§ 93.4.192 - Legge 28 settembre 1977, n. 736.
Assunzione e sistemazione a ruolo del personale già dipendente da organismi militari operanti nell'ambito della NATO e destinato all'Azienda [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:28/09/1977
Numero:736


Sommario
Art. 1.      Gli ex dipendenti da organismi militari operanti nell'ambito della Comunità atlantica, già assegnati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in applicazione [...]
Art. 2.      Ciascuno degli interessati, in servizio presso le ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà sistemato a ruolo, anche in eccedenza [...]
Art. 3.      A tutti i destinatari della presente legge sono estese, per il periodo di servizio dai medesimi prestato nella posizione di non di ruolo, le norme vigenti per il [...]
Art. 4.      Coloro che non avranno ottemperato nei termini stabiliti all'obbligo di cui alla lettera b) del precedente art. 2, dovranno essere destinati ad altre funzioni della [...]
Art. 5.      Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 della legge 9 marzo 1971, n. 98, coloro i quali si sono valsi della facoltà di opzione prevista dallo stesso articolo per [...]
Art. 6.      Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato a tutto l'anno 1977 in complessive lire 717 milioni, si fa fronte con le disponibilità recate [...]


§ 93.4.192 - Legge 28 settembre 1977, n. 736. [1]

Assunzione e sistemazione a ruolo del personale già dipendente da organismi militari operanti nell'ambito della NATO e destinato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 13 ottobre 1977, n. 280)

 

 

     Art. 1.

     Gli ex dipendenti da organismi militari operanti nell'ambito della Comunità atlantica, già assegnati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in applicazione della legge 9 marzo 1971, n. 98, sono considerati nella posizione di personale non di ruolo con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva destinazione all'impiego ferroviario.

     L'assunzione avviene nella qualifica di operaio qualificato ovvero in quella di operaio specializzato non di ruolo in relazione all'inquadramento professionale riconosciuto dall'apposita commissione di cui all'art. 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98.

 

          Art. 2.

     Ciascuno degli interessati, in servizio presso le ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà sistemato a ruolo, anche in eccedenza alla disponibilità della pianta organica della qualifica d'inquadramento, a condizione che:

     a) abbia compiuto il periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 9 marzo 1971, n. 98;

     b) abbia conseguito, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i termini stabiliti dal vigente ordinamento ferroviario, le abilitazioni eventualmente prescritte per l'espletamento di determinati servizi inerenti alla qualifica con la quale dovrà essere sistemato a ruolo;

     c) risulti in possesso di tutti i requisiti generali prescritti per l'ammissione nel personale di ruolo ferroviario, ad eccezione del limite massimo di età e del titolo di studio richiesto per la qualifica da conferire.

     Il collocamento, nei relativi ruoli organici, di coloro per i quali si saranno verificate le condizioni di cui alle lettere a), b), c), sarà disposto in soprannumero in quanto occorra.

 

          Art. 3.

     A tutti i destinatari della presente legge sono estese, per il periodo di servizio dai medesimi prestato nella posizione di non di ruolo, le norme vigenti per il personale stabile delle ferrovie dello Stato, salvo quanto stabilito nel successivo articolo.

 

          Art. 4.

     Coloro che non avranno ottemperato nei termini stabiliti all'obbligo di cui alla lettera b) del precedente art. 2, dovranno essere destinati ad altre funzioni della qualifica già rivestita, per l'espletamento delle quali non è richiesto dall'ordinamento ferroviario il possesso di determinate abilitazioni.

 

          Art. 5.

     Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 della legge 9 marzo 1971, n. 98, coloro i quali si sono valsi della facoltà di opzione prevista dallo stesso articolo per mantenere il trattamento previdenziale INPS, dovranno essere collocati a riposo al compimento del 60° anno di età; tutti gli altri saranno invece iscritti al Fondo pensioni per il personale ferroviario, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, all'atto del passaggio a ruolo e collocati a riposo al compimento del limite di età previsto per la qualifica rivestita e dell'anzianità minima utile per conseguire la pensione, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'art. 165 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni.

 

          Art. 6.

     Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato a tutto l'anno 1977 in complessive lire 717 milioni, si fa fronte con le disponibilità recate dai capitoli relativi alle spese di personale dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere di lire 245 milioni relativo all'anno finanziario 1978 si provvederà a carico degli stanziamenti iscritti per tale anno nei corrispondenti capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.