§ 93.11.15 - D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56.
Norme di esecuzione relative al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:09/01/1978
Numero:56


Sommario
Art. 1.  (Art. 50 della legge n. 298)
Art. 2.  (Art. 51 della legge n. 298)
Art. 3.  (Art. 52 della legge n. 298)
Art. 4.  (Art. 52 della legge n. 298)
Art. 5.  (Art. 52 della legge n. 298)
Art. 6.  (Art. 52 della legge n. 298)
Art. 7.  (Art. 53 della legge n. 298)
Art. 8.  (Art. 52 della legge n. 298)
Art. 9.  (Articoli 52 e 66 della legge n. 298)
Art. 10.  (Articoli 52 e 66 della legge n. 298)
Art. 11.  (Articoli 52 e 66 della legge n. 298)
Art. 12.  (Articoli 52 e 66 della legge n. 298)
Art. 13.  (Art. 52, terzo comma, della legge n. 298)
Art. 14.  (Art. 53 della legge n. 298)
Art. 15.  (Art. 55 della legge n. 298)
Art. 16.  (Art. 56 della legge n. 298)
Art. 17.  (Articoli 56 e 66 della legge n. 298)
Art. 18.  (Art. 56 della legge n. 298)
Art. 19.  (Art. 56 della legge n. 298)
Art. 20.  (Art. 66 della legge n. 298)
Art. 21.  (Art. 66 della legge n. 298)


§ 93.11.15 - D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56. [1]

Norme di esecuzione relative al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, e successive modificazioni.

(G.U. 18 marzo 1978, n. 77)

 

 

     Sono approvate le norme di esecuzione relative al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, che, vistate dal Ministro per i trasporti, sono annesse al presente decreto.

 

NORME DI ESECUZIONE RELATIVE AL TITOLO III DELLALEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

 

     Art. 1. (Art. 50 della legge n. 298)

     Le tariffe obbligatorie sono costituite dal complesso di norme riguardanti le disposizioni generali e le condizioni di applicazione, la classificazione delle merci, il prontuario delle distanze tariffarie, le tabelle dei prezzi di trasporto applicabili e le prestazioni accessorie e sono fissate, messe in vigore e pubblicate con le modalità di cui all'art. 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ed ai successivi articoli del presente regolamento.

 

          Art. 2. (Art. 51 della legge n. 298)

     Agli effetti di quanto prescritto dall'art. 51, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, gli autotrasportatori che non dispongono di propri uffici devono esibire le tariffe a richiesta del mittente.

 

          Art. 3. (Art. 52 della legge n. 298)

     Per la determinazione del prezzo di base, il calcolo del costo medio delle prestazioni di trasporto deve essere riferito ad una impresa che eserciti l'attività di autotrasporto, prevalentemente a carico completo, che non svolga servizi speciali, né abbia attrezzature specializzate e che disponga di sette autoveicoli di una capacità complessiva di 140 tonn. di carico utile, e di tredici dipendenti di cui dieci autisti.

 

          Art. 4. (Art. 52 della legge n. 298)

     Le percorrenze medie da prendere a base del calcolo devono riferirsi a 60.000 km/anno per ciascun autoveicolo o complesso di autoveicoli dell'impresa ipotizzata.

 

          Art. 5. (Art. 52 della legge n. 298)

     Per gli oneri finanziari imputabili ai capitali investiti, si provvederà come segue:

     a) per quanto attiene al capitale rappresentato dai veicoli, si applicherà un saggio di interesse di tre punti superiore al tasso ufficiale di sconto;

     b) per quanto attiene alle immobilizzazioni rappresentate da rimesse, impianti, aree, depositi e simili, sarà applicato un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

     L'ammontare del capitale risultante da immobilizzazioni tecniche diverse dai veicoli non potrà essere superiore al 30% del capitale rappresentato dai veicoli;

     c) per quanto attiene agli ammortamenti, si applicheranno le norme previste dalle leggi fiscali.

