§ 87.6.3 - D.L. 5 giugno 1986, n. 233 .
Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.6 revisione e controlli contabili
Data:05/06/1986
Numero:233


Sommario
Art. 1.  Liquidazione coatta amministrativa
Art. 2.  Società controllate, a direzione unica e finanziate
Art. 3.  Conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa
Art. 4.  Enti di gestione fiduciaria
Art. 5.  Estensione dei poteri della CONSOB
Art. 6.  Natura transitoria delle disposizioni
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 87.6.3 - D.L. 5 giugno 1986, n. 233 [1] .

Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria [2]

(G.U. 5 giugno 1986, n. 128)

 

 

     Art. 1. Liquidazione coatta amministrativa

     1. Le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 15 gennaio 1985 la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge suindicata o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorità giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresì nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto è nominato il comitato di sorveglianza [3] .

     2. Nell'esercizio della vigilanza sulle società di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità.

 

          Art. 2. Società controllate, a direzione unica e finanziate

     1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degliarticoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa :

     a) la società che controlla direttamente od indirettamente la società posta in liquidazione coatta amministrativa;

     b) le società direttamente od indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa o dalla società che la controlla;

     c) le società che, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla stessa direzione della società posta in liquidazione coatta amministrativa;

     d) le società finanziate in via continuativa o in misura prevalente dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa; si considera finanziamento l'erogazione, anche per conto dei fiducianti, sia di capitale di credito che di capitale di rischio, nonchè l'acquisto a qualsiasi titolo di crediti da tali società. [4]

     2. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società di cui al comma 1 è compiuto dal tribunale competente, anche su iniziativa del commissario.

     3. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, da disporre con separato decreto per ciascuna società, sono preposti gli stessi organi nominati con i decreti di cui all'art. 1, salvo l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     4. Nei confronti delle società di cui al comma 1, ancorchè non ne sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario delle società poste in liquidazione coatta amministrativa può esperire l'azione revocatoria di cui all'art. 67 del predetto regio decreto relativamente agli atti indicati al primo comma, numeri 1), 2) e 3), dello stesso articolo posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della società posta in liquidazione coatta amministrativa e, relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma del medesimo articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.

     5. Ai soli fini dell'esperimento dell'azione, il commissario può richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Può altresì chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le società in liquidazione coatta amministrativa e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma 4, le indagini consentite dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento deve compiersi entro centoventi giorni dalla data della richiesta. In considerazione delle accresciute esigenze di servizio, la dotazione organica della CONSOB, determinata dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è aumentata di quindici unità. Conseguentemente la CONSOB provvederà a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimoart. 1.

     6. Il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'art. 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società indicate al comma 1 del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle più gravi irregolarità di cui al terzo comma del citato art. 2409, il commissario potrà essere nominato amministratore giudiziario della società i cui amministratori hanno compiuto tali irregolarità.

     7. Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilità, cui il commissario è legittimato a norma dell'art. 206, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la società fiduciaria o la società fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale, con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive [5] .

     8. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli atti ed ai fatti posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto [6] .

     9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed il commissario, allo scopo di accertare l'esistenza di società nelle condizioni di cui al comma 1, possono richiedere informazioni alla CONSOB e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro quindici giorni.

     10. Al medesimo fine possono richiedere alle società fiduciarie e alle società fiduciarie e di revisione, le quali sono parimenti tenute a fornirle entro quindici giorni, le generalità degli effettivi proprietari dei titoli azionari e delle altre partecipazioni sociali intestati al proprio nome [7] .

     11. Nei casi di società collegate a norma del comma 1, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle società che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società posta in liquidazione coatta amministrativa dei danni da questi cagionati alla società stessa.

     12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti di gestione fiduciaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3. Conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento alle quali siano già assoggettate le società di cui agli articoli 1 e 2 sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria [8] [9] .

     2. Il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società con proprio decreto, con il quale adotta anche gli altri provvedimenti di cui all'art. 1.

     4. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa risultanti dalla conversione di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 2.

 

          Art. 4. Enti di gestione fiduciaria [10]

 

          Art. 5. Estensione dei poteri della CONSOB [11]

 

          Art. 6. Natura transitoria delle disposizioni [12]

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 1° agosto 1986, n. 430.

[2]  Titolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 4-bis del D.L. 16 febbraio 1987, n. 27.

[9]  La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 1991, n. 19, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui - per le società indicate nell'art. 2, primo comma, fallite anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria o della società fiduciaria e di revisione con la quale sono collegate - non prevede la conversione del fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge.

[10]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[11]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[12]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.