§ 93.2.X - Legge 5 maggio 1976, n. 313.
Nuove norme sugli autoveicoli industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:05/05/1976
Numero:313


Sommario
Art. 1.      Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 10 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 [...]
Art. 2.      L'art. 26, lettera g), del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è [...]
Art. 3.      Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 32 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 [...]
Art. 4.      L'art. 33 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal [...]
Art. 5.      Ferme restando le disposizioni del precedente articolo, i commi terzo e quarto dell'art. 121 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con [...]
Art. 6.      Alle ammende previste dall'articolo precedente si applicano le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Art. 7.      L'art. 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno [...]
Art. 8.      Il primo alinea del primo comma dell'art. 257 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del [...]
Art. 9.      Il Ministro per i trasporti, con proprio decreto, stabilirà la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella presente legge ed a quelle contenute nella legge [...]


§ 93.2.X - Legge 5 maggio 1976, n. 313. [1]

Nuove norme sugli autoveicoli industriali.

(G.U. 26 maggio 1976, n. 138)

 

     Art. 1.

     Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 10 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

     "L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente territorialmente nel luogo di inizio del trasporto od ove ha sede l'impresa proprietaria del veicolo può autorizzare:

     a) il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per il peso, determinino un'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli articoli 32 e 33, salva sempre l'osservanza delle disposizioni dell'art. 37;

     b) il trasporto di cose che, per il peso, determinino un'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti nell'art. 33, ove siano addotti giustificati motivi;

     c) la circolazione dei veicoli che, per speciali esigenze, superino le dimensioni ed i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.

     Per le autostrade l'autorizzazione è data dal Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     L'autorizzazione è data per determinati periodi di tempo o per più trasporti o di volta in volta.

     Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada".

     L'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del testo unico è abrogato. Il Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per i lavori pubblici, provvederà con propri decreti per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo.

 

          Art. 2.

     L'art. 26, lettera g), del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dalle seguenti nuove norme:

     "g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice; ai soli fini dell'applicazione del successivo art. 119, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate".

 

          Art. 3.

     Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 32 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

     "La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 6 metri per i veicoli isolati ad un asse, 12 metri per i veicoli isolati a 2 o più assi.

     La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 6,50 per semirimorchi ad un asse, metri 12,50 per semirimorchi a 2 o più assi.

     Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autotreni non devono superare la lunghezza massima di metri 18,00".

 

          Art. 4.

     L'art. 33 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     "Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere 50 quintali per i veicoli ad un asse, 80 quintali per quelli a 2 assi e 100 quintali per quelli a 3 o più assi.

     Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 60 quintali.

     Per gli autoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a 2 assi e 240 quintali se si tratta di veicoli a 3 o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali.

     Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un autotreno, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere 400 quintali se a 4 assi; non deve eccedere 440 quintali se a 5 o più assi.

     Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non deve eccedere 120 quintali.

     In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore di 2 metri tra loro il peso massimo non deve superare 190 quintali.

     Chiunque circola con un veicolo che supera, salvo quanto disposto dall'art. 121, i limiti di peso stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila".

 

          Art. 5.

     Ferme restando le disposizioni del precedente articolo, i commi terzo e quarto dell'art. 121 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

     "Chiunque circoli con un veicolo che superi il peso complessivo a pieno carico o il cui rimorchio superi il proprio peso complessivo a pieno carico o il peso rimorchiabile del veicolo trainante, o, per i trasporti eccezionali, superi i corrispondenti limiti potenziali indicati nei documenti di circolazione, oltre il limite di tolleranza del 5 per cento del peso complessivo, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila se l'eccedenza non supera i 10 quintali, da lire 100 mila a lire 300 mila se l'eccedenza non supera i 20 quintali, da lire 200 mila a lire 600 mila se l'eccedenza non supera i 30 quintali; se l'eccedenza supera i 30 quintali si applicano l'ammenda di lire 800 mila e 15 giorni di arresto; se si tratta di motoveicoli o di carrelli, l'ammenda è ridotta alla metà.

     Nel caso che il carico superi la portata utile oltre la tolleranza stabilita, sia il proprietario del veicolo sia il committente sono civilmente responsabili in solido.

     Se l'eccedenza non supera il 10 per cento del carico utile ammesso il veicolo non può proseguire il viaggio se non è versata l'ammenda nella misura minima prevista. Nel caso che l'eccedenza sia percentualmente maggiore la continuazione del viaggio è subordinata anche al discarico dell'eccedenza nel posto indicato dagli agenti di polizia che rilevano l'infrazione.

     E' ugualmente prescritto il discarico dell'eccedenza nel caso in cui sia prevista l'applicazione dell'ammenda congiuntamente all'arresto.

     L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione è immatricolato il veicolo a carico del quale siano state accertate più di tre infrazioni, è tenuto a sospendere l'efficacia della carta di circolazione per un periodo da uno a tre mesi. A tal fine tutte le contravvenzioni elevate in applicazione del presente articolo devono essere notificate all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha rilasciato la carta di circolazione".

 

          Art. 6.

     Alle ammende previste dall'articolo precedente si applicano le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.

 

          Art. 7.

     L'art. 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è modificato come segue:

     "Il secondo alinea del punto 4 è sostituito dal seguente:

     “Per gli autoveicoli ed i loro rimorchi si potrà consentire che la parte posteriore abbia uno sbalzo massimo pari al 60 per cento del passo, se ciò sia riconosciuto ammissibile dalla Direzione generale della motorizzazione civile”.

     Il punto 6 è sostituito dal seguente:

     “Verifica in marcia dell'inscrivibilità di una fascia di ingombro (corona circolare) di raggio minore metri 5,30 e larga metri 6,70, e determinazione del diametro minimo di volta”.

     Al punto 16 viene aggiunto quanto segue:

     “questo accertamento non si effettua nel caso degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati; per tali autoveicoli deve essere verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore ed il peso complessivo dell'autoveicolo non sia inferiore a 8 CV/t;” “.

 

          Art. 8.

     Il primo alinea del primo comma dell'art. 257 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     "- 1,4 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico;".

 

          Art. 9.

     Il Ministro per i trasporti, con proprio decreto, stabilirà la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella presente legge ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.