§ 93.13.1a - D.L. 3 luglio 2001, n. 256 .
Interventi urgenti nel settore dei trasporti


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.13 trasporto di persone
Data:03/07/2001
Numero:256


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto il seguente
Art. 3. 
Art. 3 bis.  [3]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per le [...]


§ 93.13.1a - D.L. 3 luglio 2001, n. 256 [1] .

Interventi urgenti nel settore dei trasporti

(G.U. 4 luglio 2001, n. 153)

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è sostituito dal seguente:

     "Art. 21 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 31 dicembre 2001, le previste disposizioni attuative. Fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 20.".

 

          Art. 2.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività.".

 

          Art. 3. [2]

     1. L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.

 

          Art. 3 bis. [3]

     1. Al comma 30 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40 sono sostituite dalle seguenti: "nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per le conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 20 agosto 2001, n. 334. Abrogato dall’art. 3 della L. 1 marzo 2005, n. 32.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 2005, n. 7 ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto del presente articolo e dell’art. 26, ultimo comma della L. 6 giugno 1974, n. 298 nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipula la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore.

[3] Articolo inserito dalla legge di conversione.