§ 93.9.2c - Legge 19 ottobre 1965, n. 1197.
Modifica dell'art. 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:19/10/1965
Numero:1197


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, viene così modificato


§ 93.9.2c - Legge 19 ottobre 1965, n. 1197.

Modifica dell'art. 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

(G.U. 9 novembre 1965, n. 279).

 

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, viene così modificato:

     "Per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati i quali, pur restando distanziati dai percorsi previsti nella rete stessa, ne risultino tuttavia direttamente interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà alla realizzazione dei raccordi con la costruzione di nuovi tronchi aventi sia le caratteristiche di autostrade senza pedaggio, sia le caratteristiche di strade statali, utilizzando, ove possibile, strade esistenti.

     I raccordi aventi caratteristiche di autostrade saranno riconosciuti come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici".