§ 93.4.132 - Legge 3 febbraio 1965, n. 14.
Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:03/02/1965
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, le assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello nelle ferrovie e tramvie esercitate dalla [...]
Art. 2.      Le assuntorie di cui al precedente articolo devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato generale della [...]
Art. 3.      Le assuntorie di stazione o fermata si distinguono in quattro categorie: A, B, C e D
Art. 4.      E' demandato all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio di stabilire, sentite l'azienda e le [...]
Art. 5.      L'aspirante ad una assuntoria, oltre a possedere i requisiti della maggiore età, della buona condotta morale e civile ed essere dotato di sana e robusta costituzione [...]
Art. 6.      La concessione di una assuntoria ha luogo per contratto di durata triennale, con rinnovo tacito se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza
Art. 7.      All'assuntore compete un canone annuo, determinato in relazione alle categorie di cui al precedente art. 3, diviso in tredici quote, da corrispondersi ciascuna [...]
Art. 8.      L'assuntore è tenuto ad osservare nei riguardi dei coadiutori e comunque dei suoi dipendenti tutte le prescrizioni che dalla vigente legislazione siano stabilite per la [...]
Art. 9.      Gli assuntori sono obbligatoriamente iscritti, a cura delle aziende, alle assicurazioni sociali di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e [...]
Art. 10.      Per l'assistenza medica, ospedaliera e farmaceutica, nei casi di malattia propria e dei familiari, è esteso agli assuntori il trattamento praticato dalle Casse di [...]
Art. 11.      In caso di scadenza o risoluzione del contratto, l'assuntore, entro il termine fissato dall'azienda, deve lasciare liberi i locali da lui occupati
Art. 12.      All'assuntore spetta: 1) un riposo continuativo giornaliero non inferiore alle 10 ore ed in nessun caso inferiore ad 8 ore; 2) il riposo settimanale ed il godimento di [...]
Art. 13.      E' fatto obbligo agli assuntori di stazione, fermata e passaggi a livello di osservare e fare osservare dai propri coadiutori e dipendenti le prescrizioni che siano [...]
Art. 14.      Gli assuntori di passaggi a livello, oltre a curare la manovra e la conservazione e lubrificazione dei cancelli, delle barriere e relativi meccanismi ed accessori, [...]
Art. 15.      L'azienda deve fornire all'assuntore le materie di consumo necessarie per l'accensione del fanale a mano, dei fanali da illuminazione, dei segnali di protezione del [...]
Art. 16.      Con apposite convenzioni potrà essere regolato l'affitto di locali nonchè l'occupazione di suolo adiacente all'impianto e da destinare all'esercizio di attività varie, [...]
Art. 17.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio


§ 93.4.132 - Legge 3 febbraio 1965, n. 14.

Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione.

(G.U. 15 febbraio 1965, n. 40)

 

 

     Art. 1.

     Ferme restando le norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, le assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello nelle ferrovie e tramvie esercitate dalla industria privata sono regolate dalle norme seguenti.

 

          Art. 2.

     Le assuntorie di cui al precedente articolo devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e possono comprendere i servizi di biglietteria, di ricevimento e spedizione delle merci, di pulizia, custodia e sorveglianza dei locali, impianti e piazzali, di custodia dei beni aziendali, delle merci e valori e del materiale rotabile che si trovi nella stazione o fermata.

     L'assuntoria di stazione o fermata può anche comprendere il servizio di manovra, di sorveglianza e di custodia dei passaggi a livello ad essa contigui.

     Non è consentito affidare ai titolari delle assuntorie compiti o mansioni inerenti al movimento ed alla circolazione dei treni, tranne che si tratti di coadiuvare, in circostanze straordinarie e impreviste e dietro richiesta della Direzione di esercizio o del dirigente unico, gli agenti che ne siano responsabili.

     Le norme della presente legge si applicano anche alle assuntorie degli scali dei servizi della navigazione interna.

 

          Art. 3.

     Le assuntorie di stazione o fermata si distinguono in quattro categorie: A, B, C e D.

     La classificazione ha luogo con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile sulla base della media giornaliera dei treni che siano risultati in fermata nel precedente anno solare e della entità delle altre eventuali prestazioni di servizio.

     Per il computo della media di cui al presente articolo si tiene conto anche dei treni festivi, stagionali, straordinari e merci.

     Anche le assuntorie di passaggi a livello si distinguono in quattro categorie in relazione al numero dei treni in transito e secondo i criteri e le modalità indicati nei commi precedenti.

 

          Art. 4.

     E' demandato all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio di stabilire, sentite l'azienda e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, se e quanti coadiutori debba avere alle sue dipendenze il titolare di una assuntoria di stazione o fermata tenuto conto delle prestazioni complessivamente necessarie per il funzionamento della assuntoria ed avuto riguardo, per i coadiutori, a quanto disposto dalla presente legge per i riposi e le ferie.

     I coadiutori, che saranno assunti col consenso dell'azienda e possono essere persone di famiglia dell'assuntore, debbono possedere gli stessi requisiti che dall'art. 5 sono prescritti per gli assuntori. Essi devono essere sostituiti, anche dietro richiesta dell'azienda, quando divengano fisicamente inidonei, si dimostrino incapaci e commettano irregolarità o negligenze gravi.

     L'assuntore è responsabile rispetto alla direzione di esercizio dell'operato dei coadiutori.

 

          Art. 5.

     L'aspirante ad una assuntoria, oltre a possedere i requisiti della maggiore età, della buona condotta morale e civile ed essere dotato di sana e robusta costituzione fisica, deve avere i requisiti fisici necessari per il disimpegno dei servizi a lui affidati in applicazione delle disposizioni emanate con la presente legge.

     Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, costituisce titolo di precedenza per la concessione di una assuntoria la qualità di ex agente dell'azienda presso la quale è da istituire l'assuntoria stessa.

 

          Art. 6.

     La concessione di una assuntoria ha luogo per contratto di durata triennale, con rinnovo tacito se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.

     A garanzia dei valori e del denaro dei quali abbia il maneggio, l'assuntore è tenuto a prestare cauzione in denaro, da depositare nelle mani del direttore di esercizio.

     E' in facoltà dell'azienda di consentire che il deposito della cauzione abbia luogo mediante trattenute mensili sul canone di assuntoria, purchè l'importo della cauzione risulti interamente versato entro il termine massimo di tre anni.

     La cauzione è restituita quando, venuto a cessare il contratto di assuntoria, siano stati definiti tutti i rapporti tra l'azienda e l'assuntore.

     L'azienda ha facoltà di rivalersi sulla cauzione dei propri crediti verso l'assuntore, nonchè dei danni che per sua colpa abbia subìto.

 

          Art. 7.

     All'assuntore compete un canone annuo, determinato in relazione alle categorie di cui al precedente art. 3, diviso in tredici quote, da corrispondersi ciascuna mensilmente e delle quali l'ultima in occasione delle feste natalizie.

     Detto canone sarà determinato mediante accordi tra le associazioni sindacali di categoria.

     In mancanza di tali accordi o qualora questi non siano comunque applicabili, il canone di cui al primo comma sarà determinato dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio, sentite le associazioni sindacali di categoria.

     Nella determinazione del canone dovrà inoltre tenersi conto delle quote aggiuntive da corrispondersi all'assuntore per ciascun coadiutore, nonchè degli oneri relativi alla previdenza e assistenza sociale obbligatoria dei coadiutori.

     Per ciascun giorno di assenza dal servizio per malattia, all'assuntore compete per i primi cinque giorni della malattia, la metà di un trentesimo della quota mensile del canone di cui ai precedenti commi, mentre per i giorni successivi e fino al 180° giorno di assenza compete l'intera quota mensile del canone.

 

          Art. 8.

