§ 87.1.9 - D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30.
Modificazioni alla disciplina delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, in attuazione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.1 azioni
Data:10/02/1986
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 2328 del codice civile il numero 1) è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 2329 del codice civile è sostituito dai seguenti
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 2330 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 4.      All'art. 2330-bis del codice civile è aggiunto il seguente comma
Art. 5.      L'art. 2342 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 2343 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 7.      Dopo l'art. 2343 del codice civile è aggiunto il seguente
Art. 8.      L'art. 2357 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 9.      Dopo l'art. 2357 del codice civile è aggiunto il seguente
Art. 10.      Dopo l'art. 2357 bis del codice civile è aggiunto il seguente
Art. 11.      Dopo l'art. 2357 ter del codice civile è aggiunto il seguente
Art. 12.      L'art. 2358 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 13.      L'art. 2359 bis del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 14.      L'art. 2360 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 15.      L'ultimo comma dell'art. 2369 bis è sostituito dal seguente
Art. 16.      Dopo l'art. 2420 bis del codice civile è aggiunto il seguente
Art. 17.      Nell'art. 2424 del codice civile la voce numero 10) dell'attivo è sostituita dalla seguente
Art. 18.      L'art. 2429 bis del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 19.      Dopo l'art. 2433 del codice civile è aggiunto il seguente
Art. 20.      L'art. 2439 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 21.      L'art. 2440 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 22.      Il sesto comma dell'art. 2441 del codice civile è sostituito dai seguenti
Art. 23.      L'art. 2443 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 24.      L'art. 2444 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 25.      Dopo il primo comma dell'art. 2445 del codice civile è aggiunto il seguente
Art. 26.      Al primo comma dell'art. 2475 del codice civile è aggiunto il seguente numero
Art. 27.      L'art. 2476 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 28.      L'art. 2483 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 29.      Nell'art. 2518 del codice civile dopo il numero 13) è inserito il seguente
Art. 30.      L'art. 2522 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 31.      L'art. 2621 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 32.      L'art. 2629 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 33.      Il numero 2) del primo comma dell'art. 2630 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 34.      Dopo l'art. 2630 del codice civile è aggiunto il seguente
Art. 35.      Dopo il primo comma dell'art. 2632 del codice civile è aggiunto il seguente
Art. 36.      L'ultimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato. E' altresì abrogato [...]
Art. 37.      Se il valore nominale delle azioni proprie possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto supera il limite della decima parte del capitale, si applica per [...]


§ 87.1.9 - D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30.

Modificazioni alla disciplina delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412.

(G.U. 18 febbraio 1986, n. 40)

 

 

     Art. 1.

     Nell'art. 2328 del codice civile il numero 1) è sostituito dal seguente:

     "1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonchè il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi".

     Nello stesso art. 2328 del codice civile dopo il numero 11) è inserito il seguente:

     "12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 2329 del codice civile è sostituito dai seguenti:

     "Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. L'istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto.

     Se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 2330 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'art. 2343, nonchè le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società".

 

          Art. 4.

     All'art. 2330-bis del codice civile è aggiunto il seguente comma:

     "Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell'art. 2343".

 

          Art. 5.

     L'art. 2342 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2342. (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

     Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

     Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi".

 

          Art. 6.

     L'art. 2343 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2343. (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonchè l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

     All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

     Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

     Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società".

 

          Art. 7.

     Dopo l'art. 2343 del codice civile è aggiunto il seguente:

     "Art. 2343 bis .(Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori). - L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.

     L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonchè l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

     La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese; del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa".

 

          Art. 8.

     L'art. 2357 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2357. (Acquisto delle proprie azioni). - La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

     L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

     In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale.

     Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona".

 

          Art. 9.

     Dopo l'art. 2357 del codice civile è aggiunto il seguente:

     "Art. 2357 bis .(Casi speciali di acquisto delle proprie azioni).- Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

     1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;

     2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;

     3) per effetto di successione universale o di fusione;

     4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

     Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni".

 

          Art. 10.

     Dopo l'art. 2357 bis del codice civile è aggiunto il seguente:

     "Art. 2357 ter . (Disciplina delle proprie azioni). — Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.

     Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

     Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate".

 

          Art. 11.

     Dopo l'art. 2357 ter del codice civile è aggiunto il seguente:

     "Art. 2357 quater (Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni). — In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie.

     Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

     Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che non dimostrano di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori".

 

          Art. 12.

     L'art. 2358 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2358. (Altre operazioni sulle proprie azioni).— La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.

     La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

     Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato".

 

          Art. 13.

     L'art. 2359 bis del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2359 bis (Acquisto di azioni da parte di società controllate).— La società controllata non può acquistare né sottoscrivere azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

     La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

     Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito.

     Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona".

 

          Art. 14.

