§ 93.9.33 - Legge 28 marzo 1968, n. 384.
Finanziamento per provvedere alle spese occorrenti per lo studio dei problemi relativi alla realizzazione del collegamento viario e ferroviario [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:28/03/1968
Numero:384


Sommario
Art. 1.      L'Azienda nazionale autonoma delle strade in collaborazione con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la parte di competenza di questa, e sentito il Consiglio nazionale delle [...]
Art. 2.      Per l'attuazione della presente legge è stanziata nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1968, in apposito capitolo da istituire, la somma [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione, rispettivamente di 200 milioni e di 500 milioni, dei capitoli n. 261 e 505 dello stato di previsione [...]


§ 93.9.33 - Legge 28 marzo 1968, n. 384. [1]

Finanziamento per provvedere alle spese occorrenti per lo studio dei problemi relativi alla realizzazione del collegamento viario e ferroviario sullo stretto di Messina.

(G.U. 13 aprile 1968, n. 96)

 

     Art. 1.

     L'Azienda nazionale autonoma delle strade in collaborazione con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la parte di competenza di questa, e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, è autorizzata ad effettuare un concorso di idee o di progetti di massima, cui può partecipare qualsiasi ente, organizzazione e privato, anche stranieri, da concludersi entro il 30 marzo 1969, per stabilire se e con quali sistemi possa essere effettuato il collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.

     Il Ministro per i lavori pubblici emana apposito bando e regolamento di concorso.

     Al fine dell'espletamento del concorso, l'azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a valersi di tecnici anche estranei alle amministrazioni dello Stato o stranieri e può acquisire, gratuitamente o dietro corrispettivo, i risultati di indagini che siano state o saranno effettuate da privati od enti pubblici.

     L'acquisizione è disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, e per la parte relativa alle opere ferroviarie, anche il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Con lo stesso decreto è stabilito l'ammontare del corrispettivo.

     Con le stesse modalità, si provvede al conferimento degli incarichi di cui al precedente comma ed alla determinazione dei relativi compensi, anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

 

          Art. 2.

     Per l'attuazione della presente legge è stanziata nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1968, in apposito capitolo da istituire, la somma di lire 700 milioni.

     Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1968 possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione, rispettivamente di 200 milioni e di 500 milioni, dei capitoli n. 261 e 505 dello stato di previsione della spesa dell'azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1968.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.