     L'assuntore è tenuto ad osservare nei riguardi dei coadiutori e comunque dei suoi dipendenti tutte le prescrizioni che dalla vigente legislazione siano stabilite per la tutela, la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in genere.

 

          Art. 9.

     Gli assuntori sono obbligatoriamente iscritti, a cura delle aziende, alle assicurazioni sociali di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e all'assicurazione contro la tubercolosi. Essi sono inoltre assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

     Le contribuzioni dovute per le forme di previdenza sopra indicate si applicano su quanto è corrisposto dall'azienda all'assuntore, escluse le quote aggiuntive di cui al quarto comma dell'art. 7.

 

          Art. 10.

     Per l'assistenza medica, ospedaliera e farmaceutica, nei casi di malattia propria e dei familiari, è esteso agli assuntori il trattamento praticato dalle Casse di soccorso ai propri iscritti.

     Il contributo per tali prestazioni, a carico dell'azienda per sette ottavi e dell'assuntore per un ottavo, è stabilito nella misura di due terzi dell'aliquota contributiva dovuta alla Cassa di soccorso cumulativamente dall'azienda e da ciascun iscritto.

     Alla copertura dell'eventuale disavanzo di esercizio della Cassa di soccorso l'azienda e gli assuntori concorrono nella stessa misura prevista dalle vigenti disposizioni per gli iscritti alla Cassa stessa, in proporzione dell'aliquota contributiva.

 

          Art. 11.

     In caso di scadenza o risoluzione del contratto, l'assuntore, entro il termine fissato dall'azienda, deve lasciare liberi i locali da lui occupati.

     E' in facoltà dell'azienda di disporre l'immediata risoluzione del contratto di assuntoria, previa autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale per la motorizzazione civile e per il traffico:

     1) per sopravvenuta inidoneità ed impossibilita dell'assuntore ad assolvere l'incarico;

     2) per ingiustificato allontanamento dell'assuntore dal servizio per oltre cinque giorni anche non continuativi in un semestre;

     3) per intervenuta condanna penale per delitto non colposo, sia pure con sospensione condizionale della pena;

     4) per ripetuti gravi inadempimenti agli obblighi che incombono agli assuntori in conformità della presente legge e del contratto stipulato con l'azienda;

     5) per ripetuti atti riprovevoli e contegno inurbano ed indecoroso.

     La facoltà di cui al secondo comma compete all'azienda nel caso di soppressione, per qualsiasi motivo, del servizio dato in assuntoria. In tal caso l'assuntore sarà preferito nell'assegnazione di altri appalti.

     Nei su elencati casi di immediata risoluzione del contratto il canone mensile compete all'assuntore soltanto sino al giorno di disimpegno del servizio.

 

          Art. 12.

     All'assuntore spetta: 1) un riposo continuativo giornaliero non inferiore alle 10 ore ed in nessun caso inferiore ad 8 ore; 2) il riposo settimanale ed il godimento di festività infrasettimanali salvo che esigenze di servizio non ne impongano il rinvio ad un giorno successivo.

     All'assuntore spetta un periodo di ferie di giorni 15 per ogni anno.

     L'assuntore durante le assenze per malattia, nel periodo delle ferie, in occasione del riposo settimanale e delle festività infrasettimanali, deve farsi sostituire da persona da lui preventivamente designata ed accettata dalla Direzione di esercizio; l'onere relativo alle predette sostituzioni, in ragione di un trentesimo della quota mensile del canone per ogni giornata di sostituzione, è a carico dell'azienda.

     L'assuntore non può comunque allontanarsi dal servizio senza avere preventivamente avvertito il direttore di esercizio o il dirigente unico ed averne avuto preventivo benestare.

     Fermo restando il disposto del secondo comma, punto 2) del precedente art. 11, in caso di assenza non autorizzata, la quota mensile del canone potrà essere ridotta di tanti trentesimi quanti siano i giorni di assenza, nonchè della spesa che l'azienda abbia sostenuta per provvedere direttamente alla sostituzione.

