§ 93.14.18 - Legge 18 dicembre 1984, n. 976.
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.14 trasporto internazionale
Data:18/12/1984
Numero:976


Sommario
Articolo 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i sottoindicati atti [...]
Articolo 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con gli atti connessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 24 della convenzione [...]
Articolo 3.      L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 120 milioni annui, fa carico al capitolo 303 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per [...]
Articolo 4.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1.  Organizzazione intergovernativa
Art. 2.  Scopo dell'Organizzazione
Art. 3.  Regole uniformi CIV e CIM
Art. 4.  Definizione della nozione "Convenzione"
Art. 5.  Organi
Art. 6.  Assemblea generale
Art. 7.  Comitato amministrativo
Art. 8.  Commissioni
Art. 9.  Ufficio centrale
Art. 10.  Liste delle linee
Art. 11.  Finanze
Art. 12.  Competenze
Art. 13.  Compromesso - Cancelleria
Art. 14.  Arbitri
Art. 15.  Procedura - Spese
Art. 16.  Prescrizione - Forza esecutiva
Art. 17.  Recupero dei crediti insoluti fra imprese di trasporto
Art. 18.  Giudizi - Sequestri - Cauzioni
Art. 19.  Competenza
Art. 20.  Decisioni dell'Assemblea generale
Art. 21.  Decisioni delle Commissioni
Art. 22.  Firma, ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione
Art. 23.  Adesione alla Convenzione
Art. 24.  Entrata in vigore della Convenzione
Art. 25.  Denunzia della Convenzione
Art. 26.  Funzioni del Governo depositario
Art. 27.  Riserve alla Convenzione
Art. 28.  Testi della Convenzione


§ 93.14.18 - Legge 18 dicembre 1984, n. 976.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i seguenti atti connessi: protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF); appendice A - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV); appendice B - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi.

(G.U. 30 gennaio 1985, n. 25, S.O.)

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i sottoindicati atti connessi:

     protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF);

     appendice A - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV);

     appendice B - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi.

 

          Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con gli atti connessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 24 della convenzione stessa.

 

          Articolo 3.

     L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 120 milioni annui, fa carico al capitolo 303 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1984 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

 

          Articolo 4.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia

(COTIF)

 

Titolo I

GENERALITÀ

 

          Art. 1. Organizzazione intergovernativa

     1. Le parti della presente Convenzione costituiscono, in quanto Stati membri, l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), in appresso definita "l'Organizzazione".

     La sede dell'Organizzazione è fissata a Berna.

     2. L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica. Ha segnatamente la capacità di contrarre, di acquistare e alienare beni immobili e beni mobili nonché di stare in giudizio.

     L'Organizzazione, i funzionari, gli esperti ai quali ricorre ed i rappresentanti degli Stati membri godono dei privilegi e delle immunità necessarie per attendere alla propria missione, secondo le condizioni stabilite nel Protocollo allegato alla Convenzione della quale fa parte integrante.

     Le relazioni fra l'Organizzazione e lo Stato in cui ha sede sono regolate mediante un accordo di sede.

     3. Le lingue di lavoro dell'Organizzazione sono il francese e il tedesco.

 

          Art. 2. Scopo dell'Organizzazione

     1. L'Organizzazione ha lo scopo essenziale di stabilire un regime di diritto uniforme applicabile ai trasporti dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci in traffico internazionale diretto fra gli Stati membri, che impegnino le linee ferroviarie, nonché di facilitare l'esecuzione e lo sviluppo di tale regime.

     2. Il regime di diritto previsto al § 1 può ugualmente essere applicato ai trasporti internazionali diretti che impegnino, oltre che linee ferroviarie, vie di comunicazione terrestri, marittime e vie d'acqua interne.

 

          Art. 3. Regole uniformi CIV e CIM

     1. I trasporti in traffico internazionale diretto sono sottoposti:

     - alle "Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)", che costituiscono l'Appendice A alla Convenzione;

     - alle "Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM)", che costituiscono l'Appendice B alla Convenzione.

     2. Le linee previste nell'articolo 2, su cui si effettuano tali trasporti, sono iscritte in due liste: lista delle linee CIV e lista delle linee CIM.

     3. Le imprese da cui dipendono le linee previste nell'articolo 2, § 2, iscritte in tali liste, hanno gli stessi diritti e obblighi che derivano alle ferrovie dalle Regole uniformi CIV e CIM, salvo le deroghe rese necessarie dalle condizioni di esercizio proprie di ciascun modo di trasporto e pubblicate con le stesse forme delle tariffe.

