§ 93.4.49 - D.Lgs.C.P.S. 9 luglio 1947, n. 667 .
Sistemazione a ruolo mediante concorso interno per titoli del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:09/07/1947
Numero:667


Sommario
Art. 1.      La categoria del personale contrattista dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è abolita. In via transitoria e fino ad esaurimento il personale [...]
Art. 2.      In deroga dell'art. 21, ultimo comma, e all'art. 23, terzo comma, del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 2 verranno esaminate da apposite Commissioni compartimentali o di servizio, nominate dal Ministro per i trasporti, [...]
Art. 6.      I guardamerci contrattisti saranno inquadrati in base alle norme dei precedenti articoli come guardasala e il servizio prestato in qualità di contrattisti sarà utile [...]
Art. 7.      Col passaggio a ruolo del personale contrattista la somma capitale che liquiderà l'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà impiegata d'ufficio per i tre quarti nel [...]
Art. 8.      In relazione al riconoscimento del servizio non di ruolo dovrà procedersi al ricupero della quota parte dei contributi a carico dell'Amministrazione versati per [...]
Art. 9.      Quando occorra provvedere al ricupero dei contributi di cui all'articolo precedente, il ricupero stesso sarà effettuato mediante trattenute mensili sullo stipendio in un [...]
Art. 10.      Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono applicabili anche ai contrattisti comunque passati a ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 93.4.49 - D.Lgs.C.P.S. 9 luglio 1947, n. 667 [1] .

Sistemazione a ruolo mediante concorso interno per titoli del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 26 luglio 1947, n. 169)

 

 

     Art. 1.

     La categoria del personale contrattista dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è abolita. In via transitoria e fino ad esaurimento il personale contrattista, maschile e femminile, attualmente esistente, conserverà l'attuale posizione fino a che non verrà sistemato o non verrà licenziato, in base alle disposizioni contenute nel presente decreto.

     L'assunzione del personale non di ruolo può avvenire solamente nella posizione di straordinario per bisogni temporanei in tutti i rami di servizio.

 

          Art. 2.

     In deroga dell'art. 21, ultimo comma, e all'art. 23, terzo comma, del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni ed aggiunte, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a bandire, entro l'anno 1947 concorsi interni per titoli fra i contrattisti delle varie qualifiche che al 31 dicembre 1945 abbiano completato due anni dalla prima assunzione in servizio, che alla data del bando di concorso abbiano compiuto almeno 600 giornate di effettiva presenza, che siano ritenuti non demeritevoli e che abbiano superato tutti gli esami di abilitazione eventualmente prescritti o conseguite le abilitazioni di servizio per le categorie alle quali appartengono.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è inoltre autorizzata a bandire, anche negli anni successivi, annualmente e fino ad esaurimento, analoghi concorsi, ai quali saranno ammessi coloro che saranno riconosciuti non demeritevoli e che, pur contando dalla prima assunzione due anni di servizio al 31 dicembre 1945, non avranno compiuto 600 giornate di effettiva presenza alla data del bando del primo concorso, oppure non abbiano superato tutti gli esami di abilitazione eventualmente prescritti o conseguito le abilitazioni di servizio di cui al precedente 1° comma, le quali dovranno essere ad ogni modo conseguite entro il 31 dicembre 1947.

     Gli agenti che almeno dal 1° settembre 1945 prestano soddisfacente servizio continuativo negli uffici, dovranno conseguire l'abilitazione per il relativo ramo di servizio e saranno ammessi ai concorsi, di cui ai precedenti commi per le corrispondenti qualifiche.

     Gli altri agenti distaccati agli uffici da epoca posteriore al 1° settembre 1945, o non ritenuti adatti, saranno restituiti alle stazioni entro il 31 dicembre 1947.

     Gli agenti reduci dalle armi o dalla prigionia o dalla deportazione dovranno superare tutti gli esami di abilitazione eventualmente prescritti o conseguire le abilitazioni di cui al precedente primo comma entro un anno dal ritorno in servizio, se avvenuto posteriormente al 15 gennaio 1947.

     Ai concorsi successivi saranno pure ammessi coloro che compiono i due anni di servizio dalla prima assunzione dopo il 31 dicembre 1945 e non oltre il 31 dicembre 1947, ferme le condizioni di aver compiuto le 600 giornate di effettiva presenza alla data del bando di concorso, sempre che, oltre ad essere ritenuti non demeritevoli e ad avere conseguite le abilitazioni di servizio di cui al precedente primo comma, siano combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o deportazione, orfani di guerra e di agenti ferroviari morti per cause di servizio. A detti concorsi saranno ammessi anche coloro che, pur non rientrando in dette categorie, abbiano dimostrato particolare attaccamento al servizio ed attitudini per le mansioni cui furono adibiti.

 

          Art. 3. [2]

     Gli agenti che risulteranno idonei nei concorsi di cui al precedente art. 2, saranno sistemati in pianta stabile, anche in eccedenza alla disponibilità della pianta organica, con decorrenza, agli effetti della carriera, dal 31 dicembre di ciascuno degli anni nei quali saranno banditi i detti concorsi, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950, ed agli effetti finanziari dalla data di approvazione delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi espletati, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950.

