§ 93.4.62 - Legge 15 luglio 1949, n. 435.
Miglioramenti alle misure di alcune competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:15/07/1949
Numero:435


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 [...]
Art. 2.      Il Ministro per i trasporti ha la facoltà di stabilire la data di decorrenza dei singoli provvedimenti, tenuto conto delle economie conseguibili per effetto dei [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 93.4.62 - Legge 15 luglio 1949, n. 435.

Miglioramenti alle misure di alcune competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 26 luglio 1949, n. 169)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, vengono modificate come indicato nell'allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per i trasporti ha la facoltà di stabilire la data di decorrenza dei singoli provvedimenti, tenuto conto delle economie conseguibili per effetto dei provvedimenti medesimi.

     Le date di decorrenza suddette non potranno essere in nessun caso anteriori al 1° dicembre 1948.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato alla legge 15 luglio 1949, n. 435

Modificazioni alle "Disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato" approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e aggiunte.

 

Capo V

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COTTIMI

 

     Art. 38.

     Il primo comma è soppresso.

 

Capo VII

SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO

 

     Art. 41.

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Agli agenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le 5 è corrisposto, a secondo della natura del servizio prestato e dei disagi ad esso inerenti, un soprassoldo nella misura oraria di lire 30 per la prima categoria e di lire 15 per la seconda".

     Il terzo comma è soppresso.

 

Capo VIII

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE DI MACCHINA

 

     Art. 42. Premio per ora di lavoro

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Per ogni ora impiegata nella condotta delle locomotive e delle automotrici e per le ore a disposizione del movimento è corrisposta una indennità di lire 60 al macchinista e di lire 40 all'aiuto macchinista".

     L'ultimo periodo del paragrafo sub-a)

     "così pure... alla stazione e viceversa" è soppresso.

     Il punto 1° del terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Per due terzi del tempo impiegato:

     nelle manovre in residenza;

     nell'esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina;

     nei servizi locali, cioè quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni e scali della stessa località o considerati tali per decisioni del direttore generale.

     "Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni e scali di particolare importanza, il direttore generale ha però la facoltà di autorizzare il pagamento in misura intera dei compensi previsti dal primo comma".

     Il punto 2° del terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio e nella riserva presenziata".

 

     Art. 43. Indennità di pernottazione

     E' sostituito dal seguente:

     "Al personale che in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 84.

     "Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma secondo sub-a) dell'art. 42.

     "Al personale medesimo che presta effettivo servizio di condotta, viene inoltre corrisposto, con le stesse modalità, un supplemento di lire 30 per ogni ora di servizio effettuato nello stesso periodo".

 

     Art. 44. Premio di percorrenza

     E' sostituito dal seguente:

     "Al macchinista o all'aiuto macchinista, adibiti alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio od in servizio alle tradotte, si corrisponde, per ogni chilometro virtuale di percorso, il premio di lire 1,95 e di lire 1,60, rispettivamente.

     "La misura del premio di percorrenza per il personale adibito alla condotta delle locomotive elettriche, delle automotrici e delle elettromotrici, è stabilita caso per caso dal direttore generale in misura non superiore ai limiti massimi suddetti".

 

     Art. 45. Diaria

     E' sostituito dal seguente:

     "Compenso per assenza dalla residenza".

     "Al macchinista e all'aiuto macchinista, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di lire 30 e di lire 27, rispettivamente. Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione di cui all'art. 43.

     "Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza".

 

     Art. 46. Premio di economia

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Al personale di macchina addetto alla condotta delle locomotive e delle automotrici è concesso un premio di interessamento alla economia del combustibile, energia elettrica e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio delle locomotive e delle automotrici".

     Il quinto comma è soppresso.

     L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata nella assegnazione di premi a tutti coloro che abbiano con la loro opera o sorveglianza contribuito all'economia del combustibile, dell'energia elettrica e delle altre materie anzidette".