     Tuttavia, le regole concernenti la responsabilità non possono formare oggetto di deroga.

     4. Le Regole uniformi CIV e CIM, compresi i relativi Allegati, sono parte integrante della Convenzione.

 

          Art. 4. Definizione della nozione "Convenzione"

     Nei testi che seguono, l'espressione "Convenzione" comprende la Convenzione propriamente detta, il Protocollo previsto all'articolo 1, § 2, alinea 2 e le Appendici A e B, unitamente ai loro Allegati, previsti dall'articolo 3, §§ 1 e 4.

 

Titolo II

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

 

          Art. 5. Organi

     Il funzionamento dell'Organizzazione è assicurato dai seguenti Organi:

     - Assemblea generale,

     - Comitato amministrativo,

     - Commissione di revisione,

     - Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose,

     - Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia (OCTI).

 

          Art. 6. Assemblea generale

     1. L'Assemblea generale si compone dei rappresentanti degli Stati membri.

     2. L'Assemblea generale:

     a) stabilisce il proprio regolamento interno;

     b) determina la composizione del Comitato amministrativo in conformità dell'articolo 7, § 1;

     c) emana direttive riguardanti l'attività del Comitato amministrativo e dell'Ufficio centrale;

     d) fissa, per periodi quinquennali, l'ammontare massimo delle spese annuali dell'Organizzazione o emana direttive riguardanti la limitazione di tali spese;

     e) decide, in conformità dell'articolo 19, § 2, sulle proposte intese a modificare la Convenzione;

     f) decide sulle richieste di adesione che le vengono sottoposte in base all'articolo 23, § 2;

     g) decide sulle altre questioni iscritte all'ordine del giorno conformemente al § 3.

     3. L'Ufficio centrale convoca l'Assemblea generale una volta ogni cinque anni o su richiesta di un terzo degli Stati membri, nonché nei casi previsti agli articoli 19, § 2 e 23, § 2 e invia agli Stati membri il progetto di ordine del giorno, almeno tre mesi prima dell'apertura della sessione.

     4. Nell'Assemblea generale, il quorum è raggiunto allorché vi è rappresentata la maggioranza degli Stati membri.

     Uno Stato membro può farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia, uno Stato non può rappresentare più di due altri Stati.

     5. Le decisioni dell'Assemblea generale sono adottate a maggioranza degli Stati membri rappresentati al momento della votazione.

     Tuttavia, per l'applicazione del § 2 d) e del § 2 e), in quest'ultimo caso quando si tratta di proposte di modifica della Convenzione propriamente detta e del Protocollo, la maggioranza richiesta è quella dei due terzi.

     6. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita anche Stati non membri a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni dell'Assemblea generale.

     D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni della Assemblea generale, organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di trasporto o che si occupino di problemi iscritti all'ordine del giorno.

     7. Prima delle sessioni dell'Assemblea generale e secondo le direttive del Comitato amministrativo, viene convocata la Commissione di revisione per procedere all'esame preliminare delle proposte contemplate all'articolo 19, § 2.

 

          Art. 7. Comitato amministrativo

     1. Il Comitato amministrativo si compone dei rappresentanti di undici Stati membri.

     La Confederazione svizzera dispone di un seggio permanente e assume la presidenza del Comitato. Gli altri Stati vengono nominati per un periodo di cinque anni. La composizione del Comitato è determinata per ogni quinquennio, tenendo conto in particolare di una equa ripartizione geografica. Nessuno Stato membro può far parte del Comitato per più di due periodi consecutivi.

     Qualora si verifichi una vacanza, il Comitato designa un altro Stato membro per il restante periodo.

     Ogni Stato membro facente parte del Comitato designa un delegato; esso può designare ugualmente un delegato supplente.

     2. Il Comitato:

     a) stabilisce il proprio regolamento interno;

     b) conclude l'accordo di sede;

     c) stabilisce il regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e lo statuto del personale dell'Ufficio centrale;

     d) nomina, tenendo conto della competenza dei candidati e di una equa ripartizione geografica, il direttore generale, il vice direttore generale, i consiglieri e i consiglieri aggiunti dell'Ufficio centrale; quest'ultimo informa in tempo utile gli Stati membri di ogni vacanza relativa a tali posti; il Governo svizzero presenta delle candidature per i posti di direttore generale e vice-direttore generale;

     e) controlla l'attività dell'Ufficio centrale sia sul piano amministrativo sia sul piano finanziario;

