§ 93.2.195 - D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 37.
Regolamento recante modifica all'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:13/02/2007
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 226, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le parole: «e non aver superato i 65 anni di età» sono [...]


§ 93.2.195 - D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 37.

Regolamento recante modifica all'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada.

(G.U. 30 marzo 2007, n. 75)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 70, 115, 116 e 119;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed in particolare l'articolo 226 e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 gennaio 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

     Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 226, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le parole: «e non aver superato i 65 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «, non aver superato i 75 anni di età e, raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, avere effettuato una visita medica presso uno dei medici di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che accerti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida della categoria B».