 

          Art. 6. (Art. 52 della legge n. 298)

     Il comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nel presentare le proposte delle tariffe di trasporto, a norma dell'art. 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve corredarle di una relazione illustrativa nella quale vengono messi in evidenza i criteri adottati nell'analisi dei costi, il periodo di tempo cui si riferiscono le rilevazioni dei costi stessi, le fonti utilizzate e le altre informazioni che hanno portato al definitivo calcolo dei costi in base ai quali sono stati determinati i livelli tariffari.

 

          Art. 7. (Art. 53 della legge n. 298)

     Il Ministro per i trasporti invierà le proposte delle tariffe e delle relative condizioni generali di applicazione, predisposte dal comitato centrale per l'albo, nonché la relazione illustrativa di cui al precedente art. 6, alle regioni ed alle rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati, che potranno far pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio le proprie eventuali osservazioni.

 

          Art. 8. (Art. 52 della legge n. 298)

     Le tariffe, determinate ai sensi dell'art. 52 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono costituite da tabelle tariffarie chilometriche che indicano i prezzi massimo e minimo da applicare per ogni 100 kg di merce trasportata in relazione alla distanza tariffaria esistente tra il luogo di carico e quello di scarico della spedizione.

     Le tariffe sono differenziate secondo le varie classi di merce, partendo dalla classe di base, e, nell'ambito di ciascuna classe, secondo le varie categorie di peso della spedizione denominate condizioni di tonnellaggio. I relativi parametri di differenziazione vengono stabiliti nelle disposizioni generali e condizioni di applicazione.

     In tali disposizioni generali e condizioni di applicazione possono inoltre essere previste maggiorazioni o riduzioni in percentuale delle tariffe per differenziarle anche in relazione alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione, ad alcune relazioni di traffico ed ai termini di consegna.

     Non è ammessa la stipulazione di contratti particolari o speciali, sotto qualsiasi forma, i quali prevedano prezzi di trasporto non compresi nella forcella e comunque non rientranti nella disciplina tariffaria prevista dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 [2] .

 

          Art. 9. (Articoli 52 e 66 della legge n. 298)

     Per attuare una differenziazione dei prezzi tariffari in relazione alla diversa natura delle merci si deve operare una suddivisione delle stesse in classi tariffarie, previa elaborazione di una nomenclatura e di una classificazione merceologica.

     La nomenclatura e classificazione delle merci ai fini tariffari deve far parte integrante, ai sensi del successivo art. 14, delle condizioni di applicazione delle tariffe e deve essere stabilita in base ai criteri di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 10. (Articoli 52 e 66 della legge n. 298)

     Per la nomenclatura delle merci si fa riferimento alla "Struttura analitica della nomenclatura uniforme per le statistiche dei trasporti (NST)", stabilita dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

     La classificazione delle merci deve essere basata sulle caratteristiche delle stesse in funzione delle prestazioni di trasporto che esse richiedono e dell'eventuale necessità dell'impiego di veicoli dotati di attrezzature particolari. A tal fine devono essere considerati in via principale i seguenti elementi:

     - l'attitudine al carico e l'ingombro della merce;

     - il condizionamento;

     - il rischio di avarie;

     - l'incompatibilità al carico promiscuo con altre merci;

     - il valore, per quanto esso incida sui costi e sulle cure nel corso del trasporto;

     - le particolari difficoltà ed i pericoli derivanti dal trasporto.

 

          Art. 11. (Articoli 52 e 66 della legge n. 298)

     Le merci vanno ordinate in tre classi.

     La suddivisione in classi deve essere stabilita secondo i seguenti criteri.

     Le merci che presentano caratteristiche medie e che richiedono prestazioni di trasporto normali vanno assegnate alla classe di base o classe normale (classe II), alla quale, in sede di formazione di prezzi, sarà riferito il prezzo medio di trasporto o prezzo di base.