     f) vigila sulla corretta applicazione, da parte dell'Ufficio centrale, della Convenzione e delle decisioni adottate dagli altri organi; raccomanda, se del caso, le misure atte a facilitare l'applicazione della Convenzione e delle anzidette decisioni;

     g) esprime pareri motivati sulle questioni che possono interessare l'attività dell'Ufficio centrale e che gli sono sottoposte da uno Stato membro o dal direttore generale dell'Ufficio centrale;

     h) approva il programma annuale di lavoro dell'Ufficio centrale;

     i) approva il bilancio preventivo annuale dell'Organizzazione, il rapporto di gestione e i conti annuali;

     j) comunica agli Stati membri il rapporto di gestione, l'estratto dei conti annuali nonché le proprie decisioni e raccomandazioni;

     k) stabilisce e comunica agli Stati membri, in vista dell'Assemblea generale incaricata di determinare la sua composizione, non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione, un rapporto sulla propria attività, nonché proposte relative al proprio rinnovamento.

     3. Se non decide diversamente, il Comitato si riunisce nella sede dell'Organizzazione.

     Il Comitato tiene due sessioni ogni anno; si riunisce, inoltre, sia su decisione del presidente, sia su domanda di quattro dei suoi membri.

     I processi verbali delle sessioni sono inviati a tutti gli Stati membri.

 

          Art. 8. Commissioni

     1. La Commissione di revisione e la Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose, in appresso denominata "Commissione di esperti", si compone dei rappresentanti degli Stati membri.

     Il direttore generale dell'Ufficio centrale o il suo rappresentante partecipa alla sessione con voto consultivo.

     2. La Commissione di revisione:

     a) decide, in conformità dell'articolo 19, § 3, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione;

     b) esamina, in conformità dell'articolo 6, § 7, le proposte sottoposte all'Assemblea generale.

     La Commissione di esperti:

     decide, in conformità dell'articolo 19, § 4, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione.

     3. L'Ufficio centrale convoca le Commissioni sia di propria iniziativa, sia a richiesta di almeno cinque Stati membri, nonché nel caso previsto dall'articolo 6, § 7, e invia il progetto dell'ordine del giorno agli Stati membri non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione.

     4. Nella Commissione di revisione, il quorum è raggiunto quando vi è rappresentata la maggioranza degli Stati membri; nella Commissione di esperti, il quorum è raggiunto quando vi è rappresentato un terzo degli Stati membri.

     Uno Stato membro può farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia, uno Stato non può rappresentare più di due altri Stati.

     5. Ogni Stato membro rappresentato ha diritto a un voto; la votazione si compie per alzata di mano ovvero, a richiesta, per appello nominale.

     Una proposta è adottata se il numero dei voti positivi è:

     a) almeno uguale al terzo del numero degli Stati membri rappresentati al momento della votazione;

     b) superiore al numero dei voti negativi.

     6. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni delle Commissioni, Stati non membri e organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di trasporto o che si occupino di problemi iscritti all'ordine del giorno. Alle stesse condizioni, alle sessioni della Commissione di esperti possono essere invitati esperti indipendenti.

     7. Le Commissioni eleggono per ogni sessione un presidente e uno o due vice-presidenti.

     8. Le deliberazioni hanno luogo nelle lingue di lavoro. Gli interventi svolti in seduta in una delle lingue di lavoro sono tradotti sostanzialmente nell'altra lingua; le proposte e le decisioni sono tradotte integralmente.

     9. I processi verbali riassumono le deliberazioni. Le proposte e le decisioni sono riprodotte integralmente. Il testo francese fa fede per ciò che concerne le decisioni.

     I processi verbali sono distribuiti agli Stati membri.

     10. Le Commissioni possono designare gruppi di lavoro incaricati di trattare determinate questioni.

     11. Le Commissioni possono dotarsi di un regolamento interno.

 

