§ 93.12.A - Legge 10 luglio 1970, n. 579.
Trasporto su strada di merci pericolose.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.12 trasporto di merci pericolose
Data:10/07/1970
Numero:579


Sommario
Art. 1.      Al fine del trasporto su strada sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate negli allegati all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di [...]
Art. 2.      Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al [...]
Art. 3.      Le merci pericolose il cui trasporto internazionale su strada è ammesso, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo europeo richiamato dal primo articolo della presente legge, esclusivamente se sono [...]
Art. 4.      Con decreti del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la sanità, possono essere [...]
Art. 5.      Chiunque trasporti merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispettando le condizioni imposte a tutela della sicurezza negli stessi provvedimenti di [...]
Art. 6.      Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge e dai decreti indicati nei precedenti articoli 2, 3, 4 e per la devoluzione del provento delle condanne a pene [...]
Art. 7.      Nulla è innovato per quanto riguarda il trasporto delle materie fissili e delle materie radioattive, regolato dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato ed integrato dall'art. [...]


§ 93.12.A - Legge 10 luglio 1970, n. 579. [1]

Trasporto su strada di merci pericolose.

(G.U. 10 agosto 1970, n. 201)

 

     Art. 1.

     Al fine del trasporto su strada sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate negli allegati all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'Accordo di cui al precedente articolo sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

     Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma precedente.

     Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo e al secondo comma sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con quello per l'interno.

 

          Art. 3.

     Le merci pericolose il cui trasporto internazionale su strada è ammesso, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo europeo richiamato dal primo articolo della presente legge, esclusivamente se sono rispettate speciali condizioni stabilite in particolari accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, solo a seguito di speciale autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, valida per singole spedizioni o gruppi di spedizioni della stessa materia.

     Per le materie di cui al comma precedente che presentino pericolo di esplosione o d'incendio l'autorizzazione è accordata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con quello dell'interno.

     Per le materie che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici, resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto previsti dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'art. 23 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

 

          Art. 4.

     Con decreti del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui all'art. 1 della presente legge, ma che siano ad essi assimilabili.

     Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui all'art. 3 può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente nonchè i criteri e le modalità da seguire.

 

          Art. 5.

     Chiunque trasporti merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispettando le condizioni imposte a tutela della sicurezza negli stessi provvedimenti di autorizzazione, è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.

     Chiunque violi le prescrizioni contenute nei decreti emanati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ovvero dallo stesso emanate di concerto con quello per l'interno, a norma dell'art. 2 della presente legge, ovvero non rispetti le condizioni di trasporto stabilite ai sensi dell'art. 4 della presente legge, è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

 

          Art. 6.

     Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge e dai decreti indicati nei precedenti articoli 2, 3, 4 e per la devoluzione del provento delle condanne a pene pecuniarie, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 137 e 139 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e, per quanto applicabili, le norme della legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali.

 

          Art. 7.

     Nulla è innovato per quanto riguarda il trasporto delle materie fissili e delle materie radioattive, regolato dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato ed integrato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.