§ 93.4.2 - Legge 30 giugno 1906, n. 272.
Portante disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:30/06/1906
Numero:272


Sommario
Art. 1.      Le ferrovie pubbliche si dividono in principali e secondarie
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Le sovvenzioni chilometriche, che il Governo del Re è autorizzato a concedere per costruzione ed esercizio di ferrovie, possono essere assegnate qualunque sia il sistema [...]
Art. 4.      L'esercente di una ferrovia pubblica, salvo il diritto di preferenza di cui all'art. 270 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, non può opporsi alle [...]
Art. 5.      L'esercente di una ferrovia pubblica, ogni volta che lo permettano la sicurezza e regolarità dell'esercizio, è tenuto a consentire, alle stesse condizioni di cui [...]
Art. 6.      I binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali, qualora debbano attraversare terreni di proprietà di terzi, sono [...]
Art. 7.      Gli obblighi di cui nei precedenti articoli sono estesi ai concessionari di tramvie a trazione meccanica
Art. 8.      I lavori e le opere d'arte di una ferrovia e delle sue dipendenze debbono essere eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte
Art. 9.  [7]
Art. 10.  [8]
Art. 11.  [9]
Art. 12.  [10]
Art. 13.  [11]
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      Ai prodotti dei treni, esclusivamente composti di carrozze delle classi inferiori, organizzati con l'annuenza del ministro dei lavori pubblici per servizi suburbani [...]
Art. 16.      A cominciare dal 1° luglio 1906, la tassa di bollo di centesimi 50 stabilita dall'art. 66, ultimo comma, del testo unico della legge del bollo approvato col R. D. 4 [...]
Art. 17.      I concessionari di ferrovie esistenti od in corso di costruzione, i quali intendano fruire dei benefici speciali accordati dai precedenti articoli, debbono applicare [...]
Art. 18.      Per le ferrovie secondarie esercitate dallo Stato, o di sua proprietà ed esercitate da imprese private, sono mantenute in vigore le disposizioni della legge 9 giugno [...]
Art. 19.      Alle ferrovie secondarie concesse all'industria privata e da essa esercitate, sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente, purchè queste ferrovie non [...]
Art. 20.      Il ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Comitato superiore delle strade ferrate, provvederà alla compilazione di un elenco di tutte le ferrovie pubbliche [...]
Art. 21.      Ogni amministrazione deve stabilire e sottoporre all'approvazione del ministro dei lavori pubblici le norme per un equo trattamento del personale, nonchè le pene [...]
Art. 22.      Sono esonerate dall'osservanza del disposto del primo capoverso dell'articolo precedente le Amministrazioni ferroviarie le quali istituiscano casse proprie di invalidità [...]
Art. 23.  [16]
Art. 24.      L'esercente deve accordare tutte le possibili facilitazioni agli ufficiali ed al personale del regio esercito e della regia marina incaricati dalle rispettive [...]
Art. 25.      Durante la mobilitazione e in tempo di guerra il comando supremo dell'esercito ha il diritto di prescrivere che siano posti a sua disposizione tutti i mezzi che giudichi [...]
Art. 26.  [17]
Art. 27.      Le disposizioni degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, non sono applicate alle ferrovie secondarie su strade ordinarie di cui all'art. 2 [...]


§ 93.4.2 - Legge 30 giugno 1906, n. 272. [1]

Portante disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate.

(G.U. 30 giugno 1906, n. 152)

 

 

     Art. 1.

     Le ferrovie pubbliche si dividono in principali e secondarie.

     Sono principali quelle che risultano di speciale importanza in base ai seguenti criteri:

     la estensione attraverso il Regno;

     l'entità di traffico;

     il congiungimento di centri notevoli di popolazione fra loro ovvero con porti importanti marittimi, lacuali o fluviali;

     l'allacciamento a ferrovie estere;

     le considerazioni d'indole militare.

     Secondarie sono tutte le altre; e ad esse si applicano, in quanto non è derogato colla presente legge, le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle ferrovie economiche, le quali saranno d'ora innanzi considerate come secondarie.

     Nelle disposizioni dei regolamenti speciali le ferrovie secondarie saranno distinte in due classi, secondarie propriamente dette e locali, in correlazione alla loro importanza ed alle loro condizioni particolari.