          Art. 9. Ufficio centrale

     1. L'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia assume il segretariato dell'Organizzazione.

     2. In particolare, l'Ufficio centrale:

     a) esegue i compiti che gli sono affidati dagli altri organi dell'Organizzazione;

     b) istruisce le proposte di modificazione della Convenzione ricorrendo, se del caso, all'assistenza di esperti;

     c) convoca le Commissioni;

     d) invia, in tempo utile, agli Stati membri i documenti necessari alle sessioni dei diversi organi;

     e) aggiorna e pubblica le liste delle linee previste all'articolo 3, § 2;

     f) riceve le comunicazioni fatte dagli Stati membri e dalle imprese di trasporto e le notifica, se del caso, agli altri Stati membri ed imprese di trasporto;

     g) aggiorna e pubblica uno schedario di giurisprudenza;

     h) pubblica un bollettino periodico;

     i) rappresenta l'Organizzazione presso altre organizzazioni internazionali competenti, su questioni che hanno connessione con gli obiettivi previsti dall'Organizzazione;

     j) elabora il progetto del bilancio preventivo annuale dell'Organizzazione e lo sottopone all'approvazione del Comitato amministrativo;

     k) gestisce le finanze dell'Organizzazione nell'ambito del bilancio approvato;

     l) tenta, su domanda di uno Stato membro o di una impresa di trasporto, prestando i suoi buoni uffici, di comporre tra detti Stati od imprese le controversie sorte dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione;

     m) emette, su domanda delle parti in causa - Stati membri, imprese di trasporto o utenti - un parere sulle controversie sorte dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione;

     n) collabora alla definizione dei litigi in via di arbitrato, conformemente al titolo III;

     o) facilita, tra le imprese di trasporto, le relazioni finanziarie che derivano dal traffico internazionale, nonché il recupero dei crediti insoluti.

     3. Il bollettino periodico contiene le notizie necessarie per l'applicazione della Convenzione, nonché gli studi, le sentenze e le informazioni importanti per l'interpretazione, l'applicazione e l'evoluzione del diritto di trasporto ferroviario; detto bollettino è pubblicato nelle lingue di lavoro.

 

          Art. 10. Liste delle linee

     1. Gli Stati membri inviano all'Ufficio centrale le loro comunicazioni concernenti l'iscrizione o la radiazione delle linee sulle liste di cui all'articolo 3, § 2.

     Le linee previste dall'articolo 2, § 2, quando esse collegano degli Stati membri, non possono essere iscritte che per intervenuto accordo di questi Stati; per la radiazione di una tale linea è sufficiente la comunicazione di uno solo di tali Stati.

     L'Ufficio centrale notifica l'iscrizione o la radiazione di una linea a tutti gli Stati membri.

     2. Una linea è sottoposta alla Convenzione allo scadere di un mese a partire dalla data della notificazione della sua iscrizione.

     3. Una linea cessa di essere sottoposta alla Convenzione allo scadere di un mese a partire dalla data della notificazione della sua radiazione, salvi i trasporti in corso, che debbono essere portati a termine.

 

          Art. 11. Finanze

     1. L'ammontare delle spese dell'Organizzazione è fissato, per ogni esercizio, dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale.

     Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dagli Stati membri proporzionalmente alla lunghezza delle linee iscritte. Tuttavia, le linee sulle vie marittime e sulle vie d'acqua interne si calcolano per metà della loro lunghezza; per le altre linee il cui esercizio è svolto in condizioni particolari, il contributo può essere ridotto nella misura massima della metà mediante accordo fra il Governo interessato e l'Ufficio centrale, con riserva di approvazione del Comitato amministrativo.

     2. All'atto dell'invio agli Stati membri del rapporto di gestione e dell'estratto dei conti annuali, l'Ufficio centrale invita questi Stati a versare la loro quota di contributo alle spese dell'esercizio decorso nel più breve tempo possibile e non più tardi del 31 dicembre dell'anno di invio.

     Dopo tale data, le somme dovute sono gravate dell'interesse in ragione del cinque per cento l'anno.

     Se, due anni dopo tale data, uno Stato membro non ha pagato la sua parte di contributo, il suo diritto di voto resta sospeso fino a quando non abbia soddisfatto l'obbligazione di pagamento.

     Allo spirare di un termine supplementare di due anni, l'Assemblea generale esamina se il comportamento di tale Stato debba essere considerato come tacita denuncia della Convenzione e ne fissa, se del caso, la data di decorrenza.

     3. I contributi non riscossi continuano ad essere dovuti nel caso della denuncia di cui al § 2 e all'articolo 25 nonché nel caso di sospensione del diritto di voto.

     4. Le somme non recuperate devono, per quanto possibile, essere coperte mediante i crediti dell'Organizzazione; esse possono essere ripartite su quattro esercizi. La parte del disavanzo è portata su un conto speciale a debito degli altri Stati membri, nella misura in cui essi erano partecipi della Convenzione durante il periodo di morosità; l'imputazione è effettuata in proporzione alla lunghezza delle loro linee iscritte nel giorno dell'apertura del conto speciale.

