§ 93.4.109 - Legge 13 maggio 1961, n. 430.
Variazione dei compensi dovuti alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione per il trasporto dei pacchi postali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:13/05/1961
Numero:430


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata e le tramvie a trazione meccanica, approvato [...]
Art. 2.      I compensi di cui al precedente articolo decorrono dal 1° luglio 1960
Art. 3.      Nessun compenso è dovuto ai concessionari di ferrovie secondarie e tramvie quando il servizio di scorta e di scambio degli effetti postali (corrispondenze e pacchi) è [...]
Art. 4.      Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'art. 1l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con i mezzi ordinari del proprio bilancio


§ 93.4.109 - Legge 13 maggio 1961, n. 430. [1]

Variazione dei compensi dovuti alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione per il trasporto dei pacchi postali.

(G.U. 31 maggio 1961, n. 133)

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata e le tramvie a trazione meccanica, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e già modificato con i regi decreti 26 novembre 1925, n. 2337, e 18 ottobre 1934, n. 1868, con il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 427, e con la legge 20 febbraio 1950, n. 101, è sostituito dalla seguente disposizione:

     "Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il corrispettivo di lire 21 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi; di lire 24 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a chilogrammi 15; di lire 28 per i pacchi di peso superiore a chilogrammi 15 fino a chilogrammi 20, senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste".

 

          Art. 2.

     I compensi di cui al precedente articolo decorrono dal 1° luglio 1960.

 

          Art. 3.

     Nessun compenso è dovuto ai concessionari di ferrovie secondarie e tramvie quando il servizio di scorta e di scambio degli effetti postali (corrispondenze e pacchi) è affidato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai propri agenti, che hanno posto gratuito nelle vetture.

 

          Art. 4.

     Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'art. 1l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con i mezzi ordinari del proprio bilancio.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.