     (Omissis) [2]

 

          Art. 2.

     (Omissis) [3]

     (Omissis) [4]

     Gli enti proprietari della strada ordinaria, sulla quale lo Stato conceda di stabilire una ferrovia, non possono opporsi alla imposizione di quella servitù passiva; ma essi hanno diritto al rimborso della maggiori eventuali spese di manutenzione dei rispettivi tratti di strada ordinaria.

     Tutte le spese per assicurare il transito durante i lavori, e quelle di adattamento e di sistemazione definitiva della strada ordinaria, comprese quelle di allargamento o di parziale deviazione che possano occorrere per la occupazione della sede stradale colla ferrovia, sono a carico del concessionario.

     Gli allargamenti e le parziali deviazioni delle strade ordinarie, che possono occorrere per l'adattamento della sede di una ferrovia, in quanto servono all'ordinario carreggio, passano senz'altro in proprietà dell'ente proprietario della strada ordinaria.

     In caso di mancato accordo col concessionario riguardo alle maggiori eventuali spese di manutenzione di cui nel primo capoverso di quest'articolo, l'importo di quelle spese è determinato da tre arbitri inappellabili, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo dal presidente della Corte d'appello territoriale.

     Intorno alle contestazioni fra il concessionario e l'ente proprietario della strada in ordine ai lavori da eseguirsi per garantire il transito ordinario, decide il prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile della provincia, ed in mancanza di pronta attuazione dei provvedimenti da parte del concessionario si provvede d'ufficio ai termini dell'articolo 260 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F). In tal caso l'importo delle relative note sarà riscosso con le norme ed i privilegi delle pubbliche imposte.

 

          Art. 3.

     Le sovvenzioni chilometriche, che il Governo del Re è autorizzato a concedere per costruzione ed esercizio di ferrovie, possono essere assegnate qualunque sia il sistema di trazione, o la misura dello scartamento, quand'anche ottenuta con interposizione di binario ad altro esistente, nonchè per le ferrovie o per i tratti di ferrovie che siano stabilite su strade ordinarie, quantunque senza sede separata.

     Le ferrovie sovvenzionate debbono, sempre quando è possibile, allacciarsi alle ferrovie esistenti. Nel caso di ferrovie secondarie a scartamento diverso, e qualora il Governo non creda di prescrivere la interposizione dello scartamento minore, s'intenderà soddisfatta la condizione dell'allacciamento quando il binario della ferrovia secondaria giunga fino al piazzale della stazione della ferrovia esistente, in modo da rendere possibile il trasbordo diretto delle merci.

     Salvo disposizioni diverse derivanti da precedenti leggi speciali, nella determinazione della sovvenzione si terrà conto della minore spesa derivante dalla utilizzazione totale o parziale delle strade ordinarie e degli impianti ferroviari esistenti, e si dovrà accertare che col tracciato preposto si venga a fare, della strade ordinarie, il maggior uso possibile nei rispetti tecnici ed economici.

     Il concessionario di una ferrovia sovvenzionata ha l'obbligo di trasmettere al Ministero dei lavori pubblici, entro due anni dall'apertura dell'esercizio, il conto di liquidazione totale dei lavori di costruzione.

 

          Art. 4.

     L'esercente di una ferrovia pubblica, salvo il diritto di preferenza di cui all'art. 270 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, non può opporsi alle diramazioni, purchè da stazioni o fermate, di altre ferrovie pubbliche, le quali, sia pure mediante la interposizione di uno scartamento diverso, servano ad unirla ad altra ferrovia pubblica od a prossimi centri di popolazione, od altrimenti valgano ad allacciarla con porti ed approdi marittimi, lacuali o fluviali, ogni qualvolta questi raccordi ed allacciamenti formino oggetto o siano condizione di una concessione del Governo.

     L'esercente della ferrovia, alla quale è imposto il raccordo, dovrà eseguirne la parte compresa entro i confini di quella ferrovia a spese del richiedente; ed a carico di questi sono tutti gli adattamenti delle stazioni, del corpo stradale e della soprastruttura, che si rendessero necessari per effetto di quei raccordi ed allacciamenti, non meno che l'adempimento di tutte quelle prescrizioni che saranno stabilite dal ministro dei lavori pubblici a tutela e garanzia della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

     Le eventuali contestazioni che sorgessero nella liquidazione delle spese qui contemplate saranno deferite per la loro soluzione a tre arbitri inappellabili nominati come all'art. 2.

