§ 91.1.6 - Legge 16 agosto 1962, n. 1341.
Norme per il finanziamento dei censimenti generali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:91. Statistica
Capitolo:91.1 censimenti
Data:16/08/1962
Numero:1341


Sommario
Art. 1.      L'onere dei censimenti generali è a carico dello Stato
Art. 2.      Per le spese concernenti il X Censimento generale della popolazione e il IV Censimento generale dell'industria e del commercio è autorizzata l'assegnazione a favore [...]
Art. 3.      L'onere di lire 5.842 milioni di cui al primo comma del precedente articolo relativo all'esercizio finanziario 1962-63 sarà fronteggiato per lire 3.800 milioni mediante [...]


§ 91.1.6 - Legge 16 agosto 1962, n. 1341. [1]

Norme per il finanziamento dei censimenti generali.

(G.U. 11 settembre 1962, n. 229)

 

 

     Art. 1.

     L'onere dei censimenti generali è a carico dello Stato.

     I fondi occorrenti verranno assegnati all'Istituto centrale di statistica che ne renderà conto con apposita gestione.

 

          Art. 2.

     Per le spese concernenti il X Censimento generale della popolazione e il IV Censimento generale dell'industria e del commercio è autorizzata l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica della somma di lire 6.427 milioni così ripartita:

     lire 5.842 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63;

     lire 585 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64.

     Per i censimenti di cui al comma precedente è inoltre autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 1.500 milioni, da devolvere a favore dei Comuni a titolo di contributo nelle spese da essi sostenute in dipendenza dei detti censimenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno saranno stabilite le norme per la ripartizione tra i Comuni della detta somma di lire 1.500 milioni.

 

          Art. 3.

     L'onere di lire 5.842 milioni di cui al primo comma del precedente articolo relativo all'esercizio finanziario 1962-63 sarà fronteggiato per lire 3.800 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62 e per lire 2.042 milioni, con la riduzione del capitolo corrispondente dell'esercizio 1962-63.

     Alla spesa di lire 1.500 milioni prevista dal secondo comma dell'art. 2 si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio 1961-62.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.