     5. Lo Stato che abbia denunciato la Convenzione può divenire nuovamente Stato membro per adesione, a condizione che abbia versato le somme di cui risulta debitore.

     6. L'Organizzazione percepisce una remunerazione per coprire le spese particolari derivanti dalle attività previste all'articolo 9, § 2, da l) a n); nei casi previsti all'articolo 9, § 2, l) e m), tale remunerazione è fissata dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale; nel caso previsto all'articolo 9, § 2, n), si può applicare l'articolo 15, § 2.

     7. La concordanza delle scritture e delle documentazioni contabili è verificata dal Governo svizzero, che presenta un rapporto al Comitato amministrativo.

 

Titolo III

ARBITRATO

 

          Art. 12. Competenze

     1. I litigi sorti fra gli Stati membri, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione, nonché i litigi tra Stati membri e l'Organizzazione, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Protocollo sui privilegi e immunità possono, su richiesta di una delle parti, essere sottoposti al giudizio di un tribunale arbitrale. Le parti determinano liberamente la composizione del tribunale arbitrale e la procedura arbitrale.

     2. I litigi:

     a) fra imprese di trasporto,

     b) fra imprese di trasporto e utenti,

     c) fra utenti,

     derivanti dall'applicazione delle Regole uniformi CIV e dalle Regole uniformi CIM, se non sono definiti in via amichevole o sottoposti alla decisione dei tribunali ordinari, possono, mediante accordo tra le parti interessate, essere sottoposti a un tribunale arbitrale. Gli articoli da 13 a 16 si applicano per la composizione del tribunale arbitrale e per la procedura arbitrale.

     3. Ogni Stato può, al momento della firma della Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, riservarsi il diritto di non applicare in tutto o in parte le disposizioni del § 1 e del § 2.

     4. Ogni Stato che abbia avanzato una riserva in applicazione del § 3 può rinunziarvi in ogni momento, informandone il Governo depositario.

     La rinunzia della riserva produce i suoi effetti il mese successivo alla data in cui il Governo depositario ne dà conoscenza agli Stati.

 

          Art. 13. Compromesso - Cancelleria

     Le parti concludono un compromesso che specifica in particolare:

     a) l'oggetto della controversia;

     b) la composizione del tribunale ed i termini convenuti per la nomina dell'arbitro o degli arbitri;

     c) il luogo convenuto come sede del tribunale.

     Il compromesso deve essere comunicato all'Ufficio centrale, il quale assume le funzioni di cancelleria.

 

          Art. 14. Arbitri

     1. Una lista di arbitri è stabilita e tenuta aggiornata dall'Ufficio centrale. Ogni Stato membro può far iscrivere sulla lista degli arbitri due propri cittadini specialisti di diritto internazionale dei trasporti.

     2. Il tribunale arbitrale si compone di uno, di tre o di cinque arbitri, in conformità del compromesso.

     Gli arbitri sono scelti fra le persone figuranti sulla lista di cui al § 1. Tuttavia, se il compromesso prevede cinque arbitri ciascuna delle parti può scegliere un arbitro al di fuori della lista.

     Se il compromesso prevede un arbitro unico, questi è scelto di comune accordo fra le parti.

     Se il compromesso prevede tre o cinque arbitri, ciascuna delle parti sceglie uno o due arbitri, secondo il caso; questi designano di comune accordo il terzo o il quinto arbitro, che presiede il tribunale arbitrale.

     In caso di disaccordo tra le parti sulla designazione dell'arbitro unico o tra gli arbitri scelti sulla designazione del terzo o del quinto arbitro, tale designazione è compiuta dal direttore generale dell'Ufficio centrale.

     3. L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro deve essere di una nazionalità diversa da quella delle parti, a meno che queste ultime non siano della stessa nazionalità.

     L'intervento nel litigio di una terza parte resta senza effetti sulla composizione del tribunale arbitrale.

 

          Art. 15. Procedura - Spese

     1. Il tribunale arbitrale decide sulla procedura da adottare, tenendo conto segnatamente delle seguenti disposizioni:

     a) istruisce e giudica le cause sulla base degli elementi forniti dalle parti, senza essere vincolato, quando è chiamato a giudicare secondo la legge, dalle interpretazioni delle parti stesse;

     b) non può accordare di più o cosa diversa di quanto richiesto nelle conclusioni dell'attore, nè di meno di quanto il convenuto abbia riconosciuto come dovuto;

     c) la sentenza arbitrale, debitamente motivata, è redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti a cura dell'Ufficio centrale;

     d) salvo contraria disposizione del diritto imperativo del luogo dove risiede il tribunale arbitrale, e salvo contrario accordo delle parti, la sentenza arbitrale è definitiva.

