§ 87.11.7 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544.
Attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.11 trasformazione fusione e scissione
Data:30/12/1992
Numero:544


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
Art. 2.      1. Nelle operazioni indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 1 i maggiori valori, che per effetto della eventuale imputazione del disavanzo, il soggetto beneficiario [...]
Art. 3.      1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'art. 1 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente [...]
Art. 4.      1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 87.11.7 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544.

Attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli altri scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi

(G.U. 13 gennaio 1993, n. 9)

 

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

     a) alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto, da considerare automaticamente aggiornata in conformità con eventuali modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al presente decreto o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità di opzione, sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;

     b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso, sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa del conferente e che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della società scissa non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;

     c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato;

     d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse;

     e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a).

 

          Art. 2.

     1. Nelle operazioni indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 1 i maggiori valori, che per effetto della eventuale imputazione del disavanzo, il soggetto beneficiario residente nel territorio dello Stato, iscrive nel bilancio relativo all'esercizio in cui è stata eseguita l'operazione, con riferimento ad elementi patrimoniali provenienti dal conferente ed effettivamente connessi a una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato o all'estero, preesistente ovvero risultante dalla operazione, non sono imponibili nei confronti del beneficiario. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

     2. I conferimenti di cui alla lettera c) non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze ma l'ultimo costo dell'azienda o del ramo aziendale conferito fiscalmente riconosciuto costituisce costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta. La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o società apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci. Se le partecipazioni ricevute sono iscritte in bilancio ad un valore superiore a quello contabile dell'azienda conferita la differenza deve essere iscritta in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito imponibile in caso di distribuzione. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 1, non residente, in essa effettivamente confluiti.

     3. Nelle operazioni indicate al comma 1 le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria n. 90/434 del 23 luglio 1990. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari.

     4. Non sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi le differenze positive o negative di fusione e di scissione riferibili al concambio ovvero all'annullamento di una partecipazione il cui titolare acquisisca la corrispondente quota del patrimonio del soggetto partecipato. Agli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio per compensare le differenze negative si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

     5. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'art. 1, non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei percettori.

     6. Se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria n. 90/434 del 23 luglio 1990. In tal caso la partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo.

     7. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 1, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.

 

          Art. 3.

     1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'art. 1 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nello Stato italiano del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.

 

          Art. 4.

     1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 123 del testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Tabella A Elenco delle società di cui all'art. 1, lettera A)

     a) Le società di diritto belga denominate "société anonyme/naamloze vennootschap", "société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato.

     b) Le società di diritto danese denominate "aktieselskab", "anpartsselskab".

     c) Le società di diritto tedesco denominate "Aktiengesellshaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschraenkter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft mit eigener Rechtspersnlichkeit".

     d) Le società di diritto greco denominate "annmh etaira";

     e) Le società di diritto spagnolo denominate "sociedad anonima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato.

     f) Le società di diritto francese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale.

     g) Le società di diritto irlandese denominate "companies incorporated under Irish law", "registered building societies", "registered industrial and provident societies".

     h) Le società di diritto italiano denominate "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata", nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali.

     i) Le società di diritto lussemburghese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée".

     j) Le società di diritto olandese denominate "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".

     k) Le società commerciali o le società civili di forma commerciale, nonché le altre persone giuridiche che esercitano attività commerciali o industriali e sono costituite conformemente al diritto portoghese.

     l) Le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito.

 

     Tabella B

     Impt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,

     Selskabsskat in Danimarca,

     Krperschaftsteuer in Germania,

     roj eisduatoj nouikn prospwn kerdoskopiko xaraktra in Grecia,

     Impuesto sobre sociedades in Spagna,

     Impt sur les sociétés in Francia,

     Corporation tax in Irlanda,

     Imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia,

     Impt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo,

     Vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,

     Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,

     Corporation tax nel Regno Unito,

     o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.