§ 93.9.98 - D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114.
Modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:24/04/2003
Numero:114


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'articolo 3 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è inserito il seguente
Art. 2.      1. L'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'articolo 5 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguente modificazioni


§ 93.9.98 - D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114.

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

(G.U. 23 maggio 2003, n. 118)

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'articolo 3 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è inserito il seguente:

     "Art. 3 bis.

     1. La società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonché della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente, opera di preminente interesse nazionale, è organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, ed è, pertanto, sottoposta al rispetto delle procedure previste da tali direttive ed eventuali successive modificazioni per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, lavori e servizi; la società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che la riguardano.".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4.

     1. Il collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente è opera di preminente interesse nazionale. Al finanziamento dei relativi interventi e alla loro realizzazione si provvede secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni.

     2. All'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dell'opera si provvede ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.

     3. All'approvazione del progetto esecutivo provvede il consiglio di amministrazione della società concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al comma 6.

     4. In caso di mancata approvazione del progetto preliminare resteranno a carico della società concessionaria le relative spese ivi comprese quelle per gli studi e lavori preparatori.

     5. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultino necessarie in corso d'opera sono autorizzate dal consiglio di amministrazione della società concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al comma 6.

     6. La società concessionaria provvede alla costituzione, con oneri a proprio carico, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il Comitato scientifico rende, in particolare, parere al consiglio di amministrazione della Società, in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera ed alle varianti. Il Comitato scientifico è composto da 9 membri scelti, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza.

     7. In considerazione del carattere eccezionale dell'opera e della entità dei mezzi finanziari occorrenti per la sua realizzazione da reperire sul mercato, il carico di interessi passivi e di ogni altro onere finanziario facente capo alla società concessionaria, nei primi 7 anni di gestione, potrà essere capitalizzato in bilancio fra le immobilizzazioni immateriali ed essere ammortizzato, per un periodo superiore a quello massimo previsto dall'articolo 2426 del codice civile, per tutta la durata della concessione e con determinazione del consiglio di amministrazione della società, con il consenso del collegio sindacale.".

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 5 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5.

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la funzione di concedente della società Stretto di Messina S.p.A. e per l'effetto subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad ANAS e a RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. nei rapporti con la società concessionaria di cui alla convenzione in data 27 dicembre 1985.

     2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sulle attività della società concessionaria avvalendosi, ove non vi siano specifiche professionalità interne, della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Ove ne ravvisi la necessità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; il commissario è nominato con le modalità procedurali indicate all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

     3. La società concessionaria provvede direttamente, ovvero mediante contraenti generali o concessionario di costruzione e gestione alle operazioni di esproprio delle aree necessarie, alla costruzione degli interventi affidatigli.

     4. Gli interventi relativi al collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente sono dichiarati di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

     5. Per quanto non previsto dalla presente legge agli interventi relativi alla realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e successive modificazioni.".

 

          Art. 4.

     1. L'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7.

     1. Alla disciplina dei rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società concessionaria relativi alla costruzione del collegamento viario e ferroviario ed all'esercizio del collegamento stradale tra la Sicilia ed il continente si provvede, con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni dall'approvazione del progetto preliminare.

     2. La convenzione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria.

     3. In particolare la convenzione, nel quadro delle previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina, tra l'altro:

     a) il programma di costruzione di tutte le opere, fissando i relativi termini di ultimazione e quelli di avvio della gestione;

     b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche delle opere da eseguire e lo standard dei servizi;

     c) le modalità di realizzazione delle prestazioni da parte della società Stretto di Messina S.p.A., secondo le disposizioni e le procedure previste, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni, mediante affidamento ad uno o più contraenti generali o mediante concessione di costruzione e gestione;

     d) le modalità ed i termini per il collaudo delle opere secondo le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonché per l'entrata in esercizio del collegamento sia stradale che ferroviario;

     e) le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza da parte del concedente, ferma restando la responsabilità a carico della concessionaria sia della progettazione che dell'esecuzione dei lavori;

     f) le modalità per la riconsegna all'Amministrazione statale dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione;

     g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti;

     h) casi in cui lo Stato può esercitare il riscatto anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente legge, nonché i termini e le modalità per l'esercizio del riscatto stesso;

     i) l'assunzione da parte della concessionaria di tutti i costi di progettazione, costruzione e di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera, nonché delle spese di esercizio del collegamento stradale per l'intera durata della concessione;

     l) il piano economico-finanziario, la durata della concessione e l'eventuale contributo da accordare in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico-finanziario stesso, nonché le modalità di corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; la previsione che alla approvazione del progetto definitivo dell'opera, nonché all'entrata in esercizio del collegamento sullo stretto, sarà accertato il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo da corrispondere alla società concessionaria per gli aumenti di costo derivanti da forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti da richieste del concedente; l'eventuale contributo integrativo sarà determinato in stretta osservanza del piano economico-finanziario ed ai relativi oneri si farà fronte con le risorse stanziate annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

     m) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico-finanziario, con la indicazione del valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione; le modalità finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione e le modalità di revisione periodica del piano economico-finanziario;

     n) le modalità di reperimento, da parte della società concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo conto della possibilità di cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;

     o) la eventuale partecipazione al capitale della società Stretto di Messina S.p.A. di altri soggetti pubblici e privati; in tale caso saranno apportate le conseguenti modifiche allo statuto della società stessa;

     p) le modalità e i termini per la manutenzione e gestione delle opere, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;

     q) la devoluzione in favore della concessionaria degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento stradale;

     r) l'entità e le modalità di versamento del canone da corrispondersi alla concessionaria da RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per l'esercizio degli impianti ferroviari, per il primo anno di esercizio, nonché i criteri e le modalità da seguire per la determinazione del canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e relative modalità di versamento;

     s) i criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe di pedaggio determinate in misura tale da favorire una giusta politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno;

     t) la possibilità di deferire al giudizio di un collegio arbitrale, secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le eventuali controversie tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la società concessionaria, dall'altra, relative alla esecuzione, interpretazione e risoluzione della convenzione;

     u) l'inserimento, negli atti contrattuali di affidamento dell'opera a terzi, della facoltà della società Stretto di Messina S.p.A. di recedere dal contratto ove il progetto redatto dall'affidatario dopo l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche alle opere ovvero aumenti di prezzo.".

 

          Art. 5.

     1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguente modificazioni:

     a) all'articolo 1, primo comma, la parola: "prevalente" è sostituita dalla seguente: "preminente"; il quinto comma è abrogato;

     b) all'articolo 2:

     1) al primo comma sono aggiunte, alla fine del secondo capoverso, le seguenti parole: ", nonché lo svolgimento di ogni connessa attività anche attraverso società partecipate; a fronte di eventuali contributi per lo svolgimento di attività connesse si procederà alla separazione dei relativi flussi contabili.";

     2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "lo statuto deve altresì prevedere la previa designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la nomina di tre degli altri amministratori";

     3) il terzo comma è abrogato;

     c) all'articolo 3, il terzo comma è abrogato;

     d) l'articolo 6 è abrogato;

     e) all'articolo 9:

     1) il sesto comma è abrogato;

     2) al settimo comma le parole: "la stessa" sono sostituite dalla seguente: "successiva";

     3) l'ottavo comma è abrogato.