§ 90.3.a - Legge 20 ottobre 1964, n. 1039.
Norma transitoria per i praticanti giornalisti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.3 personale
Data:20/10/1964
Numero:1039


Sommario
Art. 1.      Al secondo capoverso dell'art. 67 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunte le seguenti parole
Art. 2.      La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 90.3.a - Legge 20 ottobre 1964, n. 1039. [1]

Norma transitoria per i praticanti giornalisti.

(G.U. 2 novembre 1964, n. 270).

 

 

     Art. 1.

     Al secondo capoverso dell'art. 67 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunte le seguenti parole:

     "La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 73".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.