 

     Art. 47. Soprassoldo per servizio in galleria

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Al personale di macchina della trazione a vapore addetto alla condotta dei treni transitanti su tratti di linea con lunghe gallerie, che presentano particolare disagio per il personale stesso, è accordato un soprassoldo, che è stabilito in misura di lire 36 per il macchinista e per l'aiuto macchinista per ogni corsa".

     L'art. 48 "Locomotive di manovra condotte da un solo agente" è soppresso.

 

     Art. 48 bis. Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente

     Per i servizi ai treni di limitata durata od importanza, per i quali sia riconosciuta la possibilità di impiego di un solo agente di guida, all'agente stesso, oltre le competenze spettantigli per le funzioni di guidatore, sono corrisposti i premi di percorrenza e di economia che competerebbero al secondo agente, nonchè un compenso integrativo che verrà determinato dal direttore generale, in relazione al tipo di servizio effettuato.

     "L'agente che conduce locomotive di manovra senza il sussidio di altro agente riceve il premio per ora di lavoro e quello di economia che competono al macchinista dei treni".

 

Capo IX

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI

 

     Art. 50. Premio per ora di lavoro

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta ai treni stessi, è corrisposto un premio di:

     lire 53 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

     lire 33 al conduttore principale;

     lire 29 al conduttore;

     lire 27 al frenatore".

 

     Art. 51. Premio di percorrenza

     E' sostituito dal seguente:

     "Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per ogni chilometro reale di percorso un premio di:

     lire 0,25 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

     lire 0,20 al conduttore principale;

     lire 0,15 al conduttore e al frenatore".

 

     Art. 52. Indennità di pernottazione e di diaria

     E' sostituito dal seguente:

     "Indennità di pernottazione e compenso per assenza dalla residenza".

     "Agli agenti dei treni che in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, restano assenti dalla residenza per servizio di scorta di treni, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 84.

     "Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate come al comma secondo sub a) dell'art. 50.

     "Al personale medesimo che presta effettivo servizio di scorta ai treni, viene inoltre corrisposto con le stesse modalità un supplemento di lire 30 per ogni ora di servizio effettuato nello stesso periodo.

     "L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta.

     "Al personale addetto alla scorta dei treni, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di:

     lire 30 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

     lire 27 al conduttore principale;

     lire 24 al conduttore ed al frenatore.

     "Detto premio è cumulabile con l'indennità di pernottazione di cui al comma primo.

     "Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza".

 

     Art. 53. Servizio fatto a carri misti da squadre durante il viaggio

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Gli agenti dei treni che fanno parte delle squadre fisse trasbordatrici, cioè quelle incaricate del carico, dello scarico, del trasbordo e del riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, oltre i compensi previsti dai precedenti articoli, ricevono, a seconda della loro qualifica, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato (computato a norma del secondo comma dell'articolo 50) di:

     lire 10 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

     lire 8 al conduttore principale;

     lire 6 al condutture ed al frenatore".

 

     Art. 55. Soprassoldo per servizio in galleria

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Ai conduttori capi di 1ª classe, conduttori capi, conduttori principali, conduttori e frenatori, addetti normalmente alla scorta dei treni transitanti su tratti di linee con lunghe gallerie che presentano particolare disagio per il personale stesso, è accordato, quando viaggino sulla garetta di un freno, un soprassoldo che è stabilito, per ogni corsa, in misura di lire 36".

 

     Art. 56. Scorta sui treni senza bagagliaio

     E' sostituito dal seguente:

     "I conduttori capi di 1ª classe, i conduttori capi ed i conduttori principali incaricati di scortare i treni senza bagagliaio, prendendo posto nella garetta di un freno coperto, possono ricevere un soprassoldo da stabilirsi caso per caso, in relazione alle particolari condizioni di disagio che si verificano sulle linee percorse, un soprassoldo che potrà raggiungere il massimo di lire 18 e lire 12 per ogni ora di effettiva scorta, rispettivamente per i treni con trazione a vapore e per quelli con trazione elettrica.

     "Le norme per la corresponsione del soprassoldo e la relativa misura sono stabilite dal direttore generale".

 

Capo X

prende la denominazione di: PREMI DI RENDIMENTO E DI INTERESSAMENTO AL SERVIZIO

 

     Art. 58. Premio di maggior produzione

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Gli agenti incaricati della esecuzione dei lavori che si prestano ad una preventiva determinazione possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione che in nessun caso deve essere superiore al 40 per cento delle competenze fisse medie inerenti alla qualifica secondo le disposizioni in vigore".

 

     Art. 59. Premio di interessamento

     E' sostituito dal seguente:

     "Premio di rendimento e di interessamento al servizio".

     "Agli agenti dei gradi sottoindicati è assegnato un premio di rendimento e di interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato per stimolarne l'attività.

     "La misura del premio giornaliero risulta dalla seguente tabella:

Misura

Grado del premio

1° [a]

660

1° [b]

550

420

365

320

275

6° [c]

235

7° [c]

210

8° [c]

200

9° [c]

190

10° [c]

180

11° [d]

160

12° [d]

145

13° [d]

130

14°

110

[a] Capo servizio principale e capo compartimento di 1ª classe.

[b] Capo servizio e capo compartimento di 2ª classe.

[c] Le misure del premio vengono elevate, per i dirigenti esecutivi dei gradi 6°, 7°, 8°, 9° e 10°, tenuti ad osservare l'orario del personale esecutivo, rispettivamente del 15, 20, 25, 30 e 35 per cento.

[d] Le misure del premio vengono elevate del 40 per cento agli addetti alle manovre e all'accudienza delle locomotive.

 

     Art. 60.

     E' sostituito dal seguente:

     "Di regola il premio è concesso agli agenti che prestano regolare servizio nella misura prevista dalla tabella per ciascun grado ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza in servizio e di congedo ordinario.

     "Il premio a ciascuno assegnato può essere ridotto per le irregolarità verificatesi nell'andamento del servizio disimpegnato. Può altresì essere ridotto e anche soppresso per abituale negligenza o scarso rendimento nel servizio stesso.

     "Il Ministro ha facoltà di aumentare entro il limite massimo del 60 per cento la misura base dei premi per i singoli gradi ogni qualvolta tale provvedimento possa portare un utile all'Amministrazione per maggior rendimento del personale, o migliore o più intensa utilizzazione dei mezzi strumentali e degli impianti. La maggior spesa totale non dovrà però superare l'importo complessivo, riferito ai premi base, aumentato del 40 per cento.

     "Il premio potrà anche essere variato, entro i limiti massimi di cui al precedente comma, per tenere conto della importanza e responsabilità del posto occupato e di condizioni di servizio che importino particolare disagio.

     "In caso di sospensione dallo stipendio o dal grado con privazione dello stipendio il premio non viene corrisposto per la durata relativa.

     "Sono esclusi dal premio gli agenti in prova e gli agenti che lavorano col premio di maggior produzione, e quelli che fruiscono delle competenze speciali di cui ai capi VIII, IX e XIII.

     "Agli agenti che percepiscono altre competenze in luogo del premio di rendimento e di interessamento al servizio, viene corrisposto, nei giorni di congedo ordinario, quest'ultimo premio nella misura prevista per i pari grado.

     "Gli aumenti percentuali alle misure del premio, previsti per gli agenti del personale esecutivo, devono essere arrotondati alla lira per eccesso. Lo stesso arrotondamento deve praticarsi sui premi giornalieri risultanti a seguito delle maggiorazioni di competenza del Ministro".

 

Capo XII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 74.

     Dopo il primo comma aggiungere:

     "Il Ministro ha facoltà di variare, di concerto col Ministro per il tesoro, entro il limite del 30 per cento, la misura base dei singoli premi od indennità previsti ai capi VI e seguenti ogni qualvolta il provvedimento possa apportare un utile all'Amministrazione per migliore utilizzazione del personale, degli impianti e dei mezzi di esercizio".

     Fra il 3° e il 4° comma aggiungere:

     "Per tutti i compensi (premi, indennità, ecc.) che vengono corrisposti su base oraria viene effettuato il computo delle ore mensilmente, e nel totale delle ore stesse viene trascurata la eventuale frazione di ora se pari od inferiore a mezza ora, ed arrotondata ad un'ora la frazione superiore a mezza ora".

 

Capo XIII

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLE NAVI TRAGHETTO

 

     Art. 80. Premio per ora di lavoro

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina viene corrisposto, per ogni ora di effettivo servizio, un premio nella misura appresso indicata:

comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe

L.

90

ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe

"

78

ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, 3ª classe a. p. e di 3ª classe

"

66

primo e secondo nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe

"

54

motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe

"

48

marinaio scelto, fuochista e carpentiere

"

42

marinaio e carbonaio

"

36

     Il secondo comma è costituito dal seguente:

     "Il premio per ogni ora di effettivo servizio è di lire 120 per l'ufficiale comandante e per quello che ha la direzione di macchina, sulle navi traghetto di dislocamento a pieno carico uguale o superiore alle 2000 tonnellate".

 

     Art. 81. Premio di percorrenza

     E' sostituito dal seguente:

     "Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina, che nel periodo giornaliero di navigazione eseguono complessivamente più di tre viaggi (andata e ritorno), per qualunque scalo delle due linee Messina-Reggio e Messina-Villa San Giovanni, è corrisposto, per ogni viaggio in più, un compenso nella misura appresso indicata:

comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe

L.

144

ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe

"

120

ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe

"

102

primo e secondo nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe

"

90

motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe

"

84

marinaio scelto, fuochista e carpentiere

"

78

marinaio e carbonaio

"

72

 

     Art. 82. Indennità di pernottazione

     E' sostituito dal seguente:

     "Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina, che partano od arrivino o rimangano fuori residenza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, è corrisposta un'indennità di pernottazione di lire 84.

     "Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come previsto al 4° comma dell'art. 80.

     "Al personale medesimo che presta effettivo servizio in navigazione è inoltre corrisposto un supplemento di lire 30 per ogni ora di servizio effettuato nello stesso periodo".

 

     Art. 83. Premio giornaliero

     E' sostituito dal seguente:

     "Premi giornalieri".

     "Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, nei giorni in cui non naviga ed è invece adibito a manutenzioni, guardia ed altri servizi a bordo od a lavori in residenza, è corrisposto un premio giornaliero nella misura prevista, dalla tabella di cui all'art. 59, pel personale tecnico ed operaio di pari grado.

     "Al personale medesimo quando invece è adibito a lavori di riparazione a bordo sono corrisposti i premi di cui all'art. 80, per le ore effettivamente rese, per un massimo di otto ore.

     "Spetta al direttore generale stabilire in quali casi deve essere corrisposto quest'ultimo trattamento.

     "Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e le ore 5, al personale è corrisposto anche il soprassoldo per servizio notturno di cui all'art. 41".

 

     Art. 85.

     E' sostituito dal seguente:

     "Al comandante che presti servizio a terra con la carica di "dirigente nautico" ed al capo macchinista che presti servizio a terra con la carica di "dirigente tecnico" è corrisposto, in sostituzione del premio di cui al primo comma dell'art. 83, un premio di importo uguale a quello di rendimento e d'interessamento di cui all'art. 59, nella misura stabilita per i capi deposito di grado corrispondente".

 

     Art. 87.

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Alle persone di equipaggio delle navi traghetto adibite temporaneamente a servizi fuori dello stretto di Messina viene corrisposta una indennità giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie, nella misura seguente:

comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe

L.

960

ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe

"

900

ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe

"

840

primo e secondo nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe

"

780

motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe

"

750

marinaio scelto, fuochista e carpentiere

"

720

marinaio e carbonaio

"

696