     2. Gli onorari degli arbitri sono stabiliti dal direttore generale dell'Ufficio centrale.

     La sentenza arbitrale fissa le spese generali e speciali e decide della loro ripartizione tra le parti, nonché di quella degli onorari degli arbitri.

 

          Art. 16. Prescrizione - Forza esecutiva

     1. La messa in atto della procedura ha, per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, gli stessi effetti previsti dal diritto positivo disciplinante l'introduzione dell'azione dinanzi al giudice ordinario.

     2. La sentenza del tribunale arbitrale nei confronti delle imprese di trasporto o degli utenti acquista forza esecutiva in ogni Stato membro in seguito al compimento delle formalità prescritte nello Stato ove l'esecuzione deve aver luogo. Non è ammessa la revisione sul merito della questione.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

          Art. 17. Recupero dei crediti insoluti fra imprese di trasporto

     1. Le distinte di crediti, derivanti dai trasporti sottoposti alle Regole uniformi e rimasti insoluti, possono essere inviate dall'impresa di trasporto creditrice all'Ufficio centrale al fine di facilitarne il recupero; a tale scopo l'Ufficio mette in mora l'impresa debitrice affinchéè paghi la somma dovuta o indichi i motivi del suo rifiuto di pagare.

     2. Se l'Ufficio centrale ritiene che i motivi del rifiuto siano sufficientemente fondati, propone alle parti di appellarsi o al giudice competente, o al tribunale arbitrale in conformità dell'articolo 12, § 2.

     3. Se l'Ufficio centrale ritiene che la totalità o una parte della somma sia effettivamente dovuta, può, dopo avere eventualmente consultato un esperto, dichiarare che l'impresa di trasporto debitrice è tenuta a versare all'Ufficio centrale tutto o parte del credito; la somma così versata deve restare in deposito fino alla decisione definitiva di merito del giudice competente o del tribunale arbitrale.

     4. Se l'impresa non versa, entro quindici giorni, la somma stabilita dall'Ufficio centrale, questo le trasmette una nuova messa in mora con indicazione delle conseguenze del rifiuto.

     5. Se tale nuova messa in mora resta infruttuosa per un periodo di due mesi, l'Ufficio centrale invia allo Stato membro al quale appartiene l'impresa una comunicazione motivata, invitandolo ad adottare delle misure e in particolare ad esaminare se esso debba mantenere sulla lista delle linee quelle di tale impresa.

     6. Se lo Stato membro dichiara che, malgrado il mancato pagamento, mantiene l'iscrizione delle linee di tale impresa o se lascia senza risposta per un periodo di sei settimane la comunicazione dell'Ufficio centrale, si reputa, di pieno diritto, che esso garantisca il pagamento di tutti i crediti derivanti dai trasporti sottoposti alle Regole uniformi.

 

          Art. 18. Giudizi - Sequestri - Cauzioni

     1. Allorché le sentenze pronunciate in virtù delle disposizioni della Convenzione, in contraddittorio o in contumacia, dal giudice competente, siano divenute esecutive a norma delle leggi applicate da tale giudice, esse acquistano forza esecutiva in ciascuno degli altri Stati membri dopo il compimento delle formalità prescritte nello Stato in cui l'esecuzione deve aver luogo. Non è ammessa la revisione sul merito della questione.

     Questa disposizione non si applica né alle sentenze che sono provvisoriamente esecutive, né alle sentenze che impongono all'attore, in seguito al rigetto della sua domanda, il pagamento di un risarcimento, oltre alle spese.

     Il primo alinea si applica ugualmente alle transazioni giudiziali.

     2. I crediti derivati da un trasporto soggetto alle Regole uniformi, a favore di una impresa di trasporto verso un'altra impresa di trasporto che non dipende dallo stesso Stato membro, non possono essere sequestrati che in virtù di una sentenza emessa dall'autorità giudiziaria dello Stato membro al quale appartiene l'impresa titolare dei crediti da sequestrare.

     3. Il materiale rotabile della ferrovia, nonché gli oggetti di qualsivoglia natura occorrenti per il trasporto e di sua proprietà, quali contenitori, attrezzi di carico e copertoni, non possono essere sequestrati su un territorio diverso da quello dello Stato membro al quale appartiene la ferrovia proprietaria, se non in forza di sentenza resa dall'autorità giudiziaria di tale Stato.

