo completamente aperto, fatta eccezione per pavesi o parapetti, separi due qualsiasi spazi di cui almeno uno può considerarsi escluso in virtù dei capoversi a) i) e/o ii), tale esclusione verrà meno se la distanza che separa questi due spazi è inferiore alla minor semi-larghezza del ponte, verticalmente a tale distanza (appendice 1, figg. 5 e 6).

     b) Gli spazi situati sotto i ponti o le strutture di riparo, esposti al mare ed alle intemperie, e, sui lati esposti, unicamente collegati col corpo della nave dai sostegni necessari alla loro solidità. Un parapetto, un pavese e un cornicione potranno esser installati, come pure dei sostegni sul fasciame della nave, purché l'apertura tra la parte superiore del parapetto o del pavese ed il cornicione abbia un'altezza minima di 0,75 m (2,5 piedi), ovvero corrisponda a un terzo dell'altezza dello spazio considerato, ove questo valore sia superiore (appendice 1, fig. 7).

     c) Gli spazi che, in una costruzione che va da un bordo all'altro, si trovino direttamente di fronte ad aperture laterali opposte la cui altezza corrisponda almeno a 0,75 m (2,5 piedi), ovvero a un terzo dell'altezza della costruzione, ove questo valore sia superiore. Se vi è apertura solo su di un lato, lo spazio da escludere dal volume degli spazi chiusi sarà limitato allo spazio interno compreso fra l'apertura e, al massimo, una semilarghezza di ponte, verticalmente all'apertura (appendice 1, fig. 8).

     d) Gli spazi situati direttamente al di sotto di una apertura non coperta praticata nel ponte, purché tale apertura sia esposta alle intemperie e lo spazio non compreso negli spazi chiusi riguardi solo la superficie dell'apertura di ponte (appendice 1, fig. 9).

     e) Le nicchie formate dai tramezzi delimitanti una costruzione, esposte alle intemperie e la cui apertura si estenda da ponte a ponte, senza possibilità di chiusura, purché la larghezza interna delle nicchie sia superiore alla larghezza dell'imboccatura, e la sua profondità all'interno della costruzione non sia superiore a due volte la larghezza dell'imbocco (appendice 1, fig. 10).

     6) Passeggeri

     Per passeggeri si intendono tutti coloro che non siano:

     a) il capitano od i membri dell'equipaggio o altri impiegati o addetti ai servizi di bordo; nonché

     b) bambini di età inferiore ad 1 anno.

     7) Spazi adibiti al carico

     Per spazi adibiti al carico, rientranti nel calcolo della stazza netta, si intendono quegli spazi chiusi destinati al trasporto di merci da scaricare dalla nave, calcolati nel determinare la stazza lorda. Gli spazi adibiti al carico dovranno essere contrassegnati dalle lettere SC (stiva adibita al carico), alte non meno di 100 mm (4 pollici) e scritte con caratteri indelebili e poste in bella vista.

     8) Stagno alle intemperie

     Un dispositivo è "stagno alle intemperie" se non lascia penetrare acqua con qualsiasi condizione di tempo riscontrabile in mare.

 

Norma 3 - Stazza lorda

     La stazza lorda (GT) di una nave sarà calcolata in base alla seguente formula:

     GT = K1V

     in cui:

     V = volume complessivo di tutti gli spazi chiusi della nave espresso in metri cubi;

     K1 = 0,2 + 0,02 log10V (K1 potrà anche esser ottenuto per mezzo della tabella riportata nell'appendice 2).

 

Norma 4 - Stazza netta

     1) La stazza netta (NT) di una nave sarà calcolata in base alla seguente formula:

                    æ   4d   ö2          æ         N2 ö

NT = K2VC ê- ──   ê + K3 êN1 + ── ê

                    è   3D   ø           è          10 ø

      in cui:

                        æ 4d ö2

     a) il fattore ê___ ênon dovrà essere superiore a 1;

                        è 3Dø

                         æ 4d ö2

     b) il termine ê── ê non dovrà essere inferiore a 0,25 GT;

                         è 3Dø

     c) NT non dovrà essere inferiore a 0,30 GT, ed in cui:

     Vc = volume complessivo degli spazi adibiti al carico, espresso in metri cubi;

     K2 = 0,2 + 0,02 log10Vc (K2 potrà anche essere ottenuto per mezzo della tabella riportata nell'appendice 2);

                       GT + 10.000

     K3 = 1,25 ────────

                             10.000

     D = puntale dello scafo al centro della nave, espresso in metri, così come definito dalla norma 2-2;

     d = pescaggio, fuori ossatura, calcolato al centro della nave, espresso in metri, così come definito dalla presente norma, paragrafo 2;

     N1 = numero dei passeggeri in cabine con non oltre 8 cuccette;

     N2 = numero di passeggeri, a prescindere da quelli di cabine con non oltre 8 cuccette;

     N1 + N2 = numero complessivo dei passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare, conformemente alle indicazioni del certificato rilasciato alle navi passeggeri; ove N1+N2 sia inferiore a 13, N1 e N2 saranno considerati eguali a zero;

     GT = stazza lorda della nave calcolata in base alle disposizioni della norma 3.