     Ai coadiutori spettano le ferie ed i riposi nella stessa misura prevista dalla presente legge per gli assuntori.

 

          Art. 13.

     E' fatto obbligo agli assuntori di stazione, fermata e passaggi a livello di osservare e fare osservare dai propri coadiutori e dipendenti le prescrizioni che siano indicate nel contratto di conferimento dell'assuntoria, nonchè le altre prescrizioni contemplate dal regolamento di esercizio e dagli ordini di servizio aziendali.

     In particolare poi essi sono tenuti:

     1) a conoscere tutte le disposizioni relative al servizio ed a tenere aggiornati tutti gli avvisi che sono ad essi affidati per la conoscenza del pubblico;

     2) a provvedere alla regolare tenuta del servizio di amministrazione e contabilità inerente al traffico di viaggiatori e merci;

     3) ad assicurare, oltre ai servizi di cui al precedenteart. 2, anche il servizio eventualmente loro affidato relativamente ai segnali fissi di protezione ed ai passaggi a livello;

     4) ad effettuare le operazioni di cui al terzo comma dell'art. 2;

     5) a portare in servizio ed a far portare dai coadiutori e dipendenti il berretto o altro segno distintivo che sia prescritto dalla Direzione dell'esercizio e da questa fornito.

 

          Art. 14.

     Gli assuntori di passaggi a livello, oltre a curare la manovra e la conservazione e lubrificazione dei cancelli, delle barriere e relativi meccanismi ed accessori, devono anche provvedere alla pulizia ed innaffiamento della sede stradale e ferroviaria nei modi e con i mezzi che siano prescritti dalla Direzione di esercizio nonchè alla pulitura degli intervalli fra le rotaie e controrotaie ed alla accensione e sorveglianza sia dei fanali dei quali sia eventualmente munito l'attraversamento, sia dei fanali che dei segnali fissi eventualmente ad essi affidati.

     Gli assuntori di passaggi a livello sono anche obbligati a:

     1) presenziare al passaggio dei treni, vigilando allo scopo dal posto di guardia loro assegnato e prestando particolare attenzione ai segnali annessi ai treni, onde rendersi tempestivamente conto degli eventuali treni straordinari e supplementari e delle locomotive di ritorno;

     2) proteggere con appositi segnali il passaggio a livello od il tratto di linea da vigilare che fossero ostruiti per qualsiasi causa, nonchè esporre appositi segnali di arresto a protezione di treni eventualmente fermi in linea, quando ne ricevano l'ordine e semprechè a tale protezione possano provvedere senza allontanarsi dal posto di servizio;

     3) curare le regolari registrazioni delle comunicazioni telefoniche negli stampati di servizio che allo scopo verranno loro consegnati.

     E' in facoltà dell'azienda di incaricare gli assuntori di passaggi a livello dei lavori di piccola manutenzione, dei tagli dell'erba, spurgo delle acque e sistemazione della massicciata della strada per il tratto interessante l'attraversamento.

     E' fatto divieto all'assuntore di tenere nel locale adibito a posto di guardia lettini, brande e qualsiasi specie di giaciglio.

 

          Art. 15.

     L'azienda deve fornire all'assuntore le materie di consumo necessarie per l'accensione del fanale a mano, dei fanali da illuminazione, dei segnali di protezione del posto di guardia e dei segnali fissi della ferrovia, che gli sono affidati, nonchè i lubrificanti per gli apparecchi di chiusura dei passaggi a livello ed i liquidi speciali per l'innaffiamento del suolo della ferrovia e della strada in corrispondenza dell'attraversamento.

 

          Art. 16.

     Con apposite convenzioni potrà essere regolato l'affitto di locali nonchè l'occupazione di suolo adiacente all'impianto e da destinare all'esercizio di attività varie, quali rivendita tabacchi, bar, ristoranti, posteggi e simili.

 

          Art. 17.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.