§ 93.2.Y - Legge 8 agosto 1977, n. 631.
Limitazioni generali di velocità per i veicoli a motore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:08/08/1977
Numero:631


Sommario
Art. 1.      Sulle autostrade, sulle strade con caratteristiche autostradali, sulle strade statali, provinciali e comunali esterne agli abitati possono essere stabiliti, con decreto del Ministro per i lavori [...]
Art. 2.      I limiti massimi di velocità saranno segnalati solo ai posti di frontiera ed in corrispondenza delle uscite da aree portuali, aeroportuali e da terminali "auto + treno" ed "auto al seguito", con [...]
Art. 3.      Limiti di velocità inferiori a quelli massimi generali saranno indicati mediante i prescritti segnali.
Art. 4.      I veicoli per i quali è prescritta una velocità massima inferiore ai limiti massimi generali previsti dall'art. 1 della presente legge, dovranno recare l'indicazione delle velocità consentite [...]
Art. 5.      Il comma ottavo dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito [...]


§ 93.2.Y - Legge 8 agosto 1977, n. 631. [1]

Limitazioni generali di velocità per i veicoli a motore.

(G.U. 31 agosto 1977, n. 236)

 

     Art. 1.

     Sulle autostrade, sulle strade con caratteristiche autostradali, sulle strade statali, provinciali e comunali esterne agli abitati possono essere stabiliti, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, sentiti i Ministri per l'interno e per l'industria, il commercio e l'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, limiti massimi generali di velocità.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, saranno stabiliti i tipi di veicoli con ridotte prestazioni, individuati mediante la cilindrata o la velocità massima o da ambedue, per i quali è prescritta una velocità massima inferiore ai limiti massimi generali.

     I limiti di cui al presente articolo potranno essere ridotti su particolari tratti di autostrade e di strade sulle quali non sussistono adeguate condizioni di sicurezza, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia.

 

          Art. 2.

     I limiti massimi di velocità saranno segnalati solo ai posti di frontiera ed in corrispondenza delle uscite da aree portuali, aeroportuali e da terminali "auto + treno" ed "auto al seguito", con le modalità che saranno stabilite dal decreto di cui al primo comma del precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     Limiti di velocità inferiori a quelli massimi generali saranno indicati mediante i prescritti segnali.

 

          Art. 4.

     I veicoli per i quali è prescritta una velocità massima inferiore ai limiti massimi generali previsti dall'art. 1 della presente legge, dovranno recare l'indicazione delle velocità consentite per mezzo di numeri indicati in modo ben visibile nella parte posteriore dei veicoli stessi.

     Restano ferme tutte le altre limitazioni di velocità più restrittive per categorie particolari di veicoli, imposte da provvedimenti o disposizioni vigenti.

 

          Art. 5.

     Il comma ottavo dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     "Chiunque supera di non oltre 10 chilometri-ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 40.000".

     Il comma nono dello stesso art. 103 è sostituito dal seguente:

     "Chiunque supera di oltre 10 chilometri-ora i limiti massimi di velocità consentiti è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000".

 


[1] Legge abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.