     I carri privati nonché gli oggetti di qualsivoglia natura occorrenti per il trasporto che sono ivi contenuti, appartenenti al proprietario del carro, non possono essere sequestrati su di un territorio diverso da quello dello Stato in cui il proprietario ha il domicilio, se non in forza di sentenza resa dall'autorità giudiziaria di tale Stato.

     4. Non può essere pretesa alcuna cauzione per assicurare il pagamento delle spese dipendenti da azioni giudiziarie fondate sulla Convenzione.

 

Titolo V

MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE

 

          Art. 19. Competenza

     1. Gli Stati membri inviano le proposte di modificazione della Convenzione all'Ufficio centrale, il quale lo porta immediatamente a conoscenza degli Stati membri.

     2. L'Assemblea generale decide sulle proposte di modificazione relative alle disposizioni della Convenzione non previste ai §§ 3 e 4.

     L'iscrizione di una proposta di modificazione all'ordine del giorno di una sessione dell'Assemblea generale deve riportare l'adesione di almeno un terzo degli Stati membri.

     Investita di una proposta di modificazione, l'Assemblea generale può decidere, con la maggioranza di cui all'articolo 6, § 5, che una siffatta proposta presenta un carattere di stretta connessione con una o più disposizioni la cui modificazione rientra nella competenza della Commissione di revisione in conformità del § 3. In tale caso, l'Assemblea generale è legittimata a decidere ugualmente sulla modificazione di questa o di queste disposizioni.

     3. Salvo difformi decisioni adottate dall'Assemblea generale giusta il § 2, alinea 3, la Commissione di revisione decide sulle proposte di modificazione relative alle disposizioni qui di seguito indicate:

     a) Regole uniformi CIV:

     - articolo 1, § 3; articolo 4, § 2; articoli 5 (eccetto il § 2), 6, da 9 a 14, 15 (eccetto il § 6), da 16 a 21, 22, § 3; articoli da 23 a 25, 37, 43 (eccetto i §§ 2 e 4), 48, 49, da 56 a 58, 61;

     - gli importi espressi in unità di conto agli articoli 30, 31, 38, 40 e 41, quando la modificazione tende ad una maggiorazione di tali importi;

     b) Regole uniformi CIM:

     - articolo 1, § 2; articolo 3, §§ da 2 a 5; articoli 4, 5, 6 (eccetto il § 3), 7, 8, da 11 a 13, 14 (eccetto il § 7), da 15 a 17, 19 (eccetto il § 4), 20 (eccetto il § 3), da 21 a 24, 25 (eccetto il § 3), 26 (eccetto il § 2), 27, 28, §§ 3 e 6; articoli 29, 30 (eccetto il § 3), 31, 32 (eccetto il § 3), 33 (eccetto il § 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (eccetto il § 3), 48 (nella misura in cui si tratta di procedere ad un adattamento al diritto di trasporto internazionale marittimo), 52, 53, da 59 a 61, 64, 65;

     - l'importo espresso in unità di conto all'articolo 40, quando la modificazione tende ad una maggiorazione di tale importo;

     - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei carri privati (RIP), Allegato II;

     - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei contenitori (RICo), Allegato III;

     - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei colli espressi (RIEx), Allegato IV.

     4. La Commissione di esperti decide sulle proposte di modificazione relative alle disposizioni del Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), Allegato I alle Regole uniformi CIM.

 

          Art. 20. Decisioni dell'Assemblea generale

     1. Le modificazioni decise dall'Assemblea generale sono raccolte in un protocollo firmato dai rappresentanti degli Stati membri. Tale protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati il più sollecitamente possibile presso il Governo depositario.

     2. Allorché il protocollo sarà stato ratificato, accettato o approvato da più di due terzi degli Stati membri, l'entrata in vigore delle decisioni ha luogo allo spirare del termine fissato dall'Assemblea generale.

     3. L'applicazione delle Regole uniformi CIV e CIM è sospesa dal momento dell'entrata in vigore delle decisioni, per il traffico con e fra gli Stati membri che non avessero ancora depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione un mese prima della data prevista per tale entrata in vigore. L'Ufficio centrale notifica agli Stati membri tale sospensione; questa termina allo spirare di un mese a partire dalla data della notificazione da parte dell'Ufficio centrale della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione delle dette decisioni da parte degli Stati suddetti.

