§ 92.1.21 - Legge 28 marzo 1991, n. 114.
Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:92. Stato civile e anagrafe
Capitolo:92.1 stato civile e anagrafe
Data:28/03/1991
Numero:114


Sommario
Art. 1.      1. E' riconosciuto il diritto al ripristino nella forma originaria del cognome italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio [...]
Art. 2.      1. La domanda di ripristino è presentata alla prefettura che aveva decretato, in forza della normativa di cui all'art. 1, l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome
Art. 3.      1. Il decreto prefettizio è notificato al richiedente. Per i membri della stessa famiglia, purchè consenzienti se maggiorenni, si può provvedere con un unico decreto
Art. 4.      1. Il decreto che ripristina il cognome è trasmesso e trascritto d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a [...]
Art. 5.      1. Si applica la disposizione dell'art. 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l'istante non si trova in disagiate condizioni economiche
Art. 6.      1. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di ripristino dell'originario cognome adottati in base alle procedure applicate fino alla data di entrata in vigore [...]
Art. 7.      1. Alle procedure previste dalla presente legge si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma originaria del nome italiano assunto o attribuito in base alle [...]


§ 92.1.21 - Legge 28 marzo 1991, n. 114.

Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

(G.U. 8 aprile 1991, n. 82)

 

 

     Art. 1.

     1. E' riconosciuto il diritto al ripristino nella forma originaria del cognome italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, estese dal regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, ai territori già annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

     2. Titolari del diritto al ripristino sono le persone già destinatarie del decreto prefettizio con il quale il nuovo cognome è stato assunto o attribuito, il coniuge ed i parenti ai quali il nuovo cognome è stato esteso e, comunque, i loro discendenti in quanto anagraficamente registrati con tale cognome.

 

          Art. 2.

     1. La domanda di ripristino è presentata alla prefettura che aveva decretato, in forza della normativa di cui all'art. 1, l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome.

     2. Essa va corredata da un estratto per riassunto dell'atto di nascita con tutte le annotazioni e rettificazioni e da uno stato di famiglia.

     3. Il prefetto, accertata l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome in forza della normativa di cui all'art. 1, ripristina il cognome nella forma originaria, previa revoca del precedente decreto.

     4. Se la provincia, corrispondente alla suddetta prefettura, non fa più parte del territorio della Repubblica, la domanda di ripristino è presentata alla prefettura di Trieste, corredata, oltrechè dell'estratto di cui al comma 2, da un atto di notorietà che attesti l'assunzione o attribuzione del nuovo cognome.

 

          Art. 3.

     1. Il decreto prefettizio è notificato al richiedente. Per i membri della stessa famiglia, purchè consenzienti se maggiorenni, si può provvedere con un unico decreto.

     2. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può, entro due mesi dalla notifica, essere impugnato con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide sentito il Consiglio di Stato.

 

          Art. 4.

     1. Il decreto che ripristina il cognome è trasmesso e trascritto d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferisce e deve essere annotato in calce all'atto medesimo.

     2. Tutti gli altri registri, elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

     3. Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1.

 

          Art. 5.

     1. Si applica la disposizione dell'art. 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l'istante non si trova in disagiate condizioni economiche.

 

          Art. 6.

     1. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di ripristino dell'originario cognome adottati in base alle procedure applicate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Sono altresì fatte salve le procedure di cui agli articoli 32, 33 e 34 della legge 11 marzo 1972, n. 118, per il ripristino di nomi e cognomi nella forma tedesca, nella provincia di Bolzano.

 

          Art. 7.

     1. Alle procedure previste dalla presente legge si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma originaria del nome italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni citate all'art. 1, con domanda separata o congiunta a quella per il ripristino del cognome.