     Alla classe superiore (classe I), alla quale sarà riferito un prezzo maggiore, sono attribuite le merci che richiedono condizioni, caratteristiche e prestazioni di trasporto sensibilmente più onerose mentre quelle merci che richiedono prestazioni meno onerose e necessitano di minori cure vanno assegnate ad una classe inferiore (classe III), al quale sarà riferito un prezzo inferiore a quello di base.

     Le merci indicate genericamente e quelle che danno adito a dubbi per la loro attribuzione ad una determinata classe sono assegnate alla classe normale (classe II).

 

          Art. 12. (Articoli 52 e 66 della legge n. 298)

     Per il trasporto di quelle merci che, per le loro caratteristiche peculiari ed il loro trattamento, richiedono condizioni e prestazioni di trasporto diverse da quelle normalmente fornite e più complesse, per cui le tariffe normali non sarebbero remunerative, possono essere previste tariffe speciali commisurate alle particolari esigenze del trasporto.

 

          Art. 13. (Art. 52, terzo comma, della legge n. 298)

     Nelle disposizioni generali e condizioni di applicazione delle tariffe sono stabilite le percentuali di riduzione da apportare ai livelli tariffari normalmente applicabili, commisurandole ai quantitativi di merce trasportata espressi in tonnellate-chilometro, nel caso in cui il mittente si impegni per iscritto a commissionare ad uno stesso vettore, in un periodo di tre mesi consecutivi, l'effettuazione di determinate prestazioni di trasporto.

     La prestazione globale in tonnellate-chilometro è ricavata dalla somma delle tonnellate-chilometro delle singole spedizioni effettuate nel periodo considerato. Per il calcolo delle tonnellate-chilometro di ciascuna spedizione si moltiplica il peso della merce per la distanza in base alla quale è stato calcolato il prezzo di trasporto.

     L'impegno scritto del mittente deve essere inviato, a cura del vettore, alle autorità preposte al controllo tariffario.

     Nella lettera di vettura, di cui al successivo art. 16, deve essere fatta annotazione della prestazione in tonnellate-chilometro per la quale il mittente si è impegnato.

 

          Art. 14. (Art. 53 della legge n. 298)

     Le disposizioni generali e le condizioni di applicazione delle tariffe devono contenere tutte le previsioni necessarie per una congrua applicazione delle norme tariffarie anche in relazione alle rilevanti difformità riscontrabili nel trasporto su strada.

     In particolare devono specificare gli elementi che seguono:

     ambito di applicazione;

     utilizzazione del documento di trasporto;

     definizione di spedizione;

     prestazioni rientranti nel prezzo di trasporto;

     calcolo della distanza tariffaria;

     percorsi a bordo di traghetti marittimi, lacuali e fluviali;

     ripartizione delle merci in classi tariffarie; nomenclatura e classificazione delle merci;

     determinazione dei parametri di differenziazione delle tariffe in base alle classi ed alle condizioni di tonnellaggio;

     definizione e determinazione del peso tassabile;

     spedizioni costituite da merci di classi tariffarie diverse;

     spedizioni raggruppate di merci inviate da uno stesso mittente a più destinatari;

     maggiorazioni per alcuni trasporti con determinati autoveicoli dotati di particolari attrezzature;

     condizioni per l'applicazione delle riduzioni per trasporti continuativi di quantitativi di merci espressi in tonnellate-chilometro effettuati in un determinato periodo;

     termine di pagamento del prezzo delle prestazioni di trasporto;

     prestazioni accessorie (indennizzi per la sosta, orari e giornalieri; rimborso di spese non rientranti nella tariffa, quali ad esempio, i diritti per l'utilizzazione di traghetti, ponti, autostrade e trafori e le eventuali spese gravanti sulla merce).

 

          Art. 15. (Art. 55 della legge n. 298)

     Il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un ausiliario quando è stato promosso da un mediatore o da un agente.

 

          Art. 16. (Art. 56 della legge n. 298)

     1. – Per ogni spedizione soggetta al regime tariffario è obbligatoria la compilazione del documento di trasporto di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298, denominato "lettera di vettura", in almeno quattro esemplari originali, firmati dal vettore.