     2) Per pescaggio fuori ossatura (d), di cui si parla al paragrafo 1 della presente norma, si intende uno dei seguenti pescaggi:

     a) per le navi cui si applica la vigente convenzione internazionale sulle linee di carico, il pescaggio corrispondente alla linea di carico estiva (da non confondere con le linee di carico per il trasporto di legname in coperta), fissato conformemente alla convenzione suddetta);

     b) per le navi passeggeri, il pescaggio corrispondente alla massima linea di carico per compartimenti, fissata in base alla vigente convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, o, eventualmente, in base a qualsiasi altro accordo internazionale;

     c) per le navi non contemplate dalla convenzione internazionale sulle linee di carico, per le quali è tuttavia fissato un bordo libero in base a regolamenti nazionali, il pescaggio corrispondente alla linea di carico estiva così fissata;

     d) per le navi per le quali non è stato fissato un bordo libero, ma aventi un pescaggio limitato, in conformità dei regolamenti nazionali, il pescaggio massimo autorizzato;

     e) per le altre navi, il 75% del puntale dello scafo al centro della nave, così come definito dalla norma 2-2.

 

Norma 5 - Modifica della stazza netta

     1) Qualora le caratteristiche di una nave, quali V, Vc, d, N1, N2, definite in base alle norme 3 e 4 siano modificate con conseguente aumento della stazza netta determinata in base alla norma 4, la stazza netta della nave corrispondente alle nuove caratteristiche dovrà essere prontamente calcolata e applicata.

     2) Alle navi che dispongano di più bordi liberi conformemente alla norma 4, paragrafo 2, capoversi a) e b) dovrà esser riconosciuta una unica stazza netta, che verrà determinata conformemente alle disposizioni della norma 4 e corrisponderà al bordo libero attribuito a seconda del tipo d'impiego della nave.

     3) Qualora vengano modificate le caratteristiche di una nave, quali V, Vc, d, N1, N2, definite in base alle norme 3 e 4, o venga modificato il suo bordo libero, di cui al paragrafo 2 della presente norma, e qualora tali modifiche determinino una riduzione della stazza netta, calcolata in base alle disposizioni contemplate dalla norma 4, un nuovo certificato di stazzatura (1969) indicante la nuova stazza della nave non potrà esser rilasciato prima dello scadere di dodici mesi dalla data di rilascio del certificato ancor valido. Questa disposizione non si applica tuttavia:

     a) alle navi che cambino bandiera;

     b) alle navi che subiscano trasformazioni o modifiche ritenute importanti dall'amministrazione, quali la sospensione di una sovrastruttura con conseguente modifica del bordo libero attribuito;

     c) alle navi passeggeri destinate al trasporto di un gran numero di passeggeri non provvisti di cuccette, per viaggi di particolare natura, quali dei pellegrinaggi.

 

Norma 6 - Calcolo dei volumi

     1) Tutti i volumi rientranti nel computo della stazza lorda e della stazza netta dovranno esser misurati, indipendentemente dagli impianti di isolamento o altri sistemi, fino alla parte interna del fasciame o delle lamiere di rivestimento struttura, trattandosi di navi costruite in metallo, e fino alla parte esterna del fasciame o alla parte interna delle superfici di rivestimento struttura, trattandosi di navi costruite con altro materiale.

     2) Il volume delle appendici dovrà esser incluso nel volume globale.

     3) Il volume degli spazi esposti al mare potrà esser escluso dal volume globale.

 

Norma 7 - Misurazioni e calcoli

     1) Tutte le misure utilizzate per calcolare i volumi dovranno presentare uno scarto massimo di 1 cm o di 1/20 di piede.

     2) I volumi saranno calcolati ricorrendo ai metodi comunemente usati per lo spazio considerato e con uno scarto giudicato soddisfacente dall'amministrazione.

     3) I calcoli dovranno essere adeguatamente dettagliati per poter essere facilmente controllati.

 

Appendice 1

(omessa)

 

Appendice 2

(omessa)


[1] La traduzione non è ufficiale.