§ 93.4.226 - D.P.C.M. 5 giugno 1992, n. 473.
Regolamento recante la disciplina del trasferimento agli enti locali dei fondi relativi ai dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato trasferiti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:05/06/1992
Numero:473


Sommario
Art. 1.      1. In attuazione dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il trasferimento agli enti locali dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico [...]
Art. 2.      1. Entro il mese di luglio 1992 l'Ente ferrovie dello Stato comunica al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e al Ministero dell'interno il personale [...]
Art. 3.      1. Il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, ad effettuare, entro il 30 settembre 1992, e occorrenti variazioni di bilancio per il trasferimento dei fondi [...]
Art. 4.      1. Entro il 30 settembre 1992, il Ministero dell'interno provvede, secondo le procedure vigenti, all'attribuzione agli enti locali dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, [...]
Art. 5.      1. Per i trasferimenti di personale sottoposto a mobilità per ciascuno degli anni successivi al 1991, il trasferimento dei fondi dall'Ente ferrovie dello Stato agli enti [...]
Art. 6.      1. Sino a tutto il 30 giugno 1993, alla corresponsione del trattamento economico al personale trasferito agli enti locali nel corso dell'anno 1992 provvede direttamente [...]
Art. 7.      1. Il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, ad effettuare, entro il 30 aprile 1993, le occorrenti variazioni di bilancio, per il trasferimento dei fondi di [...]
Art. 8.      1. Entro il 31 luglio 1993, il Ministero dell'interno provvede, secondo le procedure vigenti, all'attribuzione dei fondi relativi al periodo 1° luglio-31 dicembre 1993 [...]
Art. 9.      1. Per il personale trasferito a seguito della mobilità in ciascuno degli anni successivi al 1992, il trasferimento dei fondi è disciplinato, con corrispondente [...]
Art. 10.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 93.4.226 - D.P.C.M. 5 giugno 1992, n. 473.

Regolamento recante la disciplina del trasferimento agli enti locali dei fondi relativi ai dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato trasferiti con le modalità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

(G.U. 5 dicembre 1992, n. 287)

 

 

     Art. 1.

     1. In attuazione dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il trasferimento agli enti locali dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico del personale dell'Ente ferrovie dello Stato sottoposto a mobilità verso gli enti locali medesimi è disciplinato dagli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     1. Entro il mese di luglio 1992 l'Ente ferrovie dello Stato comunica al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e al Ministero dell'interno il personale trasferito agli enti locali a tutti il 31 dicembre 1991 con apposito elenco nominativo, specificando:

     a) dati anagrafici di ciascun dipendente;

     b) qualifica, categoria, profilo professionale, data di trasferimento di ogni singolo dipendente;

     c) il trattamento economico fondamentale annuo lordo (stipendio base, retribuzione di anzianità o per classi e scatti, indennità integrativa speciale, assegni famiglia, 13 mensilità);

     d) l'amministrazione di destinazione;

     e) l'ammontare complessivo dei trattamenti economici fondamentali dovuti al personale sottoposto a mobilità dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1992 nonchè l'ammontare complessivo annuo dovuto a decorrere dall'anno 1992.

 

          Art. 3.

     1. Il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, ad effettuare, entro il 30 settembre 1992, e occorrenti variazioni di bilancio per il trasferimento dei fondi del cap. 4634 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

     2. L'ammontare annuo dei trattamenti economici di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), costituisce base per la determinazione degli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 1993.

     3. Il trattamento economico a favore del personale dell'Ente ferrovie dello Stato trasferito negli enti locali entro il 31 dicembre 1991 è corrisposto sino al 30 settembre 1992 dall'ente medesimo e l'onere è a suo carico.

 

          Art. 4.

     1. Entro il 30 settembre 1992, il Ministero dell'interno provvede, secondo le procedure vigenti, all'attribuzione agli enti locali dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).

     2. Per ciascuno degli anni 1993 e successivi, gli importi relativi alle remunerazioni da corrispondere al personale trasferito a tutto il 31 dicembre 1991 sono attribuiti, entro il 30 aprile, dal Ministero dell'interno al netto delle somme non più dovute per il personale che sia cessato dal servizio per qualsiasi causa. A tal fine, ciascun ente locale comunica al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio, l'elenco del personale che, trasferito a seguito di mobilità, sia cessato dal servizio nell'anno precedente.

 

          Art. 5.

     1. Per i trasferimenti di personale sottoposto a mobilità per ciascuno degli anni successivi al 1991, il trasferimento dei fondi dall'Ente ferrovie dello Stato agli enti locali è disciplinato dagli articoli seguenti.

 

          Art. 6.

     1. Sino a tutto il 30 giugno 1993, alla corresponsione del trattamento economico al personale trasferito agli enti locali nel corso dell'anno 1992 provvede direttamente l'Ente ferrovie dello Stato.

     2. Entro il 31 gennaio 1993, l'Ente ferrovie dello Stato comunica al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e al Ministero dell'interno il personale trasferito nel corso dell'anno 1992 don apposito elenco nominativo, specificando:

     1) gli elementi indicati all'art. 2, lettere a), b), c) e d);

     2) l'ammontare complessivo dei trattamenti economici fondamentali dovuti al personale trasferito per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1993;

     3) l'ammontare complessivo annuo dei trattamenti economici fondamentali dovuti al predetto personale a decorrere dall'anno 1994.

 

          Art. 7.

     1. Il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, ad effettuare, entro il 30 aprile 1993, le occorrenti variazioni di bilancio, per il trasferimento dei fondi di cui all'art. 6, comma 2, punto 2), del cap. 4634 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

     2. L'ammontare annuo di cui all'art. 6, comma 2, punto 3), costituisce base per la determinazione degli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 1 a decorrere dell'anno 1994.

 

          Art. 8.

     1. Entro il 31 luglio 1993, il Ministero dell'interno provvede, secondo le procedure vigenti, all'attribuzione dei fondi relativi al periodo 1° luglio-31 dicembre 1993 agli enti locali cui è stato trasferito il personale nel corso dell'anno 1992.

     2. Per ciascuno degli anni 1994 e successivi, gli importi relativi alle remunerazioni da corrispondere al personale trasferito, sono attribuiti, entro il 30 aprile, dal Ministero dell'interno al netto delle somme non più dovute per il personale che sia cessato dal servizio per qualsiasi causa. A tal fine, ciascun ente locale comunica al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio, l'elenco del personale che, trasferito a seguito di mobilità, sia cessato dal servizio nell'anno precedente.

 

          Art. 9.

     1. Per il personale trasferito a seguito della mobilità in ciascuno degli anni successivi al 1992, il trasferimento dei fondi è disciplinato, con corrispondente aggiornamento dei termini, dalle disposizioni recate dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

 

          Art. 10.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.