§ 93.14.13 - Legge 18 giugno 1973, n. 475.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.14 trasporto internazionale
Data:18/06/1973
Numero:475


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 21 della Convenzione stessa.
Articolo 1.      Si procederà alla ricostruzione del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.
Articolo 2.      1. La ricostruzione della linea è effettuata a cura del Governo francese.
Articolo 3.      1. Le spese di ricostruzione e di equipaggiamento della linea sono a carico dello Stato italiano.
Articolo 4.      1. Il Governo francese redige ogni bimestre una descrizione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni eseguite, ed il conto dettagliato delle spese sostenute a tal fine nel periodo [...]
Articolo 5.      1. Deroghe ai termini fissati dall'articolo 4 della presente Convenzione, possono essere consentite di comune accordo dai due Governi.
Articolo 6.      Per facilitare il regolamento delle spese, i due Governi costituiscono, dall'inizio dei lavori, un fondo di rotazione, il cui importo e funzionamento sono tissati di comune accordo.
Articolo 7.      1. Le operazioni di ricostruzione della linea sono effettuate secondo la regolamentazione francese vigente in materia.
Articolo 8.      Le imprese che effettuano i lavori sono soggette alla legislazione ed alla regolamentazione francese.
Articolo 9.      I due Governi adottano tutte le misure necessarie perché i lavori di ricostruzione vengano terminati entro tre anni a partire da una data fissata di comune accordo.
Articolo 10.      1. Il Governo francese assicura l'esercizio della linea, ivi compresi i tronchi di confine, alle medesime condizioni applicate in Francia alla Societé Nationale des Chemins de Fer Françcais [...]
Articolo 11.      1. Le stazioni della linea sono iscritte nei documenti stabiliti dagli organismi internazionali a cura del Governo francese.
Articolo 12.      1. Il Governo francese invia ogni anno al Governo italiano entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio un conto riepilogativo delle spese e degli introiti della linea.
Articolo 13.      1. Il conto riepilogativo di cui al precedente articolo 12 ripartisce le spese di esercizio della stazione di Breil tra la S.N.C.F. ed il conto di gestione della linea, secondo le modalità [...]
Articolo 14.      Le modalità di applicazione delle disposizioni enunciate agli articoli 10, 11, 12 e 13 della presente Convenzione formano oggetto di un accordo tra le Amministrazioni ferroviarie interessate.
Articolo 15.      Per la ricostruzione, la manutenzione e l'esercizio della linea non sarà prelevato alcun diritto di dogana e diritti accessori previsti dalla regolamentazione doganale sui materiali, di origine [...]
Articolo 16.      1. I controlli di polizia e di dogana per il traffico viaggiatori saranno eseguiti a Limone ed a Piena in applicazione e secondo le modalità della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa [...]
Articolo 17.      I due Governi stabiliscono alla data della firma della presente Convenzione l'elenco degli immobili adibiti all'esercizio della linea (Allegato II).
Articolo 18.      I due Governi si impegnano a sopprimere al momento della apertura della linea gli autoservizi di viaggiatori creati in sostituzione dei treni e, nella misura del possibile, quelli paralleli alla [...]
Articolo 19.      1. I due Governi costituiscono una Commissione mista incaricata di regolare le questioni sollevate dall'applicazione degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13 e 18.
Articolo 20.      1. Le controversie relative all'interpretazione o alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono regolate a mezzo di negoziati tra i due Governi.
Articolo 21.      La presente Convenzione entrerà in vigore alla data nella quale i due Governi avranno proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica.


§ 93.14.13 - Legge 18 giugno 1973, n. 475.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.

(G.U. 14 agosto 1973, n. 210)

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 21 della Convenzione stessa.

 

 

     Convenzione tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica francese riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia

 

TITOLO I

Ricostruzione della linea

 

          Articolo 1.

     Si procederà alla ricostruzione del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.

     Nella presente Convenzione questo tratto è denominato «la linea».

 

          Articolo 2.

     1. La ricostruzione della linea è effettuata a cura del Governo francese.

     2. Le caratteristiche tecniche della linea, i progetti di ricostruzione e le loro eventuali modificazioni, la valutazione delle spese corrispondenti, le modalità di controllo dei lavori e delle spese, sono fissate di comune accordo dai due Governi.

 

          Articolo 3.

     1. Le spese di ricostruzione e di equipaggiamento della linea sono a carico dello Stato italiano.

     2. Lo Stato francese contribuisce alle spese di ricostruzione con una somma forfettaria fissata in 6 milioni di franchi.

 

          Articolo 4.

     1. Il Governo francese redige ogni bimestre una descrizione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni eseguite, ed il conto dettagliato delle spese sostenute a tal fine nel periodo considerato.

     2. La descrizione ed il conto di cui al comma precedente sono presentate entro tre mesi dalla fine del periodo considerato al Governo italiano che provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Governo francese entro il termine di tre mesi a partire dalla data di presentazione del conto, secondo le modalità fissate di comune accordo dai due Governi.

 

          Articolo 5.

     1. Deroghe ai termini fissati dall'articolo 4 della presente Convenzione, possono essere consentite di comune accordo dai due Governi.

     2. Rettifiche ai conti possono essere effettuate entro due anni a partire dalla data di presentazione dei documenti contabili riepilogativi dell'insieme delle spese. Trascorso questo periodo, i conti diventano definitivi.

 

          Articolo 6.

     Per facilitare il regolamento delle spese, i due Governi costituiscono, dall'inizio dei lavori, un fondo di rotazione, il cui importo e funzionamento sono tissati di comune accordo.

 

          Articolo 7.

     1. Le operazioni di ricostruzione della linea sono effettuate secondo la regolamentazione francese vigente in materia.

     2. Le imprese italiane saranno ammesse a partecipare alle gare per gli appalti dei lavori in una misura pari almeno alla metà del numero totale delle imprese invitate.

     3. La lista delle imprese italiane è fornita dal Governo italiano, man mano che il Governo francese lo richiederà.

 

          Articolo 8.

     Le imprese che effettuano i lavori sono soggette alla legislazione ed alla regolamentazione francese.

 

          Articolo 9.

     I due Governi adottano tutte le misure necessarie perché i lavori di ricostruzione vengano terminati entro tre anni a partire da una data fissata di comune accordo.

 

TITOLO II

Esercizio della linea

 

          Articolo 10.

     1. Il Governo francese assicura l'esercizio della linea, ivi compresi i tronchi di confine, alle medesime condizioni applicate in Francia alla Societé Nationale des Chemins de Fer Françcais (S.N.C.F.).

     2. Il Governo italiano può far circolare sulla linea, secondo la regolamentazione italiana, treni viaggiatori e merci con materiale rotabile e con personale di scorta e di condotta appartenenti all'Amministrazione ferroviaria italiana, in conformità degli accordi che saranno presi tra le Amministrazioni ferroviarie dei due Stati.

3. Il Governo italiano, se ritenuto opportuno dalle Amministrazioni ferroviarie e con le modalità da esse stabilite, potrà far proseguire sulla linea Breil-Nizza propri treni in modo da evitare trasbordi di viaggiatori a Breil. Allo stesso modo il Governo francese potrà inviare propri treni da Nizza fino a Cuneo.

 

          Articolo 11.

     1. Le stazioni della linea sono iscritte nei documenti stabiliti dagli organismi internazionali a cura del Governo francese.

     2. I prezzi e le condizioni di trasporto applicabili ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci circolanti sulla linea sono quelli delle ferrovie francesi.

     3. Tuttavia, i prezzi e le condizioni di trasporto applicabili ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci che transitano nel territorio francese tra i punti di frontiera nord (Colle di Tenda) e sud (Piena) sono quelli delle ferrovie italiane.

 

          Articolo 12.

     1. Il Governo francese invia ogni anno al Governo italiano entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio un conto riepilogativo delle spese e degli introiti della linea.

     2. Questo conto è stabilito secondo le modalità fissate dall'allegato I alla presente Convenzione.

     3. L'avanzo od il deficit risultante da detto conto è a favore od a carico dello Stato italiano.

     4. Il rimborso del deficit o l'accreditamento dell'avanzo avviene secondo le modalità fissate dalla Commissione istituita dall'articolo 19 della presente Convenzione.

     Ogni semestre può essere versato un acconto corrispondente al 50% del risultato di gestione dell'anno precedente.

     5. Il regolamento definitivo avverrà entro 12 mesi dalla data della rimessa dei conti.

 

          Articolo 13.

     1. Il conto riepilogativo di cui al precedente articolo 12 ripartisce le spese di esercizio della stazione di Breil tra la S.N.C.F. ed il conto di gestione della linea, secondo le modalità fissate dall'accordo previsto dall'art. 14 della presente Convenzione.

     2. Allo stesso modo le spese di funzionamento delle stazioni di allacciamento alla rete ferroviaria italiana e dei tronchi di linea di confine, sono ripartiti tra il conto di gestione della linea e l'Amministrazione ferroviaria italiana.

 

          Articolo 14.

     Le modalità di applicazione delle disposizioni enunciate agli articoli 10, 11, 12 e 13 della presente Convenzione formano oggetto di un accordo tra le Amministrazioni ferroviarie interessate.

 

TITOLO III

Disposizioni generali

 

          Articolo 15.

     Per la ricostruzione, la manutenzione e l'esercizio della linea non sarà prelevato alcun diritto di dogana e diritti accessori previsti dalla regolamentazione doganale sui materiali, di origine e provenienza italiana, utilizzati a questo fine; questi materiali sono ammessi liberi da vincoli e restrizioni economiche di importazione.

 

          Articolo 16.

     1. I controlli di polizia e di dogana per il traffico viaggiatori saranno eseguiti a Limone ed a Piena in applicazione e secondo le modalità della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, firmata a Roma l'11 ottobre 1963.