     Tale sospensione non ha effetto per gli Stati membri che abbiano comunicato all'Ufficio centrale che essi applicano, senza aver depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, le modificazioni decise dall'Assemblea generale.

 

          Art. 21. Decisioni delle Commissioni

     1. Le modificazioni decise dalle Commissioni sono notificate dall'Ufficio centrale agli Stati membri.

     2. Tali decisioni entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello nel corso del quale l'Ufficio centrale le ha notificate agli Stati membri, salvo l'opposizione di un terzo degli Stati membri formulata entro quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione.

     Tuttavia, se uno Stato membro formula delle obiezioni avverso una decisione della Commissione di revisione nel termine di quattro mesi e denunzia la Convenzione non più tardi di due mesi prima della data prevista per l'entrata in vigore di tale decisione, quest'ultima non entra in vigore che al momento in cui la denunzia da parte dello Stato interessato produce effetto.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 22. Firma, ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione

     1. La Convenzione resta aperta a Berna, presso il Governo svizzero, fino al 31 dicembre 1980, alla firma degli Stati che sono stati invitati alla ottava Conferenza di revisione ordinaria delle Convenzioni CIM e CIV.

     2. La Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione sono depositati presso il Governo svizzero, quale governo depositario.

 

          Art. 23. Adesione alla Convenzione

     1. Gli Stati che, invitati all'ottava Conferenza di revisione ordinaria delle Convenzioni CIM e CIV, non abbiano sottoscritto la Convenzione nel termine previsto all'articolo 22, § 1, possono ciononostante notificare la loro adesione alla Convenzione prima della sua entrata in vigore. Lo strumento di adesione è depositato presso il Governo depositario.

     2. Ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore invia al Governo depositario una richiesta ed una nota sulla situazione delle sue imprese di trasporto per ferrovia circa i trasporti internazionali. Il Governo depositario le comunica agli Stati membri ed all'Ufficio centrale.

     La richiesta è ritenuta accettata di pieno diritto sei mesi dopo la comunicazione di cui sopra, salvo opposizione formulata presso il Governo depositario da cinque Stati membri. Il Governo depositario ne dà avviso allo Stato richiedente, nonché agli Stati membri e all'Ufficio centrale. Il nuovo Stato membro si conforma senza indugio alle disposizioni dell'articolo 10.

     In caso di opposizione, il Governo depositario sottopone la richiesta di adesione all'Assemblea generale, che decide al riguardo.

     Successivamente al deposito dello strumento di adesione, questa produce effetti il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale l'Ufficio centrale ha notificato agli Stati membri la lista delle linee del nuovo Stato membro.

     3. Ogni adesione alla Convenzione non può riguardare che la Convenzione e le sue modificazioni in vigore.

 

          Art. 24. Entrata in vigore della Convenzione

     1. Allorché gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono stati depositati da quindici Stati, il Governo depositario si mette in relazione con i Governi interessati allo scopo di convenire l'entrata in vigore della Convenzione.

     2. L'entrata in vigore della Convenzione comporta l'abrogazione delle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 7 febbraio 1970, nonché della Convenzione Addizionale alla CIV relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte e il ferimento di viaggiatori del 26 febbraio 1966.

 

          Art. 25. Denunzia della Convenzione

     Ogni Stato membro che desideri denunziare la Convenzione ne dà avviso al Governo depositario. La denunzia produce effetto il 31 dicembre dell'anno successivo.

 

          Art. 26. Funzioni del Governo depositario

     Il Governo depositario avvisa gli Stati invitati all'ottava Conferenza di revisione ordinaria delle Convenzioni CIM e CIV, gli altri Stati che hanno aderito alla Convenzione, nonché l'Ufficio centrale:

     a) delle sottoscrizioni della Convenzione, del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e delle notificazioni di denunzia;

     b) della data in cui la Convenzione entra in vigore in applicazione dell'articolo 24;

     c) del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione dei protocolli indicati nell'articolo 20.

 

          Art. 27. Riserve alla Convenzione

     Non sono ammesse riserve alla Convenzione eccetto quelle espressamente previste in quest'ultima.

 

          Art. 28. Testi della Convenzione

     La Convenzione è conclusa e firmata in lingua francese.

     Al testo francese sono aggiunte delle traduzioni ufficiali nelle lingue tedesca, inglese, araba, italiana e olandese.

     Il solo testo francese fa fede.

 

 

     Protocollo sui privilegi ed immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)

     (omissis)

 

     Appendice A alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980

     (omissis)

 

     Appendice B alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980

     (omissis)