     L'art. 2360 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2360. (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). — E' vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona".

 

          Art. 15.

     L'ultimo comma dell'art. 2369 bis è sostituito dal seguente:

     "In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369 e per quelle concernenti la riduzione del capitale quando non siano imposte dalla legge è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale".

 

          Art. 16.

     Dopo l'art. 2420 bis del codice civile è aggiunto il seguente:

     "Art. 2420 ter (Delega agli amministratori). — L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese.

     Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

     Il verbale della deliberazione degli amministratori di emettere obbligazioni deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'art. 2411".

 

          Art. 17.

     Nell'art. 2424 del codice civile la voce numero 10) dell'attivo è sostituita dalla seguente:

     "10) le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma degli articoli 2357 e 2357 bis";

     Nello stesso art. 2424 del codice civile dopo la voce numero 2) del passivo è inserita la seguente:

     "2 bis) la riserva corrispondente all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo".

 

          Art. 18.

     L'art. 2429 bis del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2429 bis (Relazione degli amministratori).— La relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell'art. 2423 deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

     Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

     1) i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

     2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

     3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;

     4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;

     5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;

     6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di riproduzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;

     7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti;

     8) il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla società, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;

     9) il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente, dei corrispettivi riscossi o pagati e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

     Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con apposito regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto".

 

          Art. 19.

     Dopo l'art. 2433 del codice civile è aggiunto il seguente:

     "Art. 2433 bis (Acconti sui dividendi). — La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.

     La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dalla statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

     Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.

     L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

     Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del collegio sindacale.

     Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.

     Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede".

 

          Art. 20.

     L'art. 2439 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2439. (Sottoscrizione e versamenti). — I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sopraprezzo, questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

     Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto".

 

          Art. 21.

     L'art. 2440 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2440. (Conferimenti di beni in natura e di crediti). — Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, secondo e terzo comma, e 2343".

 

          Art. 22.

     Il sesto comma dell'art. 2441 del codice civile è sostituito dai seguenti:

     "Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del quarto o quinto comma, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

     Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per la società e la borsa, con obbligo di offrirle agli azionisti della società in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Le spese di tale operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare".

 

          Art. 23.

     L'art. 2443 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2443. (Delega agli amministratori). — L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

     Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

     Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'art. 2436".

 

          Art. 24.

     L'art. 2444 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2444. (Iscrizione nel registro delle imprese). — Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.

     L'attestazione deve essere pubblicata a norma dell'art. 2457 bis.

     Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società".

 

          Art. 25.

     Dopo il primo comma dell'art. 2445 del codice civile è aggiunto il seguente:

     "L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale".

 

          Art. 26.

     Al primo comma dell'art. 2475 del codice civile è aggiunto il seguente numero:

     "10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.".

 

          Art. 27.

     L'art. 2476 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2476. (Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed amministratori). — Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisiti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli articoli 2342, 2343 e 2343 bis".

 

          Art. 28.

     L'art. 2483 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2483. (Operazioni sulle proprie quote). — In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione".

 

          Art. 29.

     Nell'art. 2518 del codice civile dopo il numero 13) è inserito il seguente:

     "14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.".

 

          Art. 30.

     L'art. 2522 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2522. (Acquisto delle proprie quote o azioni). — L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della società, purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato".

 

          Art. 31.

     L'art. 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2621. (False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi).— Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni:

     1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non corrispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

     2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

     3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

     a) in violazione dell'art. 2433 ter, primo comma;

     b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

     c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433 bis, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi".

 

          Art. 32.

     L'art. 2629 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2629. (Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società). — Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni:

     1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

     2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'art. 2343-bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni e dei crediti trasferiti;

     3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

     4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma".

 

          Art. 33.

     Il numero 2) del primo comma dell'art. 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-bis, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522".

     Dopo il numero 3) del secondo comma dell'art. 2630 del codice civile è aggiunto il seguente:

     "4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma; 2357-bis, secondo comma; 2357-ter, 2359-bis, secondo e terzo comma".

 

          Art. 34.

     Dopo l'art. 2630 del codice civile è aggiunto il seguente:

     "Art. 2630 bis (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie). Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano la disposizione di cui all'art. 2357-quater, primo comma".

 

          Art. 35.

     Dopo il primo comma dell'art. 2632 del codice civile è aggiunto il seguente:

     "Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dall'art. 2357, quarto comma, e 2359-bis, terzo comma".

 

          Art. 36.

     L'ultimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato. E' altresì abrogato l'ultimo comma dell'art. 251 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

 

          Art. 37.

     Se il valore nominale delle azioni proprie possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto supera il limite della decima parte del capitale, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'art. 2357 del codice civile, ma l'alienazione deve avvenire entro il 31 dicembre 1988.