§ 93.4.158 - Legge 29 dicembre 1969, n. 1041.
Determinazione degli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:29/12/1969
Numero:1041


Sommario
Art. 1.      L'organico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stabilito in 200.000 posti, così ripartiti
Art. 2.      In sede di prima attuazione della presente legge i contingenti da aggiungere alla dotazione delle singole qualifiche quali risultano dagli attuali organici saranno [...]
Art. 3.      I posti in aumento alle varie qualifiche, di cui al precedente art. 2 possono essere coperti entro i limiti di spesa previsti dall'art. 7 della legge 13 agosto 1969, n. [...]
Art. 4.      Il disposto della legge 12 novembre 1968, n. 1203 è applicabile ai concorsi per cantonieri ed assistenti di stazione per le necessità, rispettivamente, delle qualifiche [...]


§ 93.4.158 - Legge 29 dicembre 1969, n. 1041. [1]

Determinazione degli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 15 gennaio 1970, n. 12)

 

 

     Art. 1.

     L'organico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stabilito in 200.000 posti, così ripartiti:

Personale direttivo

2.093

Personale degli uffici

20.600

Personale dell'esercizio

177.307

 

          Art. 2.

     In sede di prima attuazione della presente legge i contingenti da aggiungere alla dotazione delle singole qualifiche quali risultano dagli attuali organici saranno stabiliti con motivato decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

 

          Art. 3.

     I posti in aumento alle varie qualifiche, di cui al precedente art. 2 possono essere coperti entro i limiti di spesa previsti dall'art. 7 della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in modo da assicurare l'effettivo impiego del personale occorrente alle scadenze stabilite dalla legge stessa.

 

          Art. 4.

     Il disposto della legge 12 novembre 1968, n. 1203 è applicabile ai concorsi per cantonieri ed assistenti di stazione per le necessità, rispettivamente, delle qualifiche di guardiano e di gestore.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.