     La lettera di vettura deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

     a) luogo e data di compilazione;

     b) nome e indirizzo del mittente;

     c) nome e indirizzo del vettore;

     d) luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la riconsegna;

     e) nome e indirizzo del destinatario;

     f) denominazione corrente della natura della merce; genere dell'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta;

     g) il numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri;

     h) peso lordo o, per le merci voluminose, volume in m³;

     i) istruzioni del mittente;

     j) riserve ed osservazioni del trasportatore.

     2. L'esemplare della lettera di vettura trattenuto dal vettore e quello destinato al controllo tariffario devono inoltre contenere le seguenti indicazioni:

     a) il peso tassabile;

     b) la distanza tariffaria;

     c) il riferimento alla tariffa applicata;

     d) il numero di posizione della merce risultante dalla classificazione tariffaria delle merci;

     e) altre condizioni che incidono sul prezzo di trasporto;

     f) il prezzo di trasporto, il prezzo dei servizi accessori e le spese da rimborsare al vettore;

     g) le indicazioni sull'intervento dell'ausiliario di trasporto come prescritto dall'art. 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

 

          Art. 17. (Articoli 56 e 66 della legge n. 298)

     Per i trasporti soggetti al regime tariffario previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese devono adottare, per ciascun autocarro, un giornale di bordo con copie staccabili, nel quale deve essere registrato di volta in volta, all'inizio del viaggio, ogni trasporto effettuato, con l'indicazione degli elementi atti ad individuare il trasporto stesso nonché il riferimento al documento di trasporto compilato.

 

          Art. 18. (Art. 56 della legge n. 298)

     Gli esemplari della lettera di vettura destinati al controllo, debitamente compilati, unitamente alle copie staccabili del giornale di bordo di cui al precedente art. 17, devono essere inviati, a cura del vettore, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della provincia dove ha sede l'impresa di trasporto entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i trasporti.

 

          Art. 19. (Art. 56 della legge n. 298)

     Il Ministro per i trasporti stabilirà, con propri decreti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, i modelli uniformi della lettera di vettura e del giornale di bordo e le relative modalità di impiego.

 

          Art. 20. (Art. 66 della legge n. 298)

     La distanza tariffaria, in base alla quale deve essere calcolato il prezzo di trasporto, è la distanza intercorrente tra il luogo di carico e quello di scarico della spedizione, indicata nella lettera di vettura e calcolata in base al prontuario delle distanze tariffarie annesso alle tariffe.

     Il prontuario delle distanze tariffarie deve contenere le distanze più brevi fra i capoluoghi di provincia e fra i principali centri di traffico e nodi stradali delle strade nazionali, regionali, provinciali e comunali più frequentate, escluse le autostrade con pagamento di pedaggio.

     Per la località di carico e di scarico che non figuri nel prontuario delle distanze, bisogna calcolare su di una carta stradale al 1:200.000 la distanza fra detta località e quella più vicina, contenuta nel prontuario e posta sul percorso previsto, e quindi sommarla alla distanza del tratto di percorso rilevata dal prontuario stesso.

     Ai fini del calcolo del prezzo di trasporto per le distanze inferiori a 10 km si conteggiano 10 km.

 

          Art. 21. (Art. 66 della legge n. 298)

     Il controllo tariffario deve espletarsi in tre diverse forme:

     controllo sulla base dei documenti di trasporto inviati dalle singole imprese, ad opera degli uffici provinciali M.C.T.C.;

     controllo su strada, nel corso del trasporto, ad opera degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.;

     controllo presso le imprese di trasporto, i mittenti, i destinatari e gli ausiliari del trasporto ad opera dei funzionari della Direzione generale M.C.T.C. e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

     Il Ministro per i trasporti stabilirà le relative modalità operative.


[1] Abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, a decorrere dalla data ivi indicata.

[2]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82.