§ 93.11.1A - Legge 28 aprile 1975, n. 145.
Modifica di alcune disposizioni transitorie della legge 6 giugno 1974, n. 298, relative all'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:28/04/1975
Numero:145


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Al primo comma dell'art. 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: "entro sei mesi dalla data suddetta" sono sostituite con le seguenti: "entro il 2 febbraio 1976".
Art. 3.      Alla fine dell'art. 65 della legge 6 giugno 1974, n. 298 dopo le parole: "sono abrogate" sono aggiunte le seguenti altre: "con effetto dalle stesse date da cui hanno applicazione le norme della [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge [...]


§ 93.11.1A - Legge 28 aprile 1975, n. 145.

Modifica di alcune disposizioni transitorie della legge 6 giugno 1974, n. 298, relative all'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e alla disciplina degli autotrasporti di cose.

(G.U. 14 maggio 1975, n. 125)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

     "La norma di cui all'art. 1, secondo comma, ha effetto dal 2 febbraio 1976".

     Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente:

     "Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1° gennaio 1977".

 

          Art. 2.

     Al primo comma dell'art. 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: "entro sei mesi dalla data suddetta" sono sostituite con le seguenti: "entro il 2 febbraio 1976".

     L'ultimo comma dello stesso art. 62 è sostituito dai seguenti:

     "Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento d'esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie.

     Il regolamento d'esecuzione stabilirà altresì il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente, entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli articoli 35 e 39 e del terzo comma del presente articolo.

     Le norme di cui agli articoli 46 e 47 hanno effetto dal 1° gennaio 1977".

 

          Art. 3.

     Alla fine dell'art. 65 della legge 6 giugno 1974, n. 298 dopo le parole: "sono abrogate" sono aggiunte le seguenti altre: "con effetto dalle stesse date da cui hanno applicazione le norme della presente legge con le quali esse sono incompatibili".

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1974, n. 298.