§ 86.15.12 - Legge 27 maggio 1991, n. 165.
Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.15 trattamenti sanitari obbligatori
Data:27/05/1991
Numero:165


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 86.15.12 - Legge 27 maggio 1991, n. 165.

Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B.

(G.U. 1 giugno 1991, n. 127).

 

     Art. 1.

     1. Al fine di prevenire l'insorgere e la diffusione dell'epatite virale B, la vaccinazione contro tale malattia è obbligatoria per tutti i nuovi nati nel primo anno di vita.

     2. Limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vaccinazione è obbligatoria anche per tutti i soggetti nel corso del dodicesimo anno di età.

 

          Art. 2.

     1. E' fatto obbligo ai presidi delle unità sanitarie locali e ai presidi del Servizio sanitario nazionale di effettuare i cicli vaccinali primari e di richiamo ai soggetti di cui all'art. 1 secondo le condizioni e le modalità previste con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione è rilasciata gratuitamente dall'unità sanitaria locale o dal presidio del Servizio sanitario nazionale o è effettuata mediante autocertificazione in conformità all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     3. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione è presentata all'atto della prima iscrizione alla scuola dell'obbligo, a partire dal sesto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale certificazione è altresì presentata dagli studenti della scuola media inferiore al momento dell'ammissione agli esami di licenza.

     4. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione dei nuovi nati è presentata per l'ammissione a comunità infantili permanenti o transitorie, aperte o chiuse, compresa la scuola materna.

     5. L'autocertificazione contiene l'indicazione della unità sanitaria locale o del presidio del Servizio sanitario nazionale che ha effettuato la vaccinazione.

 

          Art. 3.

     1. Permane invariato il diritto alla vaccinazione contro l'epatite virale B dei soggetti appartenenti alle categorie a rischio, individuate con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     1. E' fatto obbligo ai presidi delle unità sanitarie locali e ai presidi del Servizio sanitario nazionale di vaccinare gratuitamente, su richiesta, i soggetti di cui all'art. 3, rilasciandone la relativa attestazione.

 

          Art. 5.

     1. Le gestanti devono sottoporsi ad un esame di sangue per la ricerca dello HBsAg al terzo trimestre di gravidanza.

     2. I responsabili delle strutture sanitarie pubbliche e private ove viene effettuato il parto hanno l'obbligo di disporre l'esecuzione dell'esame di cui al comma 1 qualora esso non sia stato già effettuato.

     3. Le spese per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo sono a totale carico del Fondo sanitario nazionale.

     4. La vaccinazione dei nati da madre HBsAg positiva è effettuata secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'art. 2, comma 1.

 

          Art. 6.

     1. Presso ogni unità sanitaria locale è tenuto un archivio delle vaccinazioni effettuate.

 

          Art. 7.

     1. Coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, il direttore dell'istituto di assistenza pubblico o privato in cui il minore è ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono responsabili dell'ottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni di cui alla presente legge.

     2. [Il contravventore all'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila] [1].

     3. All'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi competenti in base alla normativa regionale.

 

          Art. 8.

     1. La somministrazione del vaccino ai soggetti di cui all'art. 1 ed alle categorie dei cittadini a rischio di cui all'art. 3 è esente da ogni forma di partecipazione economica dei cittadini.

     2. Nei casi di cui al comma 1 gli oneri relativi all'approvvigionamento del vaccino, alle prestazioni del personale sanitario e parasanitario, agli esami di laboratorio e qualsiasi altra spesa necessaria per la somministrazione del vaccino sono a totale carico del Fondo sanitario nazionale e sono compensati dalle minori spese conseguenti all'introduzione della vaccinazione obbligatoria.

 

          Art. 9.

     1. La presente legge si applica anche a tutti i cittadini stranieri residenti o, comunque, con stabile dimora nel territorio nazionale.


[1] Comma abrogato dall'art. 6 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla L. 31 luglio 2017, n. 119.