§ 93.4.26 - R.D.L. 4 giugno 1936, n. 1336 .
Norme per le gestioni governative di ferrovie concesse alla industria privata


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:04/06/1936
Numero:1336


Sommario
Art. 1.      L'art. 184 del testo unico delle disposizioni di leggi approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è così modificato e completato
Art. 2.      Può farsi luogo alla pronuncia di decadenza con le modalità di cui al precedente articolo anche in dipendenza di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo; [...]
Art. 3.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua [...]


§ 93.4.26 - R.D.L. 4 giugno 1936, n. 1336 [1] .

Norme per le gestioni governative di ferrovie concesse alla industria privata

(G.U. 16 luglio 1936, n. 163)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 184 del testo unico delle disposizioni di leggi approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è così modificato e completato:

     "Qualora l'esercizio di una ferrovia pubblica venga interrotto sulla totalità o su parte del percorso senza che il concessionario provveda immediatamente a ripristinarlo, o se l'esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità, il ministero delle comunicazioni (ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili) prefigge un termine perentorio al concessionario per il ristabilimento regolare del servizio. Scaduto tale termine il concessionario che non abbia adempiuto all'ingiunzione, senza che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, risulti dimostrata l'esistenza di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal fatto proprio, decade dalla concessione e vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

     "Anche in pendenza del termine anzidetto il ministero delle comunicazioni potrà prendere d'ufficio, a spese e rischio del concessionario, le misure necessarie per il ripristino e la continuazione del servizio assumendone eventualmente anche la gestione.

     "In ogni caso la gestione governativa può essere effettuata fino a quando le condizioni per la riconsegna della linea al concessionario, o, quando questo sia stato dichiarato decaduto, per la consegna ad altro ente, siano tali da assicurare, a giudizio esclusivo dell'amministrazione, la regolarità e continuità del servizio".

 

          Art. 2.

     Può farsi luogo alla pronuncia di decadenza con le modalità di cui al precedente articolo anche in dipendenza di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo; a tali irregolarità è assimilata la sentenza dichiarativa di fallimento del concessionario, salvo che non intervenga il concordato in un termine e con modalità tali da assicurare, a giudizio esclusivo dell'amministrazione, il riassetto dell'azienda concessionaria.

     Il rimborso delle spese che l'amministrazione abbia erogate per effetto delle disposizioni precedenti è riscosso nelle forme e con i privilegi delle imposte fondiarie.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

     Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 28 dicembre 1936, n. 2424. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.