§ 87.6.10 - Legge 30 luglio 1998, n. 266.
Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.6 revisione e controlli contabili
Data:30/07/1998
Numero:266


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'articolo 14 della legge 13 maggio 1997, n. 132, è inserito il seguente
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 87.6.10 - Legge 30 luglio 1998, n. 266. [1]

Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti.

(G.U. 7 agosto 1998, n. 183)

 

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'articolo 14 della legge 13 maggio 1997, n. 132, è inserito il seguente:

     "Art. 14-bis (Norma transitoria). - 1. Possono essere nominati alla carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della presente norma transitoria:

     a) hanno sostenuto con esito positivo l'esame di cui all'articolo 4;

     b) hanno titolo, ai sensi dell'articolo 6, ad essere esonerati totalmente dall'esame di cui all'articolo 4, anche se sulla domanda di esonero non ha ancora deciso la commissione di cui all'articolo 1, commi 7 e 9;

     c) hanno titolo ad essere iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 13 ed hanno presentato la relativa domanda nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     2. Il soggetto nominato ai sensi del comma 1 dà comunicazione al Ministero di grazia e giustizia dell'avvenuta nomina entro il termine di sessanta giorni dalla stessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mancata comunicazione comporta la decadenza dalla carica.

     3. Il mancato superamento della prova di esame, o la reiezione della domanda di esonero presentata ai sensi degli articoli 1 e 6, ovvero della domanda presentata ai sensi dell'articolo 13, comporta la decadenza dalla carica".

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogato dall'art. 43 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, con la decorrenza ivi prevista.