 

          Art. 5.

     L'esercente di una ferrovia pubblica, ogni volta che lo permettano la sicurezza e regolarità dell'esercizio, è tenuto a consentire, alle stesse condizioni di cui nell'articolo precedente, al raccordo con tramvie a trazione meccanica e con stabilimenti commerciali ed industriali, i cui concessionari, proprietari o esercenti ne facciano domanda e dichiarino di sottomettersi alle condizioni di uno speciale capitolato-tipo, redatto dal Ministero dei lavori pubblici, secondo speciali norme fissate dal regolamento di cui all'art. 26.

 

          Art. 6.

     I binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali, qualora debbano attraversare terreni di proprietà di terzi, sono equiparati alle ferrovie private di seconda categoria, e, quando debbano servire a tramvie o ad importanti stabilimenti commerciali ed industriali, possono dal Governo essere dichiarati opere di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     Nel caso che un binario di raccordo od allacciamento sia stato costruito con dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della detta legge sulle espropriazioni, o con l'applicazione dell'art. 208 della legge sulle opere pubbliche, il Governo può rendere promiscuo l'uso con altri stabilimenti, in mancanza d'accordo, da tre arbitri inappellabili, nominati ai termini dell'art. 2.

     Sui binari di raccordo costruiti con dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge sulle espropriazioni può il Governo, in caso di necessità riconosciuta, ordinare un servizio pubblico per merci con tariffe non superiori a quelle della ferrovia alla quale i binari si allacciano.

     I binari di raccordo possono essere stabiliti su strade ordinarie col consenso degli enti proprietari. In caso di dissenso decide il ministro dei lavori pubblici per le strade provinciali, comunali e vicinali; per le strade nazionali è ammesso il ricorso in via gerarchica, sul quale verranno sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

 

          Art. 7.

     Gli obblighi di cui nei precedenti articoli sono estesi ai concessionari di tramvie a trazione meccanica.

 

          Art. 8.

     I lavori e le opere d'arte di una ferrovia e delle sue dipendenze debbono essere eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte.

     (Omissis) [5]

     (Omissis) [6]

 

          Art. 9. [7]

 

          Art. 10. [8]

 

          Art. 11. [9]

 

          Art. 12. [10]

 

          Art. 13. [11]

 

          Art. 14.

     (Omissis) [12]

     (Omissis) [13]

     (Omissis) [14]

     (Omissis) [15]

     Il personale deve essere di nazionalità italiana, salve le eccezioni che, per giustificati motivi, siano approvate dal Governo.

 

          Art. 15.

     Ai prodotti dei treni, esclusivamente composti di carrozze delle classi inferiori, organizzati con l'annuenza del ministro dei lavori pubblici per servizi suburbani delle grandi città e dei centri agricoli, per servizi locali od in occasione di mercati di importanza o per il trasporto di operai o lavoratori della terra, si applica, sui prezzi di trasporto, la tassa erariale per i trasporti a piccola velocità.

     Uguale facilitazione è accordata per i biglietti di abbonamento settimanale o festivo pel trasporto degli operai e dei lavoratori della terra.

     Le suddette disposizioni si applicano anche alle ferrovie esercitate dallo Stato.

 

          Art. 16.

     A cominciare dal 1° luglio 1906, la tassa di bollo di centesimi 50 stabilita dall'art. 66, ultimo comma, del testo unico della legge del bollo approvato col R. D. 4 luglio 1897, n. 414, è sostituita da una tassa di bollo proporzionale all'importo dei biglietti o riscontri per l'abbonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori e per i riscontri per le merci nella misura di 1.50 per cento, quando si tratti di trasporti a grandi velocità, e del mezzo per cento quando si tratti di trasporti a piccola velocità.

 

          Art. 17.

