§ 89.2.24 - L. 17 ottobre 2003, n. 280.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.2 federazioni e organizzazioni
Data:17/10/2003
Numero:280


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...]


§ 89.2.24 - L. 17 ottobre 2003, n. 280.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.

(G.U. 18 ottobre 2003, n. 243)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220

     All'articolo 1:

     al comma 2, le parole: «tra gli ordinamenti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica» e la parola: «effettiva» è soppressa.

     All'articolo 2:

     al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive»;

     al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile».

     All'articolo 3:

     al comma 2, dopo le parole: «tribunale amministrativo regionale» sono inserite le seguenti: «del Lazio»;

     al comma 4, dopo le parole: «tribunale amministrativo regionale del Lazio» sono inserite le seguenti: «con sede in Roma» e le parole: «ai sensi del comma 3» sono soppresse;

     il comma 5 è soppresso.