§ 90.3.7 - Legge 9 novembre 1955, n. 1122.
Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola».


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.3 personale
Data:09/11/1955
Numero:1122


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il giornalista professionista ha diritto da parte dell'Istituto alle prestazioni di malattia, tubercolosi, disoccupazione e all'assegno di decesso anche nel caso in cui, al verificarsi [...]
Art. 3.      All'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la [...]
Art. 4.      Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti la concessione delle prestazioni è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato direttivo dell'Istituto da parte degli aventi diritto.
Art. 5.      I contributi dovuti all'Istituto ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e nella misura indicata dall'art. 48, secondo comma, del regolamento per la previdenza [...]
Art. 6.      Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'Istituto i giornalisti professionisti da esso occupati, indicando la retribuzione corrisposta e tutte le altre notizie che gli sono richieste [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto i contributi dovuti, sia per la parte a suo carico, sia per la parte a carico dei giornalisti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza [...]
Art. 9.      Si osservano per la prescrizione in materia di prestazioni e di contributi le disposizioni vigenti per le corrispondenti forme assicurative e previdenziali obbligatorie delle quali quelle [...]
Art. 10.      All'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» si applicano tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie previsti per l'Istituto nazionale della [...]
Art. 11.      Per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento dell'Istituto per la disciplina delle previdenze e assistenze indicate all'art. 3 del regolamento dell'Istituto [...]
Art. 12.      Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti dei [...]
Art. 13.      Nelle contravvenzioni alle norme previste dalla presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione [...]
Art. 14.      La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ai sensi della [...]


§ 90.3.7 - Legge 9 novembre 1955, n. 1122.

Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola».

(G.U. 7 dicembre 1955, n. 282).

 

     Art. 1. [1]

     Le pensioni, le indennità e gli assegni corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» non sono cedibili nè sequestrabili, nè pignorabili, eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi, che possono essere ceduti, sequestrati e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l'importo di queste.

     L'Istituto ha diritto di trattenere, sulle pensioni, assegni e indennità da esso corrisposti, l'ammontare delle somme dovutegli in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

 

          Art. 2.

     Il giornalista professionista ha diritto da parte dell'Istituto alle prestazioni di malattia, tubercolosi, disoccupazione e all'assegno di decesso anche nel caso in cui, al verificarsi dell'evento, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento dei relativi contributi.

     In tal caso l'Istituto ha diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente, per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al giornalista, oltre al diritto di percepire i contributi arretrati entro i termini di prescrizione.

     L'azione di rivalsa dell'Istituto non viene esercitata qualora il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, effettui il pagamento di quanto dovuto ai sensi del successivo art. 8 e versi all'Istituto, entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione delle prestazioni in questione, una somma pari al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni stesse.

 

          Art. 3.

     All'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     Nei confronti di coloro i quali cessano di far parte dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per prestare altra attività con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è parimenti riconosciuto utile, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

     Nei casi previsti dai precedenti commi la pensione è ripartita fra i due istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati.

 

          Art. 4.

     Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti la concessione delle prestazioni è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato direttivo dell'Istituto da parte degli aventi diritto.

     Il termine per ricorrere in via amministrativa è di giorni trenta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato direttivo dell'Istituto entro i sessanta giorni successivi alla data del ricorso.

     Non è ammessa l'azione avanti l'autorità giudiziaria prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa. Tuttavia, qualora sia trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal precedente comma senza che la decisione del Comitato sia stata pronunciata, l'interessato ha la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

 

          Art. 5.

     I contributi dovuti all'Istituto ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e nella misura indicata dall'art. 48, secondo comma, del regolamento per la previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione, salvo quanto è previsto per i contributi per gli assegni familiari dagli artt. 1 e 2 della legge 22 aprile 1953, n. 391.

     Qualora la retribuzione mensile risulti inferiore a lire ventimila, il contributo è sempre commisurato su tale limite.

     Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze di gestione lo richiedano a vantaggio della mutualità fra le categorie interessate, il limite di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

          Art. 6.

     Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'Istituto i giornalisti professionisti da esso occupati, indicando la retribuzione corrisposta e tutte le altre notizie che gli sono richieste dall'Istituto stesso per l'iscrizione del giornalista professionista e per l'accertamento dei contributi dovuti.

     Il datore di lavoro è, inoltre, obbligato a notificare all'Istituto ogni variazione che possa verificarsi successivamente nei dati contenuti nella denuncia iniziale.

     Le denunce di cui ai precedenti comma devono essere trasmesse all'Istituto non oltre 10 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro e dal verificarsi delle variazioni.

 

          Art. 7. [2]

     [Il datore di lavoro il quale abbia alle proprie dipendenze giornalisti professionisti soggetti alla iscrizione presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è tenuto a iscriverli in un libro di matricola e in un libro di paga, con l'osservanza delle disposizioni per questi contenute negli articoli 12 e 19 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, per la esecuzione dei regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765 e 15 dicembre 1936, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

     Qualora trattisi di datore di lavoro esercente un'azienda non soggetta alla legge per gli infortuni sul lavoro ovvero l'Istituto predetto, ove lo ritenga necessario, richieda la tenuta di appositi libri di matricola e di paga per i giornalisti di cui al precedente comma, i libri stessi, prima di essere messi in uso, devono essere presentati all'Istituto, il quale li farà contrassegnare in ogni pagina da un proprio delegato dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato.]

 

          Art. 8.

     Il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto i contributi dovuti, sia per la parte a suo carico, sia per la parte a carico dei giornalisti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di paga cui i contributi stessi si riferiscono.

     Nel caso di ritardo, sono dovuti all'Istituto gli interessi di mora nella misura legale.

 

          Art. 9.

     Si osservano per la prescrizione in materia di prestazioni e di contributi le disposizioni vigenti per le corrispondenti forme assicurative e previdenziali obbligatorie delle quali quelle gestite dall'Istituto sono sostitutive.

 

          Art. 10.

     All'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» si applicano tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 11.

     Per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento dell'Istituto per la disciplina delle previdenze e assistenze indicate all'art. 3 del regolamento dell'Istituto stesso, approvato con decreto Ministeriale 1° gennaio 1953, si applicano le disposizioni di legge o di regolamento vigenti per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza sociale delle quali quelle gestite dall'Istituto predetto sono sostitutive.

 

          Art. 12.

     Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti dei contributi non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo [3].

     Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato più grave [4].

     Il datore di lavoro, e in genere le persone preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave [5].

     Sono punite con l'ammenda da lire 25.000a lire 250.000 la mancanza o la irregolare tenuta dei libri di matricola e di paga prescritti dall'art. 7 della presente legge [6].

     Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dal regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, è punito con la multa da lire 25.000 a lire 250.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave [7].

     I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola».

 

          Art. 13.

     Nelle contravvenzioni alle norme previste dalla presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», il quale, previo parere del Comitato direttivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

     Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente articolo.

 

          Art. 14.

     La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ai sensi della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

     L'Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi per la vigilanza di cui al precedente comma, di funzionari designati dall'Istituto, i quali hanno libero accesso nei locali delle aziende aventi alle proprie dipendenze giornalisti professionisti.

     Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e debbono esibire tali documenti ai titolari dell'azienda, o ai loro sostituti, presso la quale debbono effettuare il controllo.

     Le aziende sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli i libri paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengono necessari.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1984, n. 209, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni ed altre indennità dovute dalla cassa di previdenza dei giornalisti «G. Amendola», negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2006, n. 256, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare della pensione erogata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[3] Comma così modificato dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n.689.

[4] Comma così modificato dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n.689.

[5] Comma così modificato dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n.689.

[6] Comma così modificato dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n.689.

[7] Comma così modificato dall’art. 113 della L. 24 novembre 1981, n.689.