     I concessionari di ferrovie esistenti od in corso di costruzione, i quali intendano fruire dei benefici speciali accordati dai precedenti articoli, debbono applicare corrispondenti riduzioni di tariffe e facilitazioni nei trasporti, fra le quali sono prescritte le seguenti:

     a) istituzione di biglietti d'abbonamento settimanale e festivo per gli operai e per i lavoratori della terra, per zone, sulla base di quella massima riduzione delle tariffe normali che dal Governo sarà riconosciuta possibile caso per caso all'atto dell' applicazione della presente legge alle ferrovie esistenti od in corso di costruzione;

     b) trasporto gratuito, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, dei prodotti della campagna, della stalla e della pesca che i campagnoli e pescatori portino con loro allo scopo di vendita diretta sul mercato o sul luogo del consumo, alla condizione che per ciascun viaggiatore il peso complessivo degli oggetti non superi i trenta chilogrammi; e trasporto pure gratuito dei recipienti vuoti di ritorno;

     c) trasporto gratuito nello stesso limite di peso degli attrezzi rurali che i coltivatori ed i braccianti portano seco per loro uso nella coltivazione della terra, e degli arnesi che i pescatori portino con loro per la pesca.

     Le norme per la istituzione dei biglietti di abbonamento e per i trasporti di cui si tratta nelle lettere b e c, la natura ed il numero dei treni destinati a tali trasporti, la designazione dei prodotti e degli attrezzi rurali e da pesca ammessi al trasporto gratuito, nonchè le relative condizioni per i recipienti vuoti di ritorno, saranno stabilite per regolamento.

     I concessionari di nuove ferrovie i quali vogliono fruire sin dall'inizio dei benefici speciali qui disposti, dovranno accettare le tariffe ridotte che saranno prescritte negli atti di concessione. E se di questi benefici vogliono usufruire in seguito, valgono per essi le disposizioni come per le ferrovie esistenti od in corso di costruzione.

     Le facilitazioni contemplate nella lettere a, b e c, sono obbligatorie per l'Amministrazione delle ferrovie di Stato in quella misura che sarà stabilita per decreto Reale dai ministri competenti.

     Per le altre ferrovie, la misura massima della riduzione sarà quella indicata nell'art. 5 della legge 9 giugno 1901, n. 220.

 

          Art. 18.

     Per le ferrovie secondarie esercitate dallo Stato, o di sua proprietà ed esercitate da imprese private, sono mantenute in vigore le disposizioni della legge 9 giugno 1901, n. 220, colla modificazione della tassa stabilita all'art. 16 della presente legge.

     Al limite di L. 10,000, stabilito nell'art. 1 della citata legge 9 giugno 1901, è sostituito quello di L. 7,000, di prodotto per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette, quando le riduzioni disposte con l'art. 5 della legge stessa riguardino soltanto le relative tariffe. In questo caso la riduzione di tali tariffe può essere portata, nella media dei ribassi unitari, fino al 30, al 35 e al 40 per cento, secondochè il prodotto lordo medio per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette è superiore a L. 55 al chilometro, ovvero sta fra le L. 55 e 40, od è inferiore a L. 40.

 

          Art. 19.

     Alle ferrovie secondarie concesse all'industria privata e da essa esercitate, sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente, purchè queste ferrovie non mettano in diretta comunicazione gli stessi centri serviti direttamente da altre ferrovie di proprietà dello Stato e da esso esercitate, alle quali non sia stato applicato il servizio economico.

     L'applicazione delle suddette disposizioni in relazione al servizio economico di quelle ferrovie è subordinata alle seguenti disposizioni:

     a) che si adottino i massimi di riduzione della tariffe per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette di cui all'articolo precedente, tenendo in esse conto delle riduzioni di tariffe e facilitazione dell'art. 17;

     b) che fermo in ogni caso l'obbligo all'aumento, con una coppia almeno, del numero di treni risultante dalla concessione, sia rispettivamente per l'orario estivo e per l'orario invernale accresciuto di una coppia il numero dei treni più elevato dell'esercizio precedente;

     c) che l'esercente si obblighi a versare allo Stato, a titolo di speciale compartecipazione, il 10 per cento del maggiore prodotto che si otterrà in confronto a quello medio, aumentato del 25 per cento, dei tre anni di più alto reddito nel quinquennio anteriore alla riduzione della tassa erariale.

     E' in facoltà del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro, a richiesta dell'esercente di una ferrovia secondaria, il cui prodotto sia compreso nei limiti dell'articolo precedente, di applicarne le disposizioni a quella ferrovia, anche quando taluna delle modalità del servizio economico non possa per esigenze militari esservi applicata.

 

          Art. 20.

     Il ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Comitato superiore delle strade ferrate, provvederà alla compilazione di un elenco di tutte le ferrovie pubbliche esistenti, in corso di costruzione e già concesse, classificandole secondo le disposizioni dell'art. 1 della presente legge.

     L'elenco sarà pubblicato entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, sulla Gazzetta ufficiale, coll'assegnazione di tre mesi di tempo agli interessati per le loro osservazioni. Dopodichè, sentito sulle medesime il Comitato superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato, la classificazione verrà stabilita con decreto Reale a cura del ministro dei lavori pubblici.

     Nell'atto di concessione di ciascuna nuova ferrovia s'indica la categoria alla quale è assegnata.

     Per variazione di classificazione che potesse occorrere per qualche ferrovia, il ministro dei lavori pubblici provvede promuovendo il relativo decreto reale colla procedura prevista dai precedenti capoversi.

 

          Art. 21.

     Ogni amministrazione deve stabilire e sottoporre all'approvazione del ministro dei lavori pubblici le norme per un equo trattamento del personale, nonchè le pene disciplinari e le formalità per la loro applicazione, con disposizioni analoghe a quelle che valgono per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 18 della legge 22 aprile 1905, n. 137, ferme restando le disposizioni delle vigenti leggi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

     Salvo il disposto dell'articolo seguente esse devono inscrivere alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai il personale stabile ed in prova addetto all'esercizio al quale possa applicarsi l'art. 8 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387. Al personale stabile ed in prova rimanente sarà assicurata una rendita vitalizia presso la Cassa nazionale medesima in conformità delle norme da questa stabilita per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

     Per le inscrizioni a periodi abbreviati, per l'accertamento della invalidità, per la liquidazione della rendita vitalizia in caso di licenziamento per inabilità al lavoro, relativamente al personale a cui si applica l'art. 8 della predetta legge, e per le assicurazioni del rimanente personale saranno stipulate apposite convenzioni fra le Amministrazioni ferroviarie e la Cassa nazionale di previdenza.

     Il contributo a carico delle Amministrazioni, nei versamenti da farsi alla Cassa nazionale per conto degli inscritti nei ruoli degli operai e per conto degli assicurati, non potrà essere inferiore al 4 per cento delle paghe per i primi, e al 6 per cento degli stipendi, assegni ed indennità per i secondi. Le ritenute a carico degli inscritti e degli assicurati da versarsi alla Cassa non potranno essere rispettivamente superiori alla percentuali predette.

     Gl'inscritti alla Cassa nazionale addetti ai servizi attivi, potranno chiedere la chiusura e la liquidazione del conto individuale appena abbiano compiuti i 55 anni d'età.

 

          Art. 22.

     Sono esonerate dall'osservanza del disposto del primo capoverso dell'articolo precedente le Amministrazioni ferroviarie le quali istituiscano casse proprie di invalidità e di vecchiaia con statuti formulati dalle Amministrazioni stesse e approvati dal Governo.

     L'approvazione governativa dev'essere richiesta entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, e qualora si tratti di Amministrazioni nuove, entro sei mesi dalla loro costituzione, ed è accordata mediante decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

     Gli statuti devono contenere, con le altre norme:

     a) la determinazione delle ritenute a carico del personale e del contributo a carico delle Amministrazioni ferroviarie, con l'osservanza a carico delle Amministrazioni ferroviarie, con l'osservanza dei limiti stabiliti per la ritenuta e per il contributo dell'articolo precedente, secondochè si tratti di agenti considerati come operai o del rimanente personale;

     b) l'obbligo di formare a periodi non superiori ad un quinquennio un bilancio tecnico e di modificare gli impegni o le entrate, se ed in quanto sia necessario in base ai risultati del bilancio stesso;

