§ 8.2.3 - Legge 29 ottobre 1984, n. 735.
Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.2 categorie di artigiani
Data:29/10/1984
Numero:735


Sommario
Art. unico.      Alla fine dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è aggiunto il seguente periodo:


§ 8.2.3 - Legge 29 ottobre 1984, n. 735.

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri.

(G.U. 2 novembre 1984, n. 302).

 

     Art. unico.

     Alla fine dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è aggiunto il seguente periodo:

     "Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel precedente art. 1".