     Ferma restando la sistemazione come previsto dal precedente comma del presente articolo, la determinazione della quota dei posti disponibili nella pianta, da utilizzare per le nomine a stabile, e gli accantonamenti da farsi negli anni successivi per l'assorbimento della eccedenza che si sarà creata per effetto della sistemazione del personale contrattista a norma della presente legge, dovranno avere luogo senza pregiudizio del normale sviluppo di carriera del personale di ruolo dei gradi inferiori.

 

          Art. 4. [3]

     La nomina a stabile, di cui al precedente art. 3, avrà luogo nella qualifica attualmente rivestita, salvo le condizioni stabilite dall'art. 6 del presente decreto.

 

          Art. 5.

     Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 2 verranno esaminate da apposite Commissioni compartimentali o di servizio, nominate dal Ministro per i trasporti, che saranno costituite da tre funzionari dell'Amministrazione, di cui uno con le funzioni di presidente, e da due rappresentanti del personale.

     Tali Commissioni provvederanno alla designazione degli agenti da sistemare a ruolo secondo i criteri, di cui al precedente art. 2 e per gli agenti dichiarati sistemabili, compileranno, in base a criteri che saranno stabiliti dal direttore generale, le relative graduatorie di merito che verranno inviate alle Commissioni centrali di cui appresso.

     Le Commissioni centrali, nominate dal Ministro per i trasporti e costituite come le Commissioni di cui al precedente primo comma, provvederanno, sui dati forniti da queste ultime Commissioni, alla compilazione delle graduatorie generali di merito che serviranno a determinare l'ordine di precedenza per la sistemazione a ruolo e decideranno su eventuali ricorsi contro l'operato delle Commissioni stesse.

     I contrattisti che non saranno compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai precedenti articoli verranno licenziati.

 

          Art. 6.

     I guardamerci contrattisti saranno inquadrati in base alle norme dei precedenti articoli come guardasala e il servizio prestato in qualità di contrattisti sarà utile agli effetti del computo del periodo minimo necessario per essere scrutinati successivamente per la promozione a guardamerci.

     Gli informatori interpreti e contrattisti e tutti i contrattisti che abbiano altre qualifiche non previste dal regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, saranno sistemati, sempre con le norme di cui ai precedenti articoli, nei gradi iniziali del gruppo B o delle carriere d'ordine o delle categorie inferiori, a seconda del titolo di studio da essi posseduto alla data dell'assunzione in servizio quale contrattisti, e in ogni caso, in una qualifica non inferiore a quella di alunno d'ordine.

     I contrattisti ex assuntori che rivestono la qualifica di sottocapo delle stazioni saranno sistemati con le norme di cui agli articoli precedenti con tale qualifica, purchè muniti almeno del diploma di licenza di scuola media inferiore; quelli non muniti di tale titolo, oppure inquadrati come alunni d'ordine, potranno concorrere ai posti di alunno d'ordine delle stazioni.

     Sono esclusi dai concorsi previsti dal presente decreto gli ex assuntori pensionati ferroviari.

 

          Art. 7.

     Col passaggio a ruolo del personale contrattista la somma capitale che liquiderà l'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà impiegata d'ufficio per i tre quarti nel riconoscimento del servizio continuativo prestato nella posizione di agente non di ruolo, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, e per il versamento da effettuarsi in favore del fondo pensioni ai sensi dell'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 209.

     Il rimanente quarto della somma stessa sarà incamerato dall'Amministrazione a ricupero dei contributi a proprio carico da essa versati per l'assicurazione.

 

          Art. 8.

     In relazione al riconoscimento del servizio non di ruolo dovrà procedersi al ricupero della quota parte dei contributi a carico dell'Amministrazione versati per invalidità, vecchiaia e superstiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in base all'art. 1-sub art. 23 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785.

     Tale ricupero sarà effettuato come segue:

     a) un quarto dei contributi normali complessivi versati per tutte le assicurazioni sociali e per tutto il periodo assicurativo sia dall'agente che dall'Amministrazione;

     b) un altro quarto dei contributi normali versati dall'Amministrazione per tutte le assicurazioni dal 1° aprile 1946 in poi, o, eventualmente, dalla data di inizio del riconoscimento se questo decorre da data posteriore al 31 marzo 1946;

     c) i due terzi dei contributi integrativi per la sola invalidità e vecchiaia versati dall'Amministrazione durante il periodo dal 31 dicembre 1945 al 1° marzo 1946 o, eventualmente, dalla data di inizio del riconoscimento se questo decorre da una data posteriore al 31 marzo 1946;

     d) l'intero ammontare dei contributi integrativi per la sola invalidità e vecchiaia versati dall'Amministrazione a decorrere dal 1° aprile 1946, o eventualmente, dalla data di inizio del riconoscimento se questo decorre da una data posteriore al 1° marzo 1946.

     (Omissis) [4].

     Per periodo riconosciuto deve intendersi quello che precede immediatamente la nomina a ruolo.

 

          Art. 9.

     Quando occorra provvedere al ricupero dei contributi di cui all'articolo precedente, il ricupero stesso sarà effettuato mediante trattenute mensili sullo stipendio in un periodo di tempo che non dovrà superare la metà di quello di assicurazione.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono applicabili anche ai contrattisti comunque passati a ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1951, n. 1308.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di ratifica.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di ratifica.

[4]  Comma abrogato dall'art. 31 della L. 27 luglio 1967, n. 658.