§ 87.10.5 - D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315.
Attuazione della direttiva 92/101/CEE che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonchè la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.10 società tipiche
Data:02/05/1994
Numero:315


Sommario
Art. 1.  Acquisto delle azioni proprie
Art. 2.  Acquisto di azioni o quote della società controllante
Art. 3.  Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante
Art. 4.  Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante
Art. 5.  Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante
Art. 6.  Aggiunte al contenuto dello stato patrimoniale
Art. 7.  Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori
Art. 8.  Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante
Art. 9.  Violazione di obblighi incombenti ai sindaci
Art. 10.  Partecipazioni reciproche di società quotate in borsa
Art. 11.  Disposizione transitoria


§ 87.10.5 - D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315.

Attuazione della direttiva 92/101/CEE che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonchè la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

(G.U. 26 maggio 1994, n. 121)

 

 

     Art. 1. Acquisto delle azioni proprie

     Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.".

 

          Art. 2. Acquisto di azioni o quote della società controllante

     L'art. 2359-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

     "2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate). - La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

     L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'art. 2357.

     In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.

     Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finchè le azioni o quote non siano trasferite.

     La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

     Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.".

 

          Art. 3. Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante

     Dopo l'art. 2359-bis del codice civile, è aggiunto il seguente articolo:

     "2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante). - Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.

     In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.".

 

          Art. 4. Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante

     Dopo l'art. 2359-ter del codice civile, è aggiunto il seguente articolo:

     "2359-quater (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante). - Le limitazioni dell'art. 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357-bis.

     Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'art. 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'art. 2359-ter.

     Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.".

 

          Art. 5. Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante

     Dopo l'art. 2359-quater del codice civile, è aggiunto il seguente articolo:

     "2359-quinquies (Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante). - La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

     Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.

     Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.".

 

          Art. 6. Aggiunte al contenuto dello stato patrimoniale

     Nell'art. 2424 del codice civile, il n. 1) dell'attivo B) III è sostituito da:

     "1. partecipazioni in:

     a) imprese controllate;

     b) imprese collegate;

     c) imprese controllanti;

     d) altre imprese.";

     l'attivo C) III è sostituito da:

     "III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

     1) partecipazioni in imprese controllate;

     2) partecipazioni in imprese collegate;

     3) partecipazioni in imprese controllanti;

     4) altre partecipazioni;

     5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;

     6) altri titoli.

     Totale.".

 

          Art. 7. Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori

     Nell'art. 2630 del codice civile, il n. 4) del secondo comma è sostituito dal seguente:

     "4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-bis, secondo comma; 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.".

 

          Art. 8. Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante

     L'art. 2630-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

     "2630-bis (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma, e 2359-quinquies, primo comma.".

 

          Art. 9. Violazione di obblighi incombenti ai sindaci

     Il secondo comma dell'art. 2632 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-ter, secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.".

 

          Art. 10. Partecipazioni reciproche di società quotate in borsa

     L'ottavo comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, se non trova applicazione l'art. 2359-bis del codice civile, la società che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo aver ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa.".

 

          Art. 11. Disposizione transitoria

     Il terzo comma dell'art. 2359-quater si applica anche nel caso in cui le azioni o quote possedute dalle società controllate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccedano i limiti indicati dal terzo comma dell'art. 2359-bis del codice civile. Il termine di tre anni decorre dalla suddetta data.