§ 8.1.5 - Legge 10 febbraio 1961, n. 77.
Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia agli artigiani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.1 assistenza e previdenza
Data:10/02/1961
Numero:77


Sommario
Art. 1.      A partire dal 1° luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione dell'assicurazione contro le malattie agli artigiani, di cui alla legge 29 dicembre 1956, [...]
Art. 2.      Alla copertura dell'onere di lire 675 milioni, di cui alla lettera b) del precedente articolo, si provvederà a carico del capitolo n. 388 dello stato di previsione della [...]


§ 8.1.5 - Legge 10 febbraio 1961, n. 77. [1]

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia agli artigiani.

(G.U. 11 marzo 1961, n. 63)

 

 

     Art. 1.

     A partire dal 1° luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione dell'assicurazione contro le malattie agli artigiani, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è corrisposto nella misura:

     a) di lire 1500 annue per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile a norma dell'art. 23 della predetta legge;

     b) di lire 675 milioni a titolo di concorso globale annuo da assegnarsi al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'alinea b) dell'art. 23 della predetta legge.

 

          Art. 2.

     Alla copertura dell'onere di lire 675 milioni, di cui alla lettera b) del precedente articolo, si provvederà a carico del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.