     c) le disposizioni relative agli eventuali assegni agli eredi degli agenti premorti, in conformità alle disposizioni dell'art. 14 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, sulla Cassa nazionale di previdenza.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Amministrazioni ferroviarie le quali, alla data della pubblicazione della presente legge, abbiano già istituito casse proprie che provvedano all'assegnazione al personale stabile di pensioni d'invalidità e di vecchiaia. A queste casse dovrà essere iscritto anche il personale in prova. Perciò se gli statuti di dette casse non siano stati approvati dal Governo, o se non contengano norme rispondenti a quelle indicate nel presente articolo, le Amministrazioni ferroviarie devono, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, domandare, nel primo caso, l'approvazione degli statuti, nel secondo l'approvazione delle modificazioni necessarie per rendere gli statuti conformi alle norme predette.

     Nell'uno e nell'altro caso l'approvazione sarà concessa alle stesse condizioni e con la stessa procedura stabilite per l'approvazione degli statuti delle casse di nuova istituzione.

 

          Art. 23. [16]

 

          Art. 24.

     L'esercente deve accordare tutte le possibili facilitazioni agli ufficiali ed al personale del regio esercito e della regia marina incaricati dalle rispettive Amministrazioni di studiare le condizioni di esercizio della ferrovia nell'interesse militare.

     Compatibilmente con le esigenze del servizio ordinario, deve anche mettere a disposizione dell'autorità militare carrozze e carri per esercitare le truppe nelle operazioni di carico e scarico. L'epoca e la durata di tali esercitazioni sono stabilite d'accordo fra l'autorità militare e l'esercente.

     Questi deve pure prestare all'autorità militare tutto il concorso che gli è richiesto al fine di predisporre gli orari e le norme per i trasporti in tempo di guerra e nel periodo di preparazione, nonchè in qualunque altro caso di necessità pubblica a richiesta dell'autorità competente.

 

          Art. 25.

     Durante la mobilitazione e in tempo di guerra il comando supremo dell'esercito ha il diritto di prescrivere che siano posti a sua disposizione tutti i mezzi che giudichi necessari per l'esecuzione di trasporti militari, di ordinare che questi siano eseguiti in conformità delle disposizioni date, di stabilire le norme da osservarsi nel servizio ferroviario, e di limitare o sopprimere il servizio per il pubblico secondo le esigenze dei trasporti occorrenti nell'interesse militare.

     Durante la mobilitazione dell'esercito e in tempo di guerra, l'esercente deve continuare la gestione delle strade ferrate con gli stessi organi come nei tempi ordinari, e la relativa responsabilità non ha altra limitazione, tranne quella che potesse derivare dall'uso delle sopraindicate facoltà per parte dell'autorità militare.

     Nelle anzidette circostanze, il comando supremo dell'esercito ha anche il diritto di fare direttamente l'esercizio di quelle linee che, a suo giudizio, si trovassero in condizioni da richiedere la sostituzione dell'esercizio militare a quello civile. In questo caso per tali linee viene tenuto un conto dei prodotti dei trasporti per servizio militare e un altro di quelli per servizio pubblico, ed i prodotti complessivi, sotto deduzione delle spese vive sostenute dall'autorità militare, sono versati mensilmente nella casse dello Stato, che rimborserà l'esercente delle spese vive da lui eventualmente sostenute. L'esercente non ha diritto ad altri compensi.

     Per ragioni di ordine pubblico, le facoltà, di cui nei comma precedenti, possono essere in qualunque tempo conferite all'autorità militare con decreto reale su proposta dei ministri dell'interno, della guerra e dei lavori pubblici.

     Quando per misura di ordine pubblico o per la difesa dello Stato, il Governo o il comando supremo dell'esercito ordinassero la temporanea sospensione dell'esercizio e facessero in qualunque modo interrompere una ferrovia, la spesa dei lavori per la interruzione e quelle per il completo ristabilimento della linea è a carico dello Stato, senza che l'esercente possa pretendere risarcimento di danni.

 

          Art. 26. [17]

 

          Art. 27.

     Le disposizioni degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, non sono applicate alle ferrovie secondarie su strade ordinarie di cui all'art. 2 della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[3]  Comma abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[4]  Comma abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[5]  Comma abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[6]  Comma abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[12]  Comma abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[13]  Comma abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[14]  Comma abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[15]  Comma abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[17]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.