     2. Ciascun Governo assicura le operazioni doganali per il traffico delle merci sul proprio territorio e può eventualmente porre alcune merci sotto il controllo doganale nelle stazioni di Piena e di Limone.

 

          Articolo 17.

     I due Governi stabiliscono alla data della firma della presente Convenzione l'elenco degli immobili adibiti all'esercizio della linea (Allegato II).

 

          Articolo 18.

     I due Governi si impegnano a sopprimere al momento della apertura della linea gli autoservizi di viaggiatori creati in sostituzione dei treni e, nella misura del possibile, quelli paralleli alla linea.

 

          Articolo 19.

     1. I due Governi costituiscono una Commissione mista incaricata di regolare le questioni sollevate dall'applicazione degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13 e 18.

     2. La detta Commissione potrà egualmente dare il suo parere ai due Governi a richiesta dell'uno o dell'altro di essi su tutte le questioni relative all'applicazione della presente Convenzione.

 

          Articolo 20.

     1. Le controversie relative all'interpretazione o alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono regolate a mezzo di negoziati tra i due Governi.

     2. Se i due Governi non raggiungono un accordo sulla soluzione di una controversia, ciascuno di essi può sottoporla alla decisione di un tribunale arbitrale composto da tre membri.

     3. Ciascuno dei due Governi designa, entro un mese, un arbitro; i due arbitri così designati scelgono tra i cittadini di uno Stato terzo, entro due mesi dalla loro nomina, un superarbitro che assume le funzioni di presidente del Tribunale arbitrale.

     4. Se i termini previsti al comma precedente non vengono rispettati, ogni contraente potrà, in mancanza di altra soluzione, pregare il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee di procedere alle nomine necessarie.

5. Il tribunale prende le sue decisioni a maggioranza di voti e dette decisioni sono obbligatorie.

 

          Articolo 21.

     La presente Convenzione entrerà in vigore alla data nella quale i due Governi avranno proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica.

 

 

ALLEGATO I

 

     Articolo 1.

     Il «conto ricapitolativo delle spese e degli introiti della linea» previsto all'articolo 12 della Convenzione e denominato, nel presente allegato, «conto di gestione della linea» concerne la sezione di linea compresa tra la frontiera Nord (Col di Tenda) e la frontiera Sud (Piena) con l'esclusione della stazione di Breil.

     Esso comprende inoltre la parte della linea delle comunità definite dall'art. 13 della Convenzione.

     Detto conto è tenuto secondo le regole applicabili alla S.N.C.F., salvo le modificazioni previste nel presente allegato, e conformemente alle disposizioni dell'accordo previsto dall'art. 14 della Convenzione.

 

     Articolo 2.

     Non figurano nel «conto di gestione della linea»:

     gli in troiti relativi ai traffici previsti al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione;

     le spese effettuate dall'Amministrazione delle ferrovie italiane per la circolazione dei treni (previsti al paragrafo 2 dell'art. 10 della Convenzione) di viaggiatori e di merci con materiale rotabile e personale di scorta e di condotta appartenenti a detta Amministrazione.

     Tuttavia le due Amministrazioni ferroviarie redigeranno di concerto, ogni anno, un conto globale contenente l'insieme degli introiti e delle spese della linea.

 

     Articolo 3.

     La parte di competenza della S.N.C.F. degli introiti del traffico viaggiatori (salvo quello previsto al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione) è, in quanto occorra, ripartito tra la «linea» e il resto del percorso S.N.C.F. al prorata chilometrico.

     La parte di competenza della S.N.C.F. degli introiti del traffico merci (salvo quello previsto al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione) è, in quanto occorra, ripartito tra la «linea» e il resto del percorso francese secondo una chiave fissata nell'accordo previsto all'articolo 14 della Convenzione.

 

     Articolo 4.

     Le spese del personale S.N.C.F. sono computate a tariffe orarie, in funzione del grado e della specializzazione degli agenti.

     Esse sono maggiorate degli oneri indiretti alle tariffe in vigore al momento della fornitura delle prestazioni.

     Le spese di materiali e di materie di consumo sono computate al prezzo di sostituzione maggiorato delle spese di trasporto e delle spese di magazzinaggio calcolate forfettariamente.

     Le prestazioni effettuate dagli imprenditori e dai fornitori in esecuzione di contratti, ordini o acquisti, sono computate per l'ammontare delle somme realmente pagate così come risultano dalle fatture presentate dai fornitori e dagli imprenditori.

 

     Articolo 5.

     Le spese di energie di trazione, di manutenzione e di ammortamento del materiale (motore o rimorchiato) dei treni (salvo quelli previsti al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione) circolanti sulla linea sono ottenute sulla base dei percorsi e dei costi medi chilometrici di ciascuna categoria di materiale.

 

     Articolo 6.

     Le spese generali sono fatturate al conto di gestione della linea secondo le regole applicabili presso la S.N.C.F. per la fatturazione delle prestazioni allo Stato francese.

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)