§ 88.6.7 - Legge 10 maggio 1970, n. 292.
Interventi a favore del teatro di prosa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:10/05/1970
Numero:292


Sommario
Art. 1.      La quota del fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, è aumentata della somma di lire 400 milioni per ciascuno [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1969 e 1970 si fa fronte rispettivamente a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di [...]


§ 88.6.7 - Legge 10 maggio 1970, n. 292. [1]

Interventi a favore del teatro di prosa.

(G.U. 25 maggio 1970, n. 129).

 

     Art. 1.

     La quota del fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, è aumentata della somma di lire 400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970.

     La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata anche a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse ed organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1969 e 1970 si fa fronte rispettivamente a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e mediante riduzione del corrispondente fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.