§ 90.3.B - Legge 10 giugno 1969, n. 308.
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.3 personale
Data:10/06/1969
Numero:308


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 36 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è modificato nel modo seguente:
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 63 della legge succitata è sostituito dal seguente:


§ 90.3.B - Legge 10 giugno 1969, n. 308.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello.

(G.U. 26 giugno 1969, n. 159)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 36 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è modificato nel modo seguente:

     "I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico".

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 63 della legge succitata è sostituito dal seguente:

     "Sia presso il tribunale sia presso la corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati".