§ 90.4.58 - D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318.
Regolamento concernente le modalità di riconoscimento del credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge 24 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:21/12/2004
Numero:318


Sommario
Art. 1.  Presentazione delle domande
Art. 2.  Riconoscimento e misura del credito d'imposta
Art. 3.  Modalità di fruizione del credito d'imposta
Art. 4.  Controlli e revoche dell'agevolazione
Art. 5.  Disposizioni finali


§ 90.4.58 - D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318.

Regolamento concernente le modalità di riconoscimento del credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

(G.U. 10 gennaio 2005, n. 6)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (legge finanziaria 2004)», ed in particolare l'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189 che riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed alle imprese editrici di libri un credito di imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004;

Visto in particolare il citato articolo 4, comma 181, della medesima legge n. 350 del 2003 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta predetto anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2005 in 95 milioni di euro;

Visto in particolare l'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 che ha delegato al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio On.le Paolo Bonaiuti le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione e editoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2004;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Adotta

il presente regolamento:

 

Art. 1. Presentazione delle domande

     1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto della carta di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e le imprese editrici di libri presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:

     a) gli elementi identificativi dell'impresa, ivi compreso il codice fiscale;

     b) gli estremi di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione;

     c) l'importo del credito d'imposta spettante ai sensi della lettera d);

     d) l'impegno a presentare il bilancio certificato entro trenta giorni dall'approvazione, dal quale deve risultare in modo evidenziato, la spesa sostenuta per l'acquisto della carta detraibile ai sensi dell'articolo 4, commi da 181 a 183 della citata legge n. 350 del 2003.

     2. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

     a) l'inerenza delle spese sostenute per l'acquisto della carta nell'anno 2004, alle tipologie di prodotti editoriali non espressamente escluse dal beneficio, ai sensi del comma 183 del predetto articolo 4 della legge n. 350 del 2003;

     b) l'importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle fatture indicate in apposito elenco allegato alla domanda;

     c) limitatamente alle imprese editrici di libri, di non essere soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione;

     d) che la spesa per la carta si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;

     e) che la spesa sostenuta per l'acquisto della carta è riferita a quella utilizzata nell'anno 2004 per la stampa delle testate e dei libri editi;

     f) che l'impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili.

     3. Le domande sono inoltrate esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali, via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma.

 

     Art. 2. Riconoscimento e misura del credito d'imposta

     1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede all'istruttoria delle domande presentate nei termini di cui al comma 1, dell'articolo 1 e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, le ammette al beneficio dandone comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 1, comma 1, alle imprese richiedenti, anche in caso di non accoglimento della domanda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

     2. Alle imprese ammesse al beneficio è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, sostenuta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare interamente le richieste presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2005 in 95 milioni di euro, il credito d'imposta riconosciuto a ciascun impresa è proporzionalmente ridotto tra tutte le imprese aventi diritto.

 

     Art. 3. Modalità di fruizione del credito d'imposta

     1. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in sede di versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data del riconoscimento dell'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 1. Il credito di imposta non utilizzato in compensazione nel periodo di imposta in corso alla data di riconoscimento del beneficio può essere utilizzato esclusivamente entro il periodo di imposta successivo.

     2. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta spettante sono indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dell'agevolazione, ovvero nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo.

     3. Nei casi di opzione per la tassazione di gruppo è consentita la cessione del credito d'imposta al consolidante ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004.

 

     Art. 4. Controlli e revoche dell'agevolazione

     1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta, i relativi importi a ciascuna spettanti, nonchè i dati relativi agli eventuali provvedimenti adottati di revoca del beneficio.

     2. Qualora, all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, il Dipartimento lo comunica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del credito di imposta.

     3. L'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dei controlli istituzionali degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria.

     4. In caso di utilizzo del credito di imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, e contenzioso nonchè le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

 

     Art. 5. Disposizioni finali

     1. Il credito di imposta è concesso subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee. Della decisione adottata dalle Autorità europee è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.