§ 89.2.4 - Legge 24 luglio 1959, n. 701.
Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.2 federazioni e organizzazioni
Data:24/07/1959
Numero:701


Sommario
Art. unico.      Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1° gennaio 1960, in lire 500


§ 89.2.4 - Legge 24 luglio 1959, n. 701. [1]

Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.

(G.U. 9 settembre 1959, n. 216)

 

 

     Art. unico.

     Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1° gennaio 1960, in lire 500.

     Tali quote annue sono ridotte a lire 200 per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.