§ 93.1.32 - D.P.R. 22 aprile 1994, n. 369.
Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.1 autoservizi
Data:22/04/1994
Numero:369


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento
Art. 2.  Domanda di concessione di autolinee ordinarie
Art. 3.  Esame della domanda
Art. 4.  Pubblica riunione istruttoria
Art. 5.  Opposizioni e domande comparative
Art. 6.  Termini per la conclusione del procedimento
Art. 7.  Verifiche periodiche
Art. 8.  Controlli
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 93.1.32 - D.P.R. 22 aprile 1994, n. 369. [1]

Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.

(G.U. 13 giugno 1994, n. 136, S.O.)

 

     Art. 1. Oggetto del regolamento

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.

 

          Art. 2. Domanda di concessione di autolinee ordinarie

     1. La domanda di concessione di autolinee ordinarie è presentata alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Una copia della domanda deve essere indirizzata per conoscenza agli uffici provinciali operanti nei capoluoghi delle regioni in cui sono siti il capolinea di partenza e quello di arrivo del servizio.

     2. La domanda contiene le seguenti indicazioni:

     a) denominazione dell'impresa richiedente, sede, codice fiscale, e/o partita IVA; generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;

     b) finalità di traffico e di interesse pubblico che si intendono soddisfare con l'istituendo servizio;

     c) modalità di esercizio proposte;

     d) percorso e fermate, programma, periodo, orari e prescrizioni di esercizio;

     e) entità in termini numerici degli utenti del bacino di carico da soddisfare, in rapporto alla lunghezza del percorso del servizio da istituire, ritenendo indicativo un bacino di utenza di almeno 300.000 abitanti per autolinee con percorso fino a 500 km ed usando un criterio proporzionale per autolinee con percorrenza maggiore;

     f) dimostrazione chiara e dettagliata dell'impossibilità di soddisfare in tutto o in parte le accertate esigenze di pubblica utilità attraverso i servizi di trasporto già esistenti;

     g) servizi gestiti dall'impresa con particolare riguardo a quelli interessanti il bacino di utenza dell'autolinea richiesta;

     h) mezzi organizzativi e commerciali posseduti, materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio;

     i) tariffe che, sulla base dei costi dimostrativi e dei presunti ricavi, l'impresa intende applicare.

     3. Alla domanda sono allegati:

     a) idonea documentazione del possesso dei requisiti professionali;

     b) cartina geografica nella quale siano individuati, con colorazioni diverse, il percorso richiesto, il percorso delle eventuali autolinee finitime, il percorso delle linee ferroviarie gestite dalle F.S. S.p.a., da concessionari o da gestioni commissariali governative, il percorso di autolinee di competenza della regione e dei comuni;

     c) tabelle orarie con l'indicazione della velocità in base alla quale sono stati calcolati i tempi di percorrenza, tabelle polimetriche tariffarie.

     4. La domanda è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

 

          Art. 3. Esame della domanda

     1. Sulle domande di concessione di autolinee presentate dalle imprese richiedenti, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione svolge un'immediata istruttoria preliminare volta a verificare:

     a) l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 2;

     b) la concorrenza con i preesistenti servizi ferroviari;

     c) l'idoneità dell'istituendo servizio a soddisfare l'interesse pubblico individuato.

     2. In caso di esito negativo dell'istruttoria preliminare, l'amministrazione emette provvedimento di rigetto da comunicarsi all'impresa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il provvedimento è comunicato entro lo stesso termine anche ai competenti uffici provinciali della motorizzazione.

 

          Art. 4. Pubblica riunione istruttoria

     1. Le domande che superino positivamente l'istruttoria preliminare, sono discusse nell'ambito di una pubblica riunione, indetta con cadenza trimestrale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.

     2. Nel corso della pubblica riunione, in contraddittorio tra le parti intervenute, l'amministrazione procede alla raccolta degli elementi necessari ad accertare l'effettiva sussistenza del pubblico interesse.

     3. La data, il luogo della riunione e l'elenco preciso delle relazioni ammesse al pubblico contraddittorio, sono comunicate agli uffici periferici almeno quaranta giorni prima dello svolgimento della riunione. Gli uffici periferici provvedono a comunicare, in via preventiva, il loro motivato parere sui singoli servizi richiesti, ed a invitare, almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa, secondo le proprie competenze territoriali, tutte le imprese interessate, ivi comprese le Ferrovie dello Stato S.p.a. e le amministrazioni regionali e locali competenti per territorio.

     4. Gli inviti comprendono anche l'ordine del giorno che il Ministero forma sulla base delle domande pervenute ed ammesse. Un elenco degli invitati è inviato ai competenti uffici centrali.

     5. Nel corso della pubblica riunione, i direttori degli uffici periferici o loro incaricati, illustrano le domande di propria competenza. In particolare, riferiscono sulla pubblica utilità dell'istituendo servizio, sulla rispondenza delle modalità di esercizio del servizio al pubblico interesse rilevato in zona, sulla possibilità di coordinamento di esso con i servizi, anche ferroviari, gestiti nel bacino di interesse. L'ufficio periferico fornisce un quadro completo ed esaustivo di tutti i servizi, su ferro e su gomma, presenti nel bacino di interesse.

 

          Art. 5. Opposizioni e domande comparative

     1. Le amministrazioni e le imprese di cui all'art. 4, comma 3, possono presentare, entro la data fissata per lo svolgimento della pubblica riunione, opposizioni e domande comparative riguardanti l'istituzione del servizio.

     2. Le amministrazioni e le imprese di cui all'art. 4, comma 3, possono presentare opposizioni anche nel corso della pubblica riunione, in relazione a fatti o circostanze che emergano nell'ambito della riunione medesima.

     3. Le domande comparative di cui al comma 1 del presente articolo devono contenere:

     a) la denominazione dell'azienda o dell'impresa proponente, la sede, il codice fiscale e/o la partita IVA, nonchè le generalità del titolare o del legale rappresentante;

     b) l'individuazione del servizio;

     c) i titoli preferenziali eventualmente posseduti, con particolare riguardo ai servizi di linea statali od interferenti;

     d) gli autoservizi gestiti, in sede locale, in relazione allo specifico bacino di traffico d'interesse;

     e) i mezzi organizzativi e commerciali posseduti e il materiale rotabile che l'impresa intende adibire al servizio.

     4. Le opposizioni presentate, devono, a pena di inammissibilità, contenere un'adeguata motivazione, e l'indicazione delle ragioni che sconsigliano l'istituzione del servizio.

 

          Art. 6. Termini per la conclusione del procedimento

     1. Nei venti giorni successivi alla riunione e, comunque, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, il dirigente del competente ufficio centrale del Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla concessione ovvero al rigetto della domanda.

     2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente, entro il termine di quindici giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale, l'istanza è rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo comunque a definire il procedimento entro l'ulteriore termine di quindici giorni.

     3. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.

 

          Art. 7. Verifiche periodiche

     1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione verifica annualmente - con specifico riguardo al principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione - la funzionalità e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai princìpi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.

     2. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, il Ministero promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati ai servizi resi dall'amministrazione.

     3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

 

          Art. 8. Controlli

     1. Il servizio di controllo interno, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale non conclusi entro il termine indicato dal precedente art. 6.

 

          Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285